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Giurisprudenza

Evasione Iva: l’indulto si ferma se il reato è compiuto fuori vigore

La dichiarazione riguardava il 2005. Il contribuente non ha regolarizzato i conti con il Fisco per tutto il 2006

Con la sentenza n. 38619 del 3 novembre, la sezione penale della Corte di cassazione ha offerto un importante contributo sul criterio di applicazione del beneficio dell’indulto ai reati connessi all’evasione Iva, per i giudici di legittimità inscindibile dal calcolo temporale del comportamento omissivo.
 
Per comprendere chiaramente le affermazioni della Suprema corte, è necessario ricordare due norme fondamentali.
La prima è quella che ha esteso la sanzione penale nei confronti di chi omette di versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale (articolo 10-ter del Dlgs 74/2000): chiunque non paga l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50mila euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, incorre nel reato penale punibile con la reclusione da sei mesi a due anni (articolo 10-bis). Tale disposizione, introdotta dal decreto legge 223/2006, è entrata in vigore il 4 luglio dello stesso anno.
L’altra è la legge 241/2006, che ha concesso l’indulto “per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive”.
 
Il perché di tale premessa si rinviene nelle decisioni del giudice dell’udienza preliminare, il quale, nel condannare a due mesi e venti giorni di reclusione (pena detentiva poi convertita in pecuniaria) un contribuente che non aveva versato l’Iva dovuta per il 2005, risultante dalla dichiarazione annuale, concedeva allo stesso contribuente il beneficio dell’indulto, di cui alla legge 241/2006.
 
Il primo giudice aveva erroneamente interpretato l’importanza dei tempi di perfezionamento del crimine, vale a dire il 27 dicembre 2006. Infatti, la Suprema corte interessata dal ricorso del procuratore generale presso la Corte d’appello, proprio sulla questione dell’indulto, si è espressa sottolineando che “per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento”.
 
Nel caso specifico, il reato di evasione Iva si è protratto a tal punto, fino a consumarsi nel vigore della nuova normativa (Dl 223/2006) che, come detto, prevede, per coloro i quali omettono il pagamento dell’imposta, un trattamento sanzionatorio equivalente a quello previsto per il sostituto che non versa le ritenute d’acconto. La vicenda è dunque fuori dalla via del “perdono”, percorribile soltanto in relazione ai delitti commessi fino al 2 maggio 2006.
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