Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Ex sede di materna convenzionata:
la cessione sconta la tassazione Iva

Costituisce attività imprenditoriale, come tale soggetta al tributo, quella di carattere scolastico verso corrispettivo (le quote degli alunni), pur in assenza di scopo di lucro

testo alternativo per immagine
Con la sentenza 15028/2014, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito a una controversia relativa all’assoggettabilità a Iva, o meno, della cessione di un immobile, già adibito a sede dell’attività di una scuola privata materna in regime di convenzione con un Comune, posta in essere nell’anno 2002.
Il soggetto cedente (la società di gestione della scuola), infatti, non aveva applicato il tributo su detta cessione (diversamente da quanto invece ritenuto necessario in sede di accertamento condotto dall’Amministrazione finanziaria), sul presupposto che la propria attività mancasse dello scopo di lucro in quanto improntata non già al fine di trarre profitti, bensì a esigenze di mera copertura dei costi di gestione (tramite l’incasso delle rette scolastiche degli alunni).
 
Sul punto, nella decisione in commento, la Corte – richiamando espressamente il contenuto di una propria precedente sentenza (n. 16435 del 3 novembre 2003) – ha ribadito il proprio orientamento secondo cui la nozione di imprenditore, ex articolo 2082 cc, deve intendersi in senso oggettivo, dovendo comunque riconoscersi il carattere imprenditoriale di ogni attività economica organizzata nei casi in cui la medesima sia ricollegabile “...all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività…”.
 
In sostanza, i giudici di legittimità, prendendo le mosse dal dettato dell’articolo 4, n. 1, del Dpr n. 633 del 1972 – che, richiamando l’articolo 2195 cc (a propria volta strettamente collegato all’articolo 2082 dello stesso codice per l’individuazione in via generale dei requisiti dell’imprenditore), attribuisce rilevanza agli effetti dell’Iva, tra l’altro, a tutte le attività di produzione di servizi finalizzate alla realizzazione di nuove utilità tramite l’impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie – hanno quindi ribadito che può ben costituire attività imprenditoriale, come tale soggetta al tributo, quella che (come nel caso di specie) risulta diretta allo svolgimento di un’attività di carattere scolastico verso corrispettivo (costituito, nella specie, dalle quote individuali degli alunni), restando irrilevante – come già sopra detto – la circostanza relativa alla mancanza dello scopo di lucro.
 
In virtù di tali considerazioni, pertanto, la Corte conclude affermando che la cessione dell’immobile già costituente la sede di svolgimento dell’attività del soggetto cedente, in quanto strumentale all’esercizio dell’impresa da parte di quest’ultimo, avrebbe dovuto essere considerata, come tale, regolarmente soggetta al tributo.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ex-sede-materna-convenzionata-cessione-sconta-tassazione-iva