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Giurisprudenza

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Spetta al contribuente fornire la prova contraria alle presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo

aula cassazione
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il contribuente tenga un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che si non giustifichi in alcun modo, è legittimo l’accertamento induttivo del reddito, in base al quale l’esistenza di ricavi non dichiarati viene desunta sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. E’ quanto affermato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1915, del 29 gennaio 2008.
Con tale pronuncia la Suprema corte viene ulteriormente a consolidare il suo orientamento circa la sindacabilità, da parte del Fisco, dei comportamenti antieconomici posti in essere dai contribuenti.

La concreta fattispecie, sottoposta al giudizio dei giudici di legittimità, ha a oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’ufficio finanziario aveva determinato un maggior reddito di lavoro autonomo, connesso alla duplice attività, realizzata da un soggetto, di legale rappresentante di una società e di amministratore condominiale.
Il contribuente, rimasto soccombente nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema corte adita ha definitivamente riconosciuto la piena legittimità della pretesa erariale e del connesso accertamento induttivo, attraverso un preciso percorso di analisi.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto valido il ricorso, da parte del Fisco, all'istituto dell'accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell’articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973, qualora il comportamento del contribuente risulti assolutamente contrario ai canoni dell’economia, in assenza di alcuna ragionevole giustificazione.

Venendo, poi, all'esame del merito della vicenda, la Cassazione, partendo dalla circostanza, non contestata, che il contribuente, nell’anno 1984, aveva ricoperto la carica di amministratore di una società a responsabilità limitata e di due condomini, ha statuito che "a buon diritto l’amministrazione, anche in considerazione del disposto dell’articolo 2389 cc che prevede come oneroso il mandato di amministratore di società, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per fare ricorso all’accertamento induttivo, stante la manifesta irragionevolezza, e/o comunque l’eccezionalità, dell’espletamento gratuito di attività, complesse, impegnative e di responsabilità e, quindi, la relativa antieconomicità".

Più chiaramente, prosegue la Suprema corte, "posto il fatto noto e pacifico dell’espletamento delle citate attività, appare assolutamente ragionevole presumere che la stessa sia stata retribuita nei termini di cui all’accertamento, avuto riguardo, peraltro, al fatto che il contribuente non ha offerto prova della gratuità dei mandati, né di altri elementi idonei ad escludere la realizzazione, dell’attività svolta, di reddito fiscalmente rilevante".

In presenza di un legittimo accertamento induttivo, infatti, costituisce onere del contribuente fornire la prova contraria alle presunzioni del Fisco, poste a base dell’accertamento stesso.

A tal riguardo, secondo la Cassazione, non ha valida rilevanza probatoria l’autodichiarazione del contribuente, attestante la gratuità dell’attività svolta. Ciò, in quanto, "va considerato che non appare, di certo, incongruo ed illogico ritenere che non possa riconoscersi, autonomamente, dignità di prova alla auto-dichiarazione, con la quale un amministratore di società, attesti che dalle scritture contabili e dagli atti societari non risulta che gli siano stati erogati corrispettivi, in quanto non supportata da altri elementi oggettivi, come, ad esempio, gli stralci in copia autentica del bilancio consuntivo approvato a fine esercizio".

Inoltre, precisano ancora i giudici di legittimità, la gratuità delle prestazioni auto-dichiarata dal contribuente, è sconfessata dall’accertata circostanza che lo statuto della società non contiene "una clausola derogatoria all’onerosità del mandato dell’amministratore". Stante l'insussistenza di una siffatta previsione statutaria, appare evidente che la mera auto-dichiarazione non può che costituire altro che semplice dichiarazione di parte, non avente nemmeno la dignità di indizio.

Infine, viene respinta, in quanto irrilevante, la circostanza che la società non aveva prodotto utili per quell’anno d’imposta. Al di là della produzione di utili, appare indiscusso, fino a severa prova contraria, che il mandato di amministratore non può che essere considerato come oneroso. I due elementi di analisi (mancata produzione di utili e onerosità del mandato) sono autonomi e non è possibile configurare implicazioni dell'uno sull'altro.

Dunque, alla conclusione di tale analisi, la Cassazione conferma l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il comportamento “antieconomico” del contribuente viene a integrare, se non adeguatamente giustificato da parte del contribuente, gli elementi indiziari legislativamente richiesti al fine della legittimità dell’accertamento induttivo.
Sono, infatti, da considerare come pienamente legittimi gli accertamenti induttivi, fondati su "condotte antieconomiche", che costituiscono palese e ingiustificata violazione del fine lucrativo, postulato primo di una libera attività economica, quale quella posta in essere dal contribuente nella vicenda.
Se lo scopo di lucro è l'elemento caratteristico e tipico delle imprese, non si comprende, allora, in mancanza di una valida e gravosa motivazione (che, in fattispecie, è mancata in modo integrale), come possa essere stato "tradito", da colui il quale recita un ruolo non da comprimario nella dinamica di impresa: l'amministratore della società.

Secondo la Cassazione, infatti, è coerente e razionale la presunzione che l’imprenditore opera in conformità a uno standard di ragionevolezza, volto a massimizzare i profitti. Tutto ciò, senza nemmeno troppo considerare l'insufficiente linea difensiva, posta in essere in relazione all'altra attività, oggetto di accertamento: quella di amministratore di condomini.
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che non venga giustificato in alcun modo, legittima l’accertamento induttivo del reddito d’impresa, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta (Corte di cassazione, sentenze nn. 1409/2008, 418/2008, 417/2008, 26862/2007, 18857/2007, 20748/2006).
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