
Le origini della controversia
La vicenda processuale sottesa riguarda l’autonomia impositiva della Comunità autonoma dei Paesi baschi, in Spagna, con specifica attenzione ai tre "Territorios Historicos" di Alava, Vizcaya e Guipuzcoa, enti territoriali posti all’interno del contesto organizzativo politico ed amministrativo autonomico basco. Tali ricordati enti godono di un regime normativo c.d. "forale", ovvero si caratterizzano per uno statuto speciale rispetto a quello dello Stato spagnolo. Nel 2005 ognuna delle tre autorità forali ha adottato una normativa fiscale derogatoria rispetto a quella comune spagnola, in materia di aliquote d’imposta sulle società (al 32,5 per cento) e di correlate detrazioni fiscali: la normativa comune spagnola, invece, prevedeva un’aliquota superiore (al 35 per cento), senza alcuna possibilità di fruire di agevolazioni. Due altre Comunità autonome spagnole, La Rioja e Castilla y Leon, hanno quindi proposto ricorso dinnanzi al Tribunal superior de justicia de la Comunitad autonoma del Pais Vasco chiedendo l’annullamento dei sopra ricordati provvedimenti normativi tributari speciali. Il tribunale basco ha così chiesto alla Corte di Giustizia (ex articolo 234 del Trattato Ce) se le misure forali debbano essere considerate "selettive", ovvero idonee ad avvantaggiare imprese o produzioni insistenti su quel territorio (a discapito, ad esempio, del territorio dei ricorrenti), ed in quanto tali "incompatibili con il mercato comune" ai sensi dell’art. 87 Trattato CE.
La posizione degli eurogiudici
La Corte non è ovviamente entrata nel merito ma ha rinviato la questione al giudice basco, offrendo però degli interessanti, e vincolanti, criteri interpretativi in materia di autonomia impositiva e, appunto, di compatibilità della stessa con la disciplina comune europea. Nel dettaglio, la Corte ha sottolineato che l’autonomia fiscale degli enti territoriali sub-statuali non deve avere carattere "selettivo" e che l’eventuale importo dei trasferimenti finanziari tra i vari livelli di Amministrazioni non deve produrre delle compensazioni occulte (vedasi la locuzione "sotto qualsiasi forma" di cui al comma 1 del citato articolo 87 del Trattato Ue). Inoltre, offrendo un utile criterio operativo, sia per i giudici che per i legislatori, per determinare o meno l’esistenza di "aiuti di Stato", la Corte ha ricordato che l’autonomia territoriale, di cui parte significativa è costituita dall’autonomia fiscale, rispetto alla sovranità dello Stato centrale, deve essere "misurata" in base a tre criteri: "istituzionale", cioè la capacità per l’ente territoriale di essere dotato di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale; "procedurale", cioè la capacità per l’autorità infrastatale, di assumere decisioni senza l’intervento diretto del governo centrale sul suo contenuto; "economico-finanziario", che esige che le ripercussioni economiche di una riduzione dell’aliquota d’imposta nazionale da applicare alle sole imprese nel territorio infrastatuale non siano compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altri territori o dal governo centrale. L’arresto europeo è intervenuto proprio nel giorno in cui, in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge in materia di c.d. "federalismo fiscale". Il testo della legge delega dovrà ancora passare un doppio esame della Conferenza unificata il 18 ed il 25 settembre 2008 prima del varo definitivo con la legge finanziaria. E i previsti 24 mesi, dall’approvazione parlamentare, per l’adozione dei decreti legislativi attuativi sono concordemente riconosciuti come il vero momento determinativo del nuovo assetto tributario federale.
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