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Giurisprudenza

Le fiamme distruggono le merci:
l’ammortamento non è possibile

L’incendio non brucia gli obblighi di rilevazione contabile ma ha una sfocata rilevanza fiscale: i beni emergono solo in sede di valutazione delle rimanenze di magazzino

fuoco
La perdita per le merci distrutte da un incendio non può essere capitalizzata, riportandola da un anno all’altro attraverso il procedimento di ammortamento. Non trattandosi di beni materiali strumentali all’esercizio dell’impresa, né di beni immateriali, per il loro costo non può trovare applicazione l’ammortamento previsto dall’articolo 67 del Tuir ante riforma, né quello previsto dal successivo articolo 68.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 8604 del 9 aprile.
 
I fatti
Con avviso di accertamento ai fini dell’Irpeg e dell’Ilor per il 1996, notificato a una società a responsabilità limitata, l’Agenzia delle Entrate rilevava che, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1996, era stata inserita, a titolo di ammortamento di beni immateriali, la quota di 1/10 delle merci andate distrutte in un incendio nel novembre 1995, non indicate nel bilancio del 1995, e quindi non sottoposte a tassazione. Con un unico motivo di ricorso, la direzione regionale della Campania ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento a carico della Srl.
 
In particolare, denunciando violazione degli articoli 66 e 68 del Tuir (ex articolo 360, n. 3, cpc) nonché contraddittoria motivazione in ordine a un punto fondamentale della controversia (ex articolo 360, n. 5, cpc), l’Amministrazione censurava la decisione di secondo grado per aver escluso il recupero a tassazione dell’ammortamento, nella misura di 1/10, di “beni immateriali” costituiti dal valore della perdita subita per effetto dell’incendio, comprendente le rimanenze non tassate dell’anno precedente. La società, cioè, aveva rilevato il valore della perdita tra i beni immateriali e, a partire dell’esercizio successivo, aveva dedotto le relative quote di ammortamento ex articolo 68 del Tuir (ora articolo 103).
 
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso “in quanto le quote di ammortamento dei beni dell’impresa regolato dall’articolo 67 del Tuir sono riferite non ai beni merce ma al ‘costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa’, e ‘sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene’ stesso”, precisando che neppure “trova applicazione… l’ammortamento dei beni immateriali regolato dall’articolo 68 del Tuir, che ha ad oggetto beni di tutt’altra natura, rispetto a quelli in questione…” (Cassazione, sentenza n. 8604/2013).
 
Osservazioni
I giudici di legittimità hanno esaminato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia contestava il “comportamento contabile” tenuto dalla Srl a seguito della distruzione di merce causata da un incendio.
Tre i punti rilevanti della pronuncia.
  • La Corte afferma che, in caso di incendio, le rimanenze di magazzino distrutte non possono essere capitalizzate quali beni immateriali e, quindi, non possono essere sottoposte a procedimento di ammortamento, con la conseguente deduzione delle relative quote. A tale riguardo, i giudici di piazza Cavour precisano che la deducibilità delle quote di ammortamento riguarda i beni previsti dall’articolo 66 del Tuir (applicabile ratione temporis, ora articolo 101). Tale norma, che regolamenta il regime di minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite collegate ai beni patrimoniali dell’impresa, nulla dispone circa la deducibilità per i beni merce (beni produttivi di ricavi), prendendo in considerazione, invece, solo il costo dei beni patrimoniali e strumentali per l’esercizio dell’impresa rispetto al quale le quote di ammortamento (ex articolo 102, già articolo 67 del Tuir) sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene stesso.
  • Le merci distrutte non sono beni materiali strumentali, né sono beni immateriali. Secondo i giudici di piazza Cavour, per i beni merce non può trovare applicazione la disciplina prevista per l’ammortamento dei beni immateriali (ex articolo 103, già 68 del Tuir). Tale ammortamento ha ad oggetto alcune categorie di beni, quali i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico, i diritti di concessione o il valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio e non certo merci, anche se perente.
  • L’incendio non brucia gli obblighi di rilevazione contabile ma ha una sfocata rilevanza fiscale. La Corte chiarisce che i beni merce, pur costituendo oggetto di contabilizzazione ai fini civilistici, emergono sul piano fiscale solo in sede di valutazione delle rimanenze di magazzino, analogamente a quanto si verificherebbe per gli sfridi di lavorazione. A fine esercizio, cioè, la minore quantità di merci deve essere misurata in termini di quantità inventariate e, quindi, nella fattispecie sottoposta a esame della Corte, con la diminuzione di valore delle rimanenze finali. Valore che assume rilevanza sul piano fiscale solo in via indiretta e mediata in sede di valutazione delle rimanenze finali per il principio di derivazione del reddito di impresa dalle scritture contabili ex articoli 83 e 92 del Tuir.
Oltre che contrastare con le norme fiscali, deve osservarsi che la società ha adottato un trattamento fiscale non conforme sia alle regole per la redazione del bilancio d'esercizio sia alle regole per la determinazione del reddito d’impresa (il principio di valutazione al minore tra costo storico e valore di mercato - ex articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile - comporta che le rimanenze siano direttamente corrette dalle rettifiche di valore loro relative).
 
La Commissione tributaria regionale, nel riesaminare la fattispecie, dovrà tenere conto dei principi di legittimità enunciati e anche del chiaro contenuto del documento Oic n. 13, secondo il quale:
  • le perdite anomale derivanti da danni, deterioramenti e altre cause devono essere rilevate, per il postulato della prudenza, come componenti negativi di reddito nell'esercizio in cui si possono prevedere o sono state subite, senza possibilità di differimento negli esercizi successivi
  • l’esistenza di uno (o il contemporaneo verificarsi dei predetti eventi) deve essere determinata per ogni voce di magazzino e considerata per stimare il futuro realizzo.
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