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Giurisprudenza

Finanziamenti Ue al giudice ordinario

Non costituiscono materia tributaria le liti in tema di restituzioni alle esportazioni di prodotti agricoli

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Le controversie sui finanziamenti denominati restituzione all'esportazione (ad esempio, per l'illegittima percezione dei benefici comunitari corrisposti per aver esportato merce diversa da quella ammessa alle restituzione) ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella delle Commissioni tributarie, a nulla rilevando, a tal proposito, sia che i contributi erogati dall'Ue al settore agricolo erano affidati all'attività di controllo delle autorità doganali(1), sia che a tergo dell'avviso di mora impugnato era stata indicata la Commissione tributaria quale autorità avverso cui ricorrere.
Tale importante principio è stato statuito dalla Ct regionale di Roma, sezione 6, con la sentenza n. 85 del 30 giugno 2006.

L'iter logico giuridico adottato da tale pronuncia può così essere puntualizzato:

  • sussiste il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie nel caso di specie. Infatti, in forza delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/92, sono impugnabili dinanzi alle Ct gli atti concernenti tributi e rapporti tributari. E questo anche alla luce dell'ampliamento della giurisdizione delle CT a tutti i tributi di ogni genere e specie introdotto dalla legge n. 448/01
  • nella fattispecie, si tratta di contributi erogati dall'Ue e non di materia tributaria; non si tratta di dazi o diritti doganali, ma restituzioni alle esportazioni di prodotti agricoli disciplinate dalla normativa comunitaria, le cui violazioni per l'indebita percezione sono sanzionate dalla legge n. 898/86 e le relative controversie ricadono nella giurisdizione del Tribunale ordinario civile territorialmente competente (Cass. civ. n. 9129 del 26/8/91; Consiglio di Stato n. 2499 del 8/5/01 e Consiglio di Stato n. 2244 del 12/4/01).

Riflessioni
E' evidente che la sentenza in rassegna fornisce un tangibile contributo alla delimitazione(2) dei confini della giurisdizione tributaria, fermo restando che l'elemento più significativo della giurisdizione della CT continua a essere la natura tributaria del rapporto e pertanto sfuggono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi natura privatistica; oggetto del processo tributario è sempre un'obbligazione tributaria e, pertanto, la giurisdizione delle Ct è inscindibilmente correlata, di regola, alla contestazione del rapporto giuridico d'imposta in ogni suo aspetto o implicazione.

Tale pronuncia si pone in perfetta armonia con l'ordinanza n. 34 del 1 febbraio 2006 della Consulta, secondo cui è alla natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, non essendo possibile limitarsi a considerare il solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente a irrogare la sanzione.

Dal 1° gennaio 2002, è stata attribuita al giudice tributario la giurisdizione generale ed esclusiva relativa alle controversie (principali e incidentali) dei "tributi di ogni genere e specie", fatta eccezione di quelle riguardanti gli "atti di esecuzione forzata tributaria", di competenza del giudice ordinario.

Spettano, alla luce della legge n. 248 del 2/12/2005, entrata in vigore il giorno successivo, di conversione del decreto legge n. 203/05, alla cognizione del giudice tributario le controversie sui tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, ossia in ragione della natura tributaria sostanziale della prestazione, e indipendentemente dal nomen iuris con cui essa è qualificata per configurare un tributo non è mai decisivo il nome utilizzato dal legislatore, ma si guarda alla coattività e all'autoritatività del prelievo.

La riforma di cui alla legge n. 248/05 non ha comportato il passaggio delle cause per "contributi previdenziali obbligatori in costanza di lavoro" dall'attuale competenza dei giudici civili a quella dei giudici tributari.

Come è noto, al momento, le controversie previdenziali, costituite da quelle per "contributi" e per "prestazioni" previdenziali sono in prime cure di competenza dei Tribunali civili (giudici monocratici del lavoro), ove sono trattate ex articolo 442 c.p.c. con lo speciale rito del processo del lavoro secondo la legge 533/73, esperibile in materia previdenziale dopo i ricorsi amministrativi, che sono mere condizioni di procedibilità del predetto processo, caratterizzato dall'immediatezza, dalla concentrazione e dall'oralità.

La nuova frontiera dell'unicità delle giurisdizione non è ancora un valore o dato assoluto, mentre l'incertezza sui precisi confini della giurisdizione delle CT è una situazione attualmente esistente, che va eliminata in sede di regolamento di giurisdizione da parte del giudice di legittimità.

NOTE
1. V. circolare n. 41/D del 17 /6/2002 dell'Agenzia delle dogane, secondo cui, per ogni atto che non abbia valenza tributaria, rimane ferma la competenza dell'autorità giudiziaria, sia essa ordinaria o amministrativa.

2. Anche le controversie concernenti le infrazioni valutarie (Dpr n. 148/88) non rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria, dal momento che il provvedimento di irrogazione della sanzione viene emesso con decreto del ministero del Tesoro (ora ministero dell'Economia e delle Finanze) e non da uffici finanziari, la cui competenza è limitata alla sola fase esecutiva (risoluzione n. 121/E del 17/9/2004). La sentenza n. 115 del 7 settembre 2005 della Commissione tributaria regionale di Roma, sezione 20, ha statuito, in tema di controversie sul rimborso dell'oblazione edilizia, quanto segue: "Non sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie le controversie concernenti le oblazioni relative alle domande di condono edilizio ai sensi dell'articolo 2 del dlgs 546/92 e dell'articolo 35 della legge urbanistica n. 47/85".


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