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Giurisprudenza

Il fine ultimo non giustifica
disposizioni ultra restrittive

Il rischio è travalicare la tutela di un obiettivo di interesse generale e ledere, secondo l'interpretazione dei giudici Ue, una delle libertà fondamentali sancite dall’Unione

movimenti di capitale
In ottemperanza al divieto di restrizione dei movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e Paesi terzi, una legislazione nazionale non può prevedere una disparità di trattamento tra le attività nazionali e quelle transfrontaliere. Ciò è quanto chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 13 novembre 2014, resa nel procedimento C112/14, in materia distribuzione di utili a membri di società non residenti.
 
Libera circolazione di capitali e il divieto di restrizioni 
La libertà di circolazione dei capitali è una delle libertà fondamentali sancite dai trattati istitutivi della Comunità europea. Essa consente l'esistenza di un mercato aperto, integrato, competitivo ed efficiente favorendo, tra l'altro, il progresso economico grazie alla possibilità di investire i capitali in maniera più efficiente e alla promozione dell'euro come valuta internazionale. 
Le disposizioni comunitarie vietano, quindi, tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi, al fine di non compromettere la libera circolazione dei capitali. 
Secondo costante giurisprudenza della Corte, tale divieto fa riferimento a tutte quelle restrizioni che producono l’effetto di scoraggiare i non residenti ad effettuare investimenti nello Stato membro nonché di dissuadere i residenti dall’effettuare investimenti negli altri Stati.
Considerata l’importante finalità perseguita con la libera circolazione dei capitali, le uniche deroghe ammesse sono principalmente limitate ai movimenti di capitali con Paesi terzi o alla presenza di motivi di interesse generale qualora tali motivi non siano già tutelati dalle disposizioni comunitarie. In quest’ultima ipotesi, in ogni caso, le disposizioni devono essere idonee a raggiungere l’obiettivo e non devono disporre oltre quanto è necessario per raggiungimento dell’obiettivo stesso.
Con riferimento, ad esempio, al perseguimento della lotta all’evasione è possibile ammettere una restrizione alla libera circolazione dei capitali solo nella misura in cui questa realizzi tale obiettivo e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo stesso.

Il caso di specie oggetto della controversia
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte fa riferimento a quanto previsto dalla legge del 1992 sulla tassazione degli utili del Regno Unito (Taxation ofChargeable Gains Act). 
In particolare, l'articolo 13 della predetta legge prevede, in ipotesi di realizzazione di profitti da parte di alcuni tipi di società non residenti, la tassazione immediata degli stessi in capo agli azionisti e agli altri partecipanti che risiedono nel Regno Unito, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito. Tale tassazione, invece, non verrebbe operata se le stesse società fossero residenti nel Regno Unito.
La Corte, in merito, rileva che la normativa, in questione, ha l’effetto di scoraggiare i residenti del Regno Unito alla partecipazione in società di capitali non residenti e di impedire alle società non residenti di attrarre capitali dal Regno Unito. In tal senso si verifica sicuramente una restrizione alla libera circolazione dei capitali e tale effetto non è attenuato neanche dalla circostanza che la pressione fiscale, in alcune fattispecie, può essere ridotta o eliminata.
La disposizione, inoltre, pur contribuendo al conseguimento di un obiettivo di interesse generale quale è la lotta all’evasione, va oltre quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo stesso.
A tal riguardo, la Corte ricorda che una misura nazionale che restringa la libera circolazione dei capitali è giustificabile laddove riguardi specificamente costruzioni di puro artificio, prive di effettività economica, il cui unico fine è quello di eludere l’imposta normalmente dovuta sugli utili generati dalle attività realizzate nel territorio nazionale. Nel caso esaminato dalla Corte, invece, le disposizioni nazionali non si limitano ad essere applicate alle sole costruzioni di puro artificio, effettuate unicamente a fini fiscali, ma riguarda anche comportamenti che si fondano su ragioni economiche e di conseguenza la disposizione va oltre quanto necessario per il raggiungimento del  suo obiettivo.

Le conclusioni della Corte
Ne consegue che una legislazione nazionale che prevede una disparità di trattamento tra le attività nazionali e quelle transfrontaliere risulta incompatibile con il divieto di restrizione dei movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e Paesi terzi.

 

Data della sentenza
13 novembre 2014
Numero della causa
C-112/2014
Nome delle parti
Commissione/Regno Unito
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