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Giurisprudenza

Finta somministrazione di manodopera:
non esclude la falsa fatturazione

I due illeciti possono benissimo coesistere considerata la diversità tra il soggetto che ha emesso la fattura e quello che ha fornito illegalmente la prestazione di servizi

domino

E’ possibile il concorso tra il reato relativo alla illecita somministrazione di manodopera e il delitto di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti. Con la sentenza n. 8809 del 4 marzo 2021, infatti, la Corte di cassazione ha confermato il principio in base al quale possono essere presenti, in relazione alla medesima fattispecie, sia il reato contravvenzionale di cui all’articolo 18 del Dlgs n. 276/2003, sia il reato tributario previsto dall'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
Il fatto
La Guardia di finanza aveva effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore “HotellerieRestaurantCafè” da cui era emerso che la stessa società stipulava contratti di appalto di servizi (articolo 29 del Dlgs 276/2003). Tali contratti però, risultavano fittizi in quanto in realtà veniva effettuata intermediazione illecita di manodopera, punita come reato contravvenzionale dall’articolo 18 del Dlgs n. 276/2003.
In particolare, al fine di provare il falso contratto di appalto, venivano evidenziate le seguenti circostanze:

  1. I committenti indicavano alla società istante il personale da assumere
  2. Il personale veniva inserito stabilmente nel ciclo di produzione dei committenti
  3. Le attrezzature usate per le lavorazioni da parte del personale erano di proprietà dei committenti o comunque nella loro disponibilità
  4. L’organizzazione del personale era curata dagli stessi committenti
  5. La società non assumeva alcun rischio d’impresa.

La sentenza della Cassazione
Prima di arrivare al principio già evidenziato, i giudici di legittimità, nella pronuncia in esame, hanno ribadito alcuni concetti.
In primo luogo, per quanto riguarda  le “operazioni inesistenti”, viene confermato che nel caso delle imposte dirette assume rilevanza la sola inesistenza oggettiva, quindi la totale assenza dell’operazione. Di contro, per l’Iva può essere rilevante anche l’inesistenza soggettiva, che riguarda il caso di “diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura” (sentenze n. 6935/2017, n. 27392/2012 e  n.10394/2010).
In secondo luogo, è da tenere presente che il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000 si può avere sia in caso di inesistenza oggettiva, sia nell’ipotesi di inesistenza soggettiva (sentenze n. 4236/2018 e n. 30874/2018).
In base ai principi su esposti, quindi, la Suprema corte fa discendere l’ulteriore statuizione in base alla quale “è configurabile il concorso fra la contravvenzione di intermediazione illegale di mano d’opera (art. 18 d.lgs n. 276 del 2003) ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera” (nello stesso senso, anche le sentenze n. 20901/2020 e n. 24540/2013).
Ciò in quanto nel caso di intermediazione illegale di manodopera vi è inesistenza soggettiva dell’operazione, dovuta alla “diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione”.
Nella fattispecie in esame, infatti, la società istante ha emesso la fattura, ma la prestazione è stata resa dai lavoratori dipendenti. Siccome il contratto di appalto di servizi risulta fittizio, la realtà documentale non rispecchia la realtà fattuale.

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