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Giurisprudenza

Fondamentalmente non è leasing

Per configurarsi come tale, serve la consegna del bene In mancanza, è indetraibile l'Iva assolta dal concedente

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Il fatto
L'ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, rettificava il reddito d'impresa di una società, avendo ritenuto indeducibili i costi risultanti dalle fatture relative a un contratto di leasing rivelatosi inesistente, recuperando l'Iva indebitamente portata in detrazione.
I giudici di prime cure respingevano il ricorso della società contribuente e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale.
In particolare, per la Ctr, la società fornitrice del bene oggetto del contratto di leasing era inesistente e il rapporto negoziale che legava le parti in causa si sarebbe risolto in una sorta di finanziamento per il soggetto che appariva quale venditore del bene in questione, ma che, in realtà, non ne aveva mai perso la disponibilità.
Ricorre per cassazione il contribuente.

La sentenza
Tanto premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza in rassegna, ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente affermando che, ove manchino l'esistenza o la consegna del bene, l'operazione di leasing non può considerarsi realizzata, con la conseguenza che il compratore - concedente non può portare in detrazione la somma che la fattura, rilasciata da colui che appare come fornitore, indichi quale Iva addebitata a titolo di rivalsa.

La mancata consegna del bene oggetto del contratto di leasing, fa sì che il particolare rapporto giuridico che lega tra loro la società di leasing, il fornitore e gli utilizzatori non possa essere qualificato come locazione finanziaria e che, pertanto, il compratore - concedente non possa essere legittimato a portare in detrazione l'Iva addebitata a titolo di rivalsa.
In buona sostanza, l'esclusione del diritto di detrazione dell'Iva assolta dalla società concedente in relazione all'acquisto dei beni dal fornitore si basa sulla considerazione che l'operazione di leasing sia inesistente.

Ciò premesso, prima di entrare nel merito della pronuncia, al fine di comprendere meglio la problematica posta all'attenzione della Suprema corte, si ritiene opportuno precisare che con il contratto di leasing finanziario la società di leasing o società concedente si obbliga a consentire al soggetto utilizzatore il godimento di un bene (mai prodotto dalla società di leasing) per un tempo determinato, di regola inferiore alla vita economica dello stesso, con eventuale pattuizione dell'opzione di acquisto della proprietà al termine del contratto.
Il soggetto utilizzatore, dal canto suo, si obbliga ad assumere i rischi di deterioramento, perimento e sottrazione del bene e a corrispondere al concedente un canone periodico di ammontare determinato.
Per consentire al soggetto utilizzatore il godimento del bene, la società di leasing acquista da un fornitore il bene richiesto dal soggetto utilizzatore, concedendolo successivamente in locazione a quest'ultimo.

Il leasing finanziario è, in buona sostanza, un rapporto trilaterale e ha principalmente una funzione di finanziamento che, di fatto, si concretizza in un prestito concesso dalla società di leasing al soggetto utilizzatore.
In altri termini, l'anticipazione in contanti del valore del bene locato viene restituita a rate dal soggetto utilizzatore ed è garantita dal mancato realizzarsi dell'effetto traslativo della proprietà in capo a quest'ultimo.

La società di leasing, in pratica, funge da intermediario tra il fornitore e il soggetto utilizzatore del bene locato e, proprio in considerazione dell'oggetto dell'attività d'impresa svolta, deve generalmente accertarsi dell'avvenuta consegna del bene attraverso l'acquisizione di una copia del documento di trasporto relativo al bene consegnato dal fornitore all'utilizzatore, nonché di una copia del verbale di consegna del bene locato, dal quale risulti che il medesimo è pervenuto nella disponibilità dell'utilizzatore.

Sulla base di quanto precede, la sentenza in esame, uniformandosi all'indirizzo rilevabile nella sentenza della Corte di cassazione n. 7498/2001, ha ribadito che "in tema di IVA, ove manchino l'esistenza o la consegna del bene, quali dati oggettivi anche non dipendenti da particolari comportamenti delle parti, l'operazione di leasing non assolve alla sua funzione fondamentale, che è quella di prestito finalizzato all'acquisizione in godimento del bene medesimo da parte dell'utilizzatore, e l'esborso del concedente si risolve in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai avuto o non ne ha mai perso la disponibilità"; quando ciò avviene, conclude la Corte, l'operazione di leasing non può considerarsi realizzata e il concedente non può portare in detrazione l'Iva addebitata a titolo di rivalsa (cfr Cassazione n. 5038/1999; Cassazione n. 9665/2000; Cassazione n. 7498/2001).

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