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Giurisprudenza

Fondi di investimento ed esenzione Iva

La sentenza emessa ieri si riferisce al trattamento tributario da riservare alle operazioni connesse alla gestione

La questione sottoposta all’attenzione dei giudici concerne l’ampiezza del potere riconosciuto agli Stati membri (articolo 13 B sesta direttiva), sia nel definire le attività rientranti nella "gestione" dei fondi comuni di investimento sia nell’individuare la tipologia di quelli che possono beneficiare dell’esenzione. La controversia C-169/04, definita dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza emessa il 4 maggio, riguarda il trattamento tributario da riservare, ai fini Iva, alle operazioni legate alla gestione di un fondo di investimento. Conformemente all’articolo 13 B della sesta direttiva sono esenti da Iva le operazioni connesse al deposito di fondi, conti correnti, crediti, assegni, azioni, quote parti di società o associazioni nonché la gestione di fondi comuni d’investimento  quali sono definiti dagli Stati membri.

I termini della controversia
La questione sollevata dinnanzi ai giudici comunitari concerne, più esattamente, l’ampiezza del potere riconosciuto agli Stati membri, in forza della citata direttiva, sia nel definire quali siano le attività rientranti nella "gestione" dei fondi comuni di investimento sia nell’individuare la tipologia dei fondi comuni d’investimento che possono beneficiare dell’esenzione in parola. Per comprendere esattamente i termini della questione è però necessario esaminare la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo Oicvm).

La tipologia dei fondi di investimento
La direttiva armonizza le disposizioni nazionali relative a determinati fondi di investimento e, in particolare, prevede una definizione della gestione di fondo. In base alla direttiva predetta le forme giuridiche che un organismo di investimento può assumere sono sostanzialmente due. Da un lato esistono fondi di investimento aventi natura contrattuale e sprovvisti di personalità giuridica autonoma (cd. fondi comuni di investimento, meglio conosciuti nel Regno Unito, controparte nella presente controversia, sotto la forma dell’unit trust). Dall’altro, esistono società di investimento costituite come persone giuridiche autonome secondo le norme del diritto societario.

Fondi e società di investimento: le differenze
Mentre i fondi comuni di investimento, in quanto privi di personalità giuridica, devono servirsi di una società di gestione che amministri le loro operazioni, le società di investimento agiscono direttamente sul mercato senza necessità di operare mediante una società di gestione separata. Tuttavia, conformemente alla legislazione interna del Regno Unito, le società di investimento devono disporre di un organo di gestione autorizzato (cd. authorised corporate director). In genere tale funzione viene svolta da una società, così che la struttura delle predette società di investimento risulta riconducibile a quella di un fondo di investimento con una società di gestione.

Gli Oicvm secondo la direttiva 85/611
La direttiva 85/611 qualifica come Oicvm gli organismi "il cui oggetto esclusivo è l’investimento presso il pubblico in valori mobiliari…il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi" e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva, la custodia del patrimonio del fondo comune d’investimento deve essere affidata ad un depositario al quale spetta di vigilare che la vendita, l’emissione, il riacquisto o il rimborso delle quote, effettuati per conto del fondo o della società di gestione, avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo. Proprio perché alla figura del depositario si collega una irrinunciabile funzione di controllo e vigilanza sulla gestione del fondo, le figure di depositario e di società di gestione non possono coincidere. Analoga esclusione sussiste anche per le società di investimento e per i depositari delle  medesime.

La normativa vigente nel Regno Unito
Nel Regno Unito, dove è insorta la presente  controversia, l’esenzione prevista dall’articolo 13 della sesta direttiva si applica sia ai fondi comuni di investimento che alle società di investimento a capitale variabile. Agli obblighi previsti dalla direttiva 85/611 si aggiungono ulteriori funzioni attribuite, dalla normativa interna, sia al depositario che al fiduciario, per tutelare meglio gli interessi dei consumatori e degli investitori.

Il protagonista della controversia
La querelle sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia  riguarda l’attività dell’Abbey National plc, ricorrente nella causa principale, che, unitamente ad altre società dalla stessa controllate, ha costituito un gruppo fiscale Iva, l’Abbey National’s Vat Group. Le società che partecipano al gruppo sono gestori di Oicvm. Le società che operano nei predetti Oicvm, in qualità di depositari, addebitano alle società di gestione una commissione generale comprensiva di Iva per le funzioni di controllo e vigilanza imposte dalla legge. La ricorrente ritiene che tali attività di custodia debbano essere esentate dall’imposta in quanto strettamente connesse e funzionali alla corretta e trasparente gestione di fondi comuni d’investimento mobiliare.

La valutazione preliminare della Corte
Investita dalla questione, la Corte ha preliminarmente precisato che non spetta al diritto nazionale definire la nozione di "gestione di un fondo comune di investimento" in base all’articolo 13 B, lett.d), n.6 della sesta direttiva, atteso che tale termine costituisce una nozione autonoma di diritto comunitario, cui  gli Stati membri non possono derogare. E poiché la finalità della sesta direttiva è il riavvicinamento delle legislazioni dei Paesi membri in ordine all’Iva onde evitare distorsioni della concorrenza, occorre assicurare che in tutto il territorio comunitario vigano fattispecie di esenzione uniformi. Tale finalità potrebbe essere seriamente compromessa se venisse consentito agli Stati di interpretare liberamente la portata delle esenzioni previste dal citato articolo 13.

L’esenzione per gli altri servizi
La Corte ha poi affrontato le questioni inerenti alla possibilità di riconoscere il carattere di esenzione anche ai servizi prestati dal depositario e alle attività amministrative delegate a terzi da una società di gestione. Il giudice a quo ha, in sostanza, chiesto ai giudici comunitari di valutare se le predette attività possano ritenersi funzionali all’attività principale di "gestione del fondo d’investimento" e se, in tal senso, possano beneficiare dell’agevolazione prevista per quest’ultima.La premessa logico-giuridica da cui sono partiti i giudici comunitari è che "i termini che designano le esenzioni di cui all’articolo 13 devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi a titolo oneroso da un soggetto passivo. I termini delle esenzioni devono altresì essere intesi in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essi fanno parte e che l’interpretazione deve rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dell’Iva".Partendo da tale assunto, la Corte ha osservato che, per poter rientrare nell’esenzione prevista dal punto 6 dell’articolo 13 B, le operazioni in esame devono costituire un insieme distinto ed essere specifiche ed essenziali per lo svolgimento delle operazioni esenti.

Le conclusioni
A parere dei giudici l’attività svolta dal depositario-fiduciario, quale descritta dagli articoli 7, n.1 e 3 e 14, n.1 e 3 della direttiva 85/611, pur assume una funzione irrinunciabile nel quadro normativo creato dalla direttiva 85/611 per i fondi comuni d’investimento, non è riconducibile alla nozione di "gestione di fondi comuni d’investimento" di cui al citato articolo 13. La Corte, difatti, discostandosi dal parere rese dall’Avvocato generale, ritiene che la funzione esercitata dal depositario sia circoscritta a quella di un garante della trasparenza delle operazioni poste in essere direttamente dal fondo o, in via mediata, dalla società di gestione. Diversamente, per quanto attiene ai servizi prestati da un gestore esterno con riferimento alla gestione amministrativa e contabile dei fondi o delle società d’investimento, i giudici ritengono che tali prestazioni, ove formino un insieme distinto valutato globalmente e siano specifiche ed essenziali per la gestione dei fondi comuni, possano fruire del beneficio dell’esenzione da Iva secondo quanto indicato dall’articolo 13, B, lett.d), punto 6 della sesta direttiva. 
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