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Giurisprudenza

Fondi pensione: sui dividendi,
no al regime fiscale che discrimina

Al centro della controversia la normativa di uno Stato che prevede l'esenzione d'imposta delle quote percepite dai residenti, mentre tassa quelle versate ai non residenti

fondi pensione
La controversia in esame riguarda il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro la Finlandia. La Commissione chiede, in buona sostanza, alla Corte di dichiarare che la Finlandia è venuta meno agli obblighi contenuti negli articoli 63 TFUE e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il motivo sta nell’aver adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti a fondi pensione non residenti.
 
I rilievi della Commissione europea
Secondo la Commissione rileva la circostanza che la Finlandia esenti di fatto dall’imposta i dividendi percepiti dai fondi pensioni residenti, mentre  i dividendi versati a fondi pensione non residenti, sono tassati, costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali. L’organismo comunitario osserva che i fondi pensione residenti, pur essendo soggetti a una aliquota di imposta pari al 19,5%, sono effettivamente autorizzati a dedurre fiscalmente, sulla base della disciplina finlandese, gli importi accantonati a copertura dei loro impegni in materia di pensioni, ciò comportando, di fatto, l’esenzione di tali dividendi da imposta. Viceversa, i dividendi percepiti da fondi pensione non residenti sarebbero assoggettati ad aliquota di imposta pari ad almeno il 15%, nel rispetto delle convenzioni sulla doppia imposizione, o ad una aliquota di imposta del 19,5%, senza che la Finlandia attribuisca a tali fondi la possibilità di dedurre fiscalmente gli stessi  importi accantonati, benché la normativa di tale Stato membro li consideri come spese direttamente connesse al reddito considerato.
 
La posizione della Finlandia
La Finlandia, tuttavia, contesta la presenza di una presunta discriminazione a danno dei fondi pensione non residenti, sulla base del fatto che la diversa imposizione dei dividendi distribuiti a fondi pensione residenti e non residenti si riferisce a situazioni che non sono oggettivamente comparabili.
Le misure vietate dall’articolo 63 del TFUE, in quanto restrittive dei movimenti di capitali, comprendono quelle idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati.
Ciò posto, il trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, rispetto a quello riservato ai dividendi corrisposti a fondi pensione residenti, è idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dalla Finlandia, dall’investire in quest’ultima. Tale differenza costituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 del TFUE.
 
Le osservazioni della Corte
Non si può ritenere, sostiene la Corte, che tale trattamento sfavorevole sia neutralizzato dalle convenzioni sulla doppia imposizione stipulate dalla Finlandia. Infatti, perchè ciò accada, è necessario che l’applicazione di tale convenzione permetta di compensare gli effetti della disparità di trattamento derivante dalla normativa nazionale.
Perché tale trattamento sfavorevole sia compatibile con le disposizioni del Trattato UE relative alla libera circolazione di capitali, occorre che esso riguardi situazioni non oggettivamente comparabili o che sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.
Come risulta da costante giurisprudenza, per quanto concerne le spese, quali le spese professionali direttamente connesse all’attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato membro sono posti in una situazione analoga, cosicché una normativa che in materia di imposizione, neghi ai non residenti la deduzione di tali spese, concessa invece ai residenti, rischia di penalizzare i cittadini di altri Stati membri e comporta una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità.
 
I rilievi alle osservazioni della Finlandia
La Finlandia sottolinea che la deduzione è collegata alla natura dell’attività degli enti di assicurazione pensione, nel cui ambito le entrate sono percepite prima che siano dovute le spese. L’accantonamento tecnico a cui la disciplina finlandese si riferisce corrisponderebbe al valore capitale delle prestazioni da versare al verificarsi dell’evento assicurato sulla base dei contratti in corso e alle somme dovute per gli eventi assicurati che si sono già verificati, vale a dire alle riserve costituite dagli organismi di assicurazione per il pagamento delle pensioni future. Secondo la Finlandia, l’accantonamento tecnico è stabilito in conformità alle norme nazionali applicabili.
Qualsiasi aumento di accantonamento tecnico intervenuto durante l’esercizio sarebbe fiscalmente deducibile e qualsiasi riduzione di tale accantonamento sarebbe considerata come un reddito imponibile.
Ne deriva, sostiene la Finlandia, che l’aumento dell’accantonamento per le pensioni è collegato al complesso delle attività dei fondi pensione, non sussistendo un nesso diretto con il dividendo percepito dal fondo pensione.
 
Le conclusioni della Corte
Il legislatore nazionale, osserva la Corte, assimila esplicitamente gli importi accantonati a copertura degli impegni in materia di pensioni, a spese sostenute per acquisire o conservare il reddito di una attività economica.
Da ciò deriva una connessione tra tali importi e l’attività degli enti di assicurazione pensione generatrice di redditi imponibili, che li rende indissociabili. Tale connessione diretta tra spesa e reddito imponibile deriva dalla assimilazione prescelta dal legislatore finlandese tra altre soluzioni possibili, quali la esenzione pura e semplice dall’imposta, per tenere conto della finalità specifica dei fondi pensione di accumulare capitali attraverso investimenti che generino un reddito in forma di dividendi a copertura degli obblighi futuri derivanti da  contratti di assicurazione.
Dato che questa finalità caratterizza  anche i fondi pensione non residenti che svolgono la medesima attività, questi ultimi si trovano in una situazione oggettivamente comparabile a quella dei fondi pensione residenti con riferimento ai dividendi di fonte finlandese.
Ciò premesso, la Corte ritiene che, avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, la Finlandia risulta essere venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza degli articoli 63 TFUE e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.      
 
                                                                                                                            
Fonte: procedimento C-342/2010                                                                       
        
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