Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

In fondo c'è poco da tassare

La distribuzione ai soci del sovrapprezzo azioni, non costituendo trasferimento di ricchezza, non è assoggettabile all'imposta proporzionale di registro, ma solo a quella in misura fissa

_914.jpg

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14676 del 23 giugno 2006, ha statuito che "la delibera di riduzione del capitale sociale per esubero, con rimborso ai soci di somme di danaro proporzionali alle quote da ognuno versate, non costituisce assegnazione, non verificandosi, in tal caso, trasferimento di ricchezza, e, pertanto, non è assoggettabile all'imposta proporzionale di registro dell'1 per cento, di cui all'articolo 4 lett. d), della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, bensì a imposta in misura fissa".

La vicenda processuale si articola a seguito di un'operazione di aumento del capitale sociale e di costituzione del fondo sovrapprezzo azioni, poste in essere da una Spa che, dopo un'altra serie di successive operazioni, in seguito alla deliberazione dell'assemblea degli azionisti procedeva alla distribuzione ai medesimi di quanto residuava del citato fondo.

A fronte della tassazione del verbale dell'assemblea avente a oggetto suddetta operazione, con imposta di registro proporzionale nella misura dell'1 per cento, la società ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, sostenendo che l'atto in questione dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa, piuttosto che proporzionale, sulla scorta della considerazione che non si tratterebbe di "assegnazione" soggetta a imposta proporzionale, per effetto dell'articolo 4 della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro.

La Ctp ha accolto le doglianze della società, ed è stata successivamente riformata dalla Commissione tributaria regionale, la quale, viceversa, ha ritenuto che l'avvenuta distribuzione del sovrapprezzo costituisse un'assegnazione ai soci e, in quanto tale, rientrante nell'ambito applicativo dell'articolo 4, lettera d, punto 2, della tariffa del Testo unico dell'imposta di registro.

Contro la pronuncia a essa sfavorevole del giudice di seconde cure, la società ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema corte, sostenendo che la distribuzione ai soci del fondo sovrapprezzo azioni non sconterebbe l'imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non riconducibile ad alcuna delle operazioni tassativamente contemplate dalla tariffa; in tal senso, il termine "assegnazione", utilizzato dal citato articolo 4 della tariffa, non starebbe a indicare la distribuzione di beni ai soci in costanza di attività sociale, ma si riferirebbe soltanto a operazioni concomitanti allo scioglimento della società.

La ricorrente corrobora tale assunto citando la giurisprudenza della Corte, secondo la quale la restituzione ai soci di quanto conferito da loro stessi al capitale sociale non potrebbe essere considerato "assegnazione", ossia trasferimento di ricchezza, ai fini dell'imposta di registro, bensì reintegrazione di quanto sborsato e già sottoposto a tributo, quindi non tassabile una seconda volta.

La Cassazione, ponendosi sul solco di una precedente pronuncia (sentenza n. 12164 del 1999), ha ribadito che la restituzione di attività ai soci per effetto della riduzione del capitale sociale esuberante, ovvero del rimborso del sovrapprezzo azionario, non costituisce trasferimento di ricchezza e non è pertanto qualificabile come "assegnazione", ai sensi di quanto previsto dalla disposizioni normative tariffarie.

Nell'alveo delle assegnazioni, di cui all'articolo 4 della tariffa, lettera d, punti 1 e 2, possono, infatti, essere ricondotte esclusivamente quelle che determinano un'attribuzione di ricchezza al socio da parte della società; tale ipotesi, viceversa, non si verifica nel caso di deliberata restituzione di capitale esuberante, vale a dire in eccesso rispetto ai mezzi necessari per il conseguimento dello scopo sociale, esaurendosi tale operazione in un mero rimborso di capitale, già assoggettato a imposta di registro.

Ad adiuvandum, la Suprema corte ricorre a un riferimento sistematico, rinviando all'esegesi dell'articolo 2431 del Codice civile che, nel dettare le condizioni di eseguibilità di tale restituzione, non lascia spazio alle assegnazioni, come è agevole desumere dal tenore letterale dello stesso: "le somme…non possono essere distribuite".
Ne consegue che viene attribuita rilevanza alla sostanziale differenza lessicale esistente tra "assegnare", che comporta sempre attribuzione di ricchezza, e "distribuire", che, nel caso in questione, consiste nel restituire parte di quanto sborsato, in proporzione alle azioni possedute.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/fondo-ce-poco-tassare