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Giurisprudenza

Fotocopia non disconosciuta
uguale all’originale, non si scappa

Secondo i giudici laziali, il principio del codice civile si applica anche al rito tributario riguardo l’efficacia probatoria della copia di un documento che non viene contestato dalla parte contro cui è prodotto

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La Ctr Lazio ha stabilito che la copia fotostatica, introdotta nel processo, costituisce una “prova” a tutti gli effetti, se non viene espressamente ed univocamente contestata dalla parte contro cui è prodotta la sua conformità all'originale. Questi i contenuti della sentenza n. 11 depositata il 5 gennaio 2021.

Fatti e processo di primo grado
La Ctp di Roma accoglieva il ricorso di un contribuente avverso una serie di cartelle di pagamento, relative a tasse automobilistiche di anni risalenti, asseritamente conosciute attraverso un estratto di ruolo molto successivo alle richieste impositive.
In sostanza, il Collegio di prime cure riteneva fondata l'eccezione del ricorrente, secondo la quale la notificazione delle cartelle di pagamento in questione doveva ritenersi affetta da nullità, per il mancato invio della raccomandata informativa al destinatario irreperibile "assoluto".

Appello
Proponeva appello l'Agenzia delle entrate - Riscossione, per una serie di motivi, su uno dei quali è opportuno soffermare l'attenzione, ai fini della nostra trattazione.
In questo senso, l'Ade-R sosteneva che la forma di notificazione disciplinata dagli articoli 26 Dpr 602/1973 e 60 Dpr 600/1973, per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario, prevede il deposito del plico presso la casa comunale, ma non anche l'invio della raccomandata informativa, del tutto superfluo, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia.
Quindi, in caso di accertata notificazione della cartella di pagamento, come era avvenuto nella specie, sulla base della documentazione, depositata dall'ufficio in copia fotostatica, era inammissibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo.
Su quest'ultimo aspetto, dal canto suo, il contribuente deduceva che la documentazione prodotta fosse, comunque, inutilizzabile perché non prodotta in copia autenticata.

Decisione
Il Collegio laziale ritiene fondato l'appello erariale.
Infatti, osserva la Ctr, l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha, con il compendio documentale prodotto in primo e in secondo grado, dimostrato la ritualità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi e il mancato decorso del termine di prescrizione.

Produzione di fotocopie in giudizio
In particolare, ricorda il Collegio d'appello capitolino, è senz'altro ammessa la produzione in copia fotostatica dei documenti, come da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha stabilito che: "in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la produzione [...] di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo" (cfr Cassazione n. 11435/2018).
Inoltre, il contribuente, nel caso di specie, si è limitato a contestare la produzione di documenti in copia, senza obiettare alcunché circa la loro conformità agli originali, che è l'ineludibile presupposto di un'eccezione quale quella in parola.
A tal proposito, inoltre, il Collegio di nomofilachia ha chiarito che "la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario" (cfr Cassazione n. 8108/2003).
Peraltro, come affermato sempre dal supremo Consesso, "in tema, di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni"» (cfr Cassazione nn. 16557/2019 e 4912/2017).
Nel caso in questione, in definitiva, atteso che nessuna contestazione specifica è stata effettuata dal contribuente, la documentazione prodotta è stata ritenuta pienamente utilizzabile dalla Ctr Lazio.

No a raccomandata informativa, se irreperibilità assoluta
Quanto, infine, al profilo dell'eccepita nullità del procedimento notificatorio, la Ctr ha occasione di ribadire un principio ormai pacifico nell'ambito delle decisioni della Corte regolatrice del diritto.
Difatti, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso e contrariamente dalla prospettazione del contribuente, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale (cfr Cassazione n. 11827/2020).

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