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Giurisprudenza

Fuoriserie intestata alla società:
stratagemma che non inganna il Gip

Poco conta il nome sul libretto di circolazione, se gli elementi raccolti dimostrano che, di fatto, appartiene all’accusato la vettura da lui apparentemente noleggiata

auto d'epoca
È legittimo il sequestro disposto dal giudice penale su un’auto formalmente intestata a una società e noleggiata a un soggetto indagato del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. In presenza dell’intestazione “di comodo” del bene a terzi estranei al reato contestato, il giudizio di merito è di competenza del giudice penale, avendo a oggetto il controllo circa la riferibilità del bene alla persona nei cui confronti viene adottata la misura cautelare. Tale giudizio non riguarda, quindi, un contrasto tra le parti private sul diritto di proprietà della cosa che, invece, comporterebbe la devoluzione della controversia al giudice civile (ex articolo 324, comma 8, codice procedura penale).
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 2310 del 16 gennaio.
 
I fatti
La legale rappresentante di una società a responsabilità limitata ha chiesto al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Como la revoca del sequestro preventivo, disposto il 15 novembre 2011, nella parte riguardante un’auto Lamborghini che la società, proprietaria del veicolo, aveva affidato a un soggetto indagato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (ex articolo 8 del Dlgs 74/2000), sulla base di una “lettera di noleggio” datata 8 novembre 2011.
 
Il Gip ha respinto l’istanza (ordinanza del 7 febbraio 2012) in quanto, sulla base degli elementi di fatto acquisiti agli atti, ha ritenuto che la vettura fosse di proprietà dell’indagato, nonostante la formale intestazione alla società.
Contro l’ordinanza, la legale rappresentante ha proposto appello al tribunale del riesame, contestando la natura simulata del contratto di affitto della vettura, ribadendo che quest’ultima era di proprietà della società e che non poteva essere oggetto di sequestro a causa delle indagini a carico di un soggetto terzo alla compagine sociale.
Anche in secondo grado la signora si è vista respingere l’impugnazione e ha proposto ricorso per cassazione, lamentando errata applicazione di legge ex articolo 606, lettera b), codice di procedura penale, e vizio di motivazione ex articolo 606, lettera e), codice procedura penale.
 
In particolare, a parere della ricorrente, era stata omessa l’applicazione dell’articolo 324, ultimo comma, del codice di procedura penale (che impone la devoluzione della causa al giudice civile in ipotesi di conflitto in ordine alla proprietà della cosa sequestrata) e, inoltre, la motivazione dell’ordinanza era viziata, tra l’altro, in ordine alla natura simulata del contratto di noleggio.
 
La Cassazione, in via preliminare, ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l’articolo 325, comma 1, cpp, autorizza le parti a proporre ricorso di legittimità esclusivamente per violazioni della legge e non per ragioni che attengono a presunti vizi di motivazione, quali, appunto, quelli attinenti alle ragioni esplicitate dai giudici di secondo grado e relativi alla non effettività del contratto di “noleggio” e alla simulata intestazione del bene alla società. La Corte, inoltre, ha ritenuto che “… il contrasto in ordine al diritto di proprietà della cosa può comportare l’applicazione dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen. solo qualora si tratti di contrasto effettivo e attuale tra le parti private interessate dalla misura cautelare o dall’ordine di restituzione… Diverso è il caso in cui il tribunale del riesame sia investito della questione in ordine alla simulazione contrattuale e alla intestazione a terzi che viene considerata “di comodo” in quanto volta a nascondere l'effettiva titolarità del bene. Tale giudizio, infatti, ha come oggetto il controllo circa la riferibilità del bene alla persona nei cui confronti viene operata la misura cautelare…”.
 
Osservazioni
I giudici di legittimità si pronunciano in relazione alla possibilità di sottoporre a sequestro un bene del quale ha disponibilità un soggetto accusato di evasione fiscale sulla base di un “apparente” contratto di noleggio stipulato con una società formalmente intestataria del bene stesso (escamotage utilizzato dall’indagato per sottrarre l’auto alla misura cautelare).
 
Con riferimento alla nozione di “disponibilità” del bene sequestrato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di una “relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà” (Cassazione, sentenza n. 15210/12). Tuttavia, sempre a parere dei giudici di piazza Cavour, la disponibilità del bene “coincide con la signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso…”, seguendo la definizione dell’articolo 1140 del codice civile (Cassazione, sentenza n. 11732/2005).
 
La nozione di disponibilità, quindi, non può essere limitata alla mera relazione naturalistica o, di fatto, con il bene, ma va estesa, come la nozione civilistica del possesso, alle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del soggetto che può esercitare il proprio potere anche tramite terzi (Cassazione, sentenza n. 40362/2012). Con la conseguenza che la misura cautelare può essere adottata quando il soggetto indagato abbia un potere di fatto sui beni e quindi ne abbia disponibilità, non essendo necessario che ne sia titolare.
 
In relazione a tali principi, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro nelle seguenti fattispecie:
  • nel caso di interposizione fittizia (il bene, pur formalmente intestato a terzi, è nella disponibilità effettiva dell’indagato, direttamente o tramite persone di famiglia: in un leasing finanziario, la società fornitrice della quale è legale rappresentante l’indagato aliena capannoni industriali a una società che, a sua volta, li concede in locazione finanziaria a una società interamente posseduta dai figli dell’indagato – Cassazione, sentenza n. 14720/2008)
  • nella vendita e successiva locazione finanziaria del manufatto a una società collegata all’indagato (Cassazione, ordinanza n. 46212/2011)
  • nella cessione dei beni a un terzo con patto fiduciario di retrovendita (Cassazione, sentenza n. 10838/2006)
  • nel deposito di somme di denaro su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, a prescindere da vincoli o presunzioni che operano nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (articolo 1289 del codice civile) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (articolo 1834 cc – Cassazione, sentenza n. 45353/2011)
  • per beni in comproprietà tra l’indagato e un terzo estraneo (Cassazione, sentenza n. 6894/2011) o facenti parte del fondo patrimoniale familiare (Cassazione, sentenze n. 40364/2012 e n. 18527/2011) o in comunione ereditaria (Cassazione, sentenza n. 218/2013).
 
Si tratta cioè di fattispecie nelle quali l’indagato talvolta ha provato a utilizzare stratagemmi, perseguendo il duplice scopo di non perdere la disponibilità del bene e di sottrarlo al Fisco; stratagemmi non riusciti, in quanto le pronunce dei giudici di merito, confermate in sede di legittimità, hanno affermato che è sufficiente dimostrare che l’indagato abbia la disponibilità dei beni (anche se formalmente di proprietà di terzi – nella fattispecie in esame, l’autovettura è della società) per disporne il sequestro.
 
Tanto ha fatto il tribunale di Como, senza devolvere la decisione al giudice civile. Solo nel caso di contestazione della proprietà ai sensi dell’articolo 324, comma 8, del codice di procedura penale, il Tribunale del riesame, accertata tale contestazione, deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro ma senza pronunciarsi sulla sua legittimità (Cassazione, sentenza n. 25046/2006). Non deve farlo in mancanza di alcuna controversia (instaurata o instauranda) relativa o alla titolarità del diritto reale di godimento sul bene (Cassazione, sentenza n. 41879/2007) o alla restituzione del bene sequestrato.
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