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Giurisprudenza

Il furto del prodotto non sottrae
dal pagamento dell’accisa

L’alcool etilico rubato alla distilleria ma ancora in “circolazione” e, quindi, vendibile non rientra tra i casi specifici di ammanchi per cui la normativa prevede l’abbuono dell’imposta

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Il deposito fiscale autorizzato è obbligato al pagamento dell’accisa anche sui prodotti di cui ha subito un furto, infatti il venir meno della disponibilità del bene non impedisce il suo ingresso nel circuito commerciale come avviene, invece, nel caso di distruzione o dispersione del prodotto stesso. È quanto chiarisce la sentenza n. 24728/2022 della Cassazione

L’accisa è un’imposta dovuta su alcune tipologie di beni, come ad esempio i prodotti energetici, l’alcol etilico e le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati e l’energia elettrica. Questa tipologia di imposta rientra nella categoria dei tributi indiretti, infatti il produttore paga il tributo ma si rivale sul consumatore, in relazione ai singoli consumi o produzioni. L’obbligazione tributaria nasce al momento della produzione, mentre diviene esigibile con l’immissione in consumo nel territorio nazionale.
Potrebbe sorgere il dubbio se il “depositario autorizzato” sia obbligato al pagamento dell’accisa anche sui prodotti di cui ha subito un furto: a dirimere la questione si è dovuta nuovamente esprimere la Cassazione con la sentenza in commento.
A riguardo vi sono due orientamenti giurisprudenziali maggioritari, i quali possono essere così sintetizzati:

  1. dal furto del prodotto non deriva necessariamente anche la dispersione o la distruzione del prodotto, di conseguenza il soggetto passivo è obbligato al pagamento dell'imposta
  2. l'abbuono delle accise si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie di ammanchi, mentre il furto implica lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo, conseguentemente non può mai essere causa di abbuono.

I fatti di causa
L’Agenzia delle dogane e monopoli aveva emesso e notificato degli atti impositivi in ragione del mancato pagamento dell’imposta di fabbricazione sull’alcool etilico, il quale, nel 1997, era stato oggetto di furto presso un deposito  fiscale in Italia.
La distilleria. avverso ai suindicati atti impositivi, aveva presentato ricorso al Tribunale di Bologna, il quale, con sentenza n. 76/2006, aveva accolto le relative richieste.
Successivamente, la Corte di appello della stessa cità ha accolto l’appello presentato dal ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenziando che l’articolo 4 del Dlgs n. 504/1995 (Tua – Testo unico delle accise), prevede che l’abbuono dell’imposta fosse concesso solamente in caso di perdita o distruzione del prodotto dovute a caso fortuito o forza maggiore, e non in caso di furto.
Infatti, in quest’ultimo caso vi è la sottrazione della disponibilità dal soggetto passivo del prodotto, ma lo stesso è ugualmente immesso al consumo.

La normativa di riferimento
L'articolo 14 della direttiva n. 92/12/Cee, in vigore all'epoca dei fatti, sanciva che “Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime sospensivo, di un abbuono d'imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi”.
L'articolo 4 del Tua, in attuazione della suindicata direttiva, prescrive che “in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile [...].

La pronuncia della Corte
Il contribuente, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, aveva presentato ricorso per Cassazione, evidenziando tra gli altri motivi, che il furto di alcool è legalmente equiparato al caso fortuito e alla forza maggiore, con conseguente applicazione dell’abbuono delle accise. In caso contrario, richiedeva che si configurasse il diritto allo sgravio, essendo il soggetto passivo spossessato del prodotto.
La Corte suprema ha chiarito che il furto del prodotto provoca uno svincolo dal regime sospensivo che comporta l'immissione in consumo, infatti il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto, non impedisce l'ingresso nel circuito commerciale del prodotto oggetto di furto. L'immissione in consumo è impedita soltanto nel caso della distruzione o della dispersione, quindi solamente in questa fattispecie è eventualmente applicabile l’abbuono.
I giudici di piazza Cavour hanno deciso che lo svincolo irregolare dal regime sospensivo, che determina l'immissione in consumo, come nel caso del furto del prodotto, conformemente all'interpretazione comunitaria, rende il depositario autorizzato responsabile del relativo pagamento, in base alla responsabilità oggettiva, che prescinde dalla sua colpa dimostrata o presunta.
In relazione alla “responsabilità oggettiva”, in materia doganale e di accise, la Corte di giustizia europea, in causa C- 154/16 - Lattajas Dzelzcejg VA, ha chiarito che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito si basano sia sull'elemento oggettivo, ovvero circostanze anormali e imprevedibili, estranee al soggetto passivo, sia su quello soggettivo, ovvero l'interessato deve adottare misure appropriate per prevenire le suindicate circostanze anormali.
Riguardo il secondo motivo di ricorso, è stato ribadito che l’azienda italiana garante per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcol avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 342/2000, che risulti estranea al fatto criminoso, era sgravata dall’accisa. Lo sgravio era riconosciuto solo per l’azienda garante e non anche per l’obbligato principale, conseguentemente anche il secondo motivo di ricorso è stato rigettato.

Conclusione
La Cassazione, in attesa dell’entrata in vigore, prevista nel mese di febbraio 2023, del Regolamento generale accise, istituito tramite il Dlgs n. 180/2021 di recepimento della direttiva Ue 2020/262, ha ribadito che il depositario autorizzato è obbligato al pagamento dell’accisa anche sui prodotti di cui ha subito un furto, in quanto è uno svincolo irregolare dal regime sospensivo, che determina l'immissione in consumo.

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