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Giurisprudenza

Il Geie acquista un immobile:
non è atto proprio. Niente sconto

Secondo la Commissione tributaria regionale se il legislatore avesse voluto attribuire a tali enti un trattamento fiscale generalizzato di favore avrebbe utilizzato una terminologia più chiara

geie

Gli "atti propri" dei gruppi europei di interesse economico, che sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie. Pertanto, la compravendita di un bene immobile, che vede come parte acquirente un Geie, non rientra tra gli atti agevolabili. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio, con la sentenza n. 59, depositata il 10 gennaio 2022.

La vertenza ha ad oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, relativo all'atto di acquisto della piena proprietà di un immobile da parte di un Geie, contro cui quest'ultimo proponeva ricorso avanti alla Ctp di Roma, sostenendo la correttezza dell'imposta, versata in autoliquidazione, in misura fissa.
Il primo giudice, rilevate le finalità di cooperazione dei gruppi europei di interesse economico, riteneva applicabile al predetto atto di compravendita le agevolazioni recepite dal Tur, in ossequio al dettato normativo dell'articolo 12 Dlgs n. 240/1991, in tema di atti dispositivi della proprietà o di altri diritti reali sui beni immobili.
Proponeva gravame l'ufficio, sostenendo l'illegittimità del deliberato di prime cure, attesa la correttezza della tassazione dell'atto, che, a suo dire, non doveva beneficiare dell'imposta di registro in misura fissa.
La decisione
La Ctr Lazio, nell'accogliere l'appello dell'ufficio, premette che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 18197/2021, ha di recente scrutinato la medesima questione, statuendo, in sede di interpretazione dell'articolo 4 del Dpr n. 131/1986 e dell'articolo 7 Tariffa Parte prima allegata al Tur, il principio di diritto secondo cui "Gli <<atti propri>> dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall'art. 7 della citata Tariffa".

Infatti, da un punto di vista letterale, l'espressione "atti propri dei gruppi europei di interesse economico", di cui alla lettera g) citata, non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei Geie, o nell'ambito della organizzazione dei Geie, in quanto rientranti nel genus degli enti associativi.
In questo senso, osserva il Collegio, se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie in relazione alla natura del soggetto lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall'articolo 82, comma 4, Dlgs n. 117/2017, a norma del quale "le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali...".
In definitiva, la Ctr, aderendo all'orientamento espresso dai togati di nomofilachia, non può che concludere che l'atto di compravendita in oggetto, relativo all'acquisto di un bene immobile, non rientri tra "gli atti propri" dei Geie, di cui all'articolo 4, lettera g) Tariffa Parte Prima allegata al Tur, con la conseguente esclusione dell'imposta di registro in misura fissa ivi prevista, in luogo di quella ordinaria.
 

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