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Giurisprudenza

Generose elargizioni dei parenti:
va chiarita la natura dei bonifici

La scusa non regge: si tratta di un disegno criminale di una associazione che inviava all’estero ripetute rimesse da 1.999,99 euro, mascherando i reali mittenti delle transazioni

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 271/01/2016, è tornata a occuparsi del recupero scaturente dalle indagini della polizia tributaria della Guardia di finanza aventi a oggetto una radicata associazione criminale di etnia cinese che, avvalendosi di un’attività di money transfer costituita da una rete di agenzie dislocate su tutto il territorio nazionale, fungeva da centro di raccolta di rilevantissime somme di denaro contante, in massima parte di provenienza illecita.
Tali somme, al fine di eludere l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, venivano inviate all’estero mediante molteplici rimesse da 1.999,99 euro, mascherando i reali mittenti delle transazioni con l’indicazione di soggetti ignari o inesistenti.
 
Gli elementi di prova più consistenti erano emersi da una peculiare attività di intercettazione video e ambientale, mediante il posizionamento all’interno e all'esterno di due agenzie di money transfer di telecamere e microspie, da cui emergeva un trasferimento frazionato di somme superiore (tra il 2006 e il 2010) a 5 miliardi di euro; tali transazioni venivano poi registrate nell’archivio unico informatico del money transfer, sottoposto a sequestro dai militari.
 
Le indagini hanno dimostrato che il flusso di denaro transitato per i money transfer giungeva in Cina allo scopo di far pervenire ai fornitori cinesi il pagamento di partite di merce introdotte in Italia di contrabbando, lavorate presso ditte che utilizzavano manodopera in nero, spesso clandestina, per poi esser cedute a loro volta in nero.
La condotta fraudolenta posta in essere, pertanto, era finalizzata a riciclare le enormi masse di denaro accumulate, nel tentativo di disperderne la tracciabilità.
Il denaro così trasferito in Cina, poi, poteva esser fatto rimpatriare in Italia “ripulito” e reimmesso nel mercato, occultandone la provenienza illecita.
 
Ebbene, con la sentenza sopra richiamata il collegio fiorentino ha ammesso: “Le intercettazioni ambientali utilizzate sono avvenute tramite sopralluoghi e indagini tecniche …il denaro veniva contato e parcellizzato per operazioni di rimesse verso la Cina per l’importo di € 1.999,99 cadauna. Ipotizzando anche che parte di tali versamenti non si riferiscano a guadagni occultati ma al pagamento di merci di contrabbando, appare legittima la presunzione dell'Ufficio nel ritenere che nella fattispecie i suddetti versamenti siano riferibili unicamente a utili frutto di attività della società in evasione d'imposta” (Ctr Toscana, n. 271/01/16, depositata il 16/02/2016; nello stesso senso, Ctr Toscana, n. 835/16/15, nonché Ctp Prato, nn. 188/05/2014, 287/01/14, 79/03/13, 364/07/2014; 248/01/15).
 
Il citato orientamento giurisprudenziale in materia di trasferimento in Cina di denaro mediante money transfer si rivela significativo, altresì, con riferimento alla massiccia mole di contenzioso generato da “inspiegabili” movimenti di capitale dall’estero, che i contribuenti tentano cronicamente di giustificare invocando regalie da presunti parenti, spesso certificate da dichiarazioni rilasciate dinanzi a notai posteriormente alla notifica dell’accertamento.
Tale tesi difensiva (usualmente proposta nei frequentissimi casi di accertamenti fondati su bonifici dalla Repubblica popolare cinese privi di giustificazione), laddove condivisa dalla magistratura tributaria, ben potrebbe favorire l’escamotage di trasferire capitali all’estero per garantirne il rimpatrio in Italia al momento “opportuno”.
 
I giudici sembrano invece non orientati ad avallare la prospettata tesi circa presunti regali “del nonno”:  “… è possibile credere, secondo la logica comune, a una improvvisa elargizione - senza causa dichiarata - di più di un centinaio di milioni da parte di persone abitanti in un paese ad alto tasso di povertà?” (Ctr Toscana, n. 38/30/11); “tutte queste somme per regali come gli € 130.000,00 versati nel 2009 … non sono plausibili nella nostra realtà, forse è così in quella cinese ma allora la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la sua famiglia è molto ricca da permettersi importi così elevati per i regali … Tutti questi bonifici appaiono alla commissione come reddito proveniente dall’estero” (Ctp Prato, n. 127/07/14).
 
Il contribuente non ha “fornito alcuna giustificazione dei movimenti finanziari, limitandosi a dichiarare che si sarebbe trattato di regalie di parenti e amici. Infatti, la documentazione prodotta dalla ricorrente è successiva all’emissione degli avvisi di accertamento. In relazione a detta documentazione, si tratta sostanzialmente di dichiarazioni testimoniali che sono inammissibili nel processo tributario …” (Ctp Prato, n. 67/03/2015); “in merito alle prove che il contribuente ritiene di aver fornito in merito alla presentazione di un documento di donazione datato 2013 e alle dichiarazioni rilasciate dai presunti nonni del contribuente si evidenzia come: … l’atto di donazione… appare estremamente lontano rispetto al momento in cui si erano verificati i passaggi di denaro contestati…; l’atto di per sé … si limita a certificare che nel 2013 i presunti nonni del contribuente (presunti: in quanto manca la documentazione specifica sullo stato di parentela) hanno dichiarato di fronte ad un pubblico ufficiale cinese di aver proceduto alla donazione di somme al nipote/ricorrente: il notaio recepisce tali dichiarazioni ma ovviamente non attiva alcuna azione accertativa in merito alle dichiarazioni rilasciate. Tale dichiarazione/atto… non appare abbiano la caratteristica di prova certa sufficiente ad annullare la ricostruzione operata dall’Ufficio. Inoltre le ingenti somme transitate in entrata ed in uscita sul conto corrente del contribuente nello stesso anno 2009 che si evincono dall’estratto conto fornito dallo stesso – oltre ai bonifici ricevuti dalla Cina – evidenziano un netto contrasto con la dichiarazione di mancanza di redditi per tale anno” (Ctp Prato, n. 309/05/2014).
In riferimento alle prove che il contribuente ritiene di aver fornito, documento di donazione e dichiarazioni rese dai nonni, si sottolinea come … l'atto di donazione … è lontano rispetto al momento in cui si sono verificati i passaggi di denaro ….  L'atto notarile recepisce le dichiarazioni rese ma non attiva alcuna azione accertativa in merito alle dichiarazioni rilasciate, è priva di valenza probatoria e non può rappresentare prova certa sufficiente ad annullare la ricostruzione operata dall' Amministrazione. Anche l'eventuale causale della banca non contribuirebbe a sanare la veridicità sostenuta da parte del contribuente” (Ctp Prato, n. 124/03/2015).
Questa Commissione ha avuto modo di doversi pronunciare già numerose volte su ricorsi di contribuenti cinesi che avevano ricevuto, per pratica quindi ormai troppo diffusa, bonifici dal nonno, dalla madre, dal cugino, dalla cognata etc.etc., quindi qui non si tratta di un caso o comunque di casi isolati, ma di un comportamento sistematico esteso ad un numero ingente di contribuenti cinesi …” (Ctp Prato, n. 359/01/2015).
 
L’evidente onerosità della prova pretesa dalla giurisprudenza di merito potrebbe rilevarsi utile per limitare il preoccupante traffico di denaro dalla Cina e verso la Cina.
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