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Giurisprudenza

Gestione esterna fondi comuni,
sì all’esenzione se c’è il nesso

Per essere qualificati come operazioni esenti, i servizi affidati ad altri devono formare un insieme destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali di quel determinato management

nesso

I servizi forniti da terzi a società di gestione di fondi comuni di investimenti godono dell’esenzione Iva quando hanno un nesso intrinseco con la gestione di detti specifici fondi e siano forniti esclusivamente ai fini della gestione di fondi comuni di investimenti. Questo deve appurare il giudice nazionale. Questo il principio espresso dalla Corte Ue, con la sentenza del 17 giugno 2021, Cause riunite nn. 58 e 59/2020.

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva 2006/112/Ce e sono state presentate nell’ambito di due controversie sorte tra due società e l’amministrazione finanziaria austriaca, in merito al diniego da parte della stessa di concedere loro il beneficio dell’esenzione dall’Iva di cui al citato articolo 135.

Nella prima controversia, alcune società di gestione trasferivano a un terzo, determinate prestazioni per il calcolo di valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi, quali le dichiarazioni fiscali. Il terzo fatturava, senza Iva, le prestazioni fornite alle società di gestione, ritenendo che tali prestazioni potessero beneficiare dell’esenzione relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva.
Secondo l’amministrazione finanziaria, invece, non sarebbe stato così.

Nella seconda controversia, una società che garantisce la gestione di fondi comuni d’investimento, otteneva da una altra società il diritto di utilizzare, a fronte della corresponsione di un canone, un software per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni.

Tale software, adeguato all’attività dei fondi d’investimento e alle complesse esigenze del legislatore in tali settori, poteva essere utilizzato unicamente in interazione con gli altri software della società beneficiaria.
Ciò detto, la società beneficiaria riteneva che le prestazioni fornite dalla concedente dovessero rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g). Anche in questo caso, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che la concessione del diritto d’uso del software costituiva una prestazione soggetta a Iva.

Tutto ciò premesso, al vaglio della Corte Ue sono state poste alcune questioni pregiudiziali, con cui il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati a imposta, conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato ai fini dell’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni ricadano nell’esenzione prevista da tale disposizione.

Le valutazioni della Corte Ue
I servizi di gestione forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva
Tuttavia, per essere qualificati come operazioni esenti, i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento.

In primo luogo, quindi, per determinare se tali prestazioni di servizi rientrino nell’esenzione, è necessario valutare se i servizi formino, globalmente valutato, un insieme distinto.
La condizione relativa al carattere “distinto” non può essere interpretata nel senso che, per rientrare nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, una prestazione di servizi specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d’investimento debba essere interamente esternalizzata.
Infatti, occorre ricordare che, in linea con la giurisprudenza unionale, l’esenzione prevista in tale disposizione è intesa a promuovere l’accesso dei piccoli investitori al mercato dei valori mobiliari. Invero, la gestione comune degli investimenti nei fondi comuni d’investimento offre, a questi ultimi, la possibilità di detenere, nonostante un investimento modesto, un portafoglio diversificato che li protegga dai rischi inerenti alle fluttuazioni del valore dei titoli e consenta loro di condividere i costi di una gestione esperta. In assenza di esenzione, i detentori di quote negli organismi d’investimento collettivo sarebbero maggiormente tassati degli investitori, a priori di più grandi dimensioni, che investono direttamente il loro denaro in titoli e non ricorrono alle prestazioni di gestione di fondi. Orbene, il principio di neutralità fiscale osta a che operatori economici che effettuino le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell’Iva
Pertanto, il principio di neutralità fiscale, nonché la ratio di tale esenzione, depongono a favore di un’interpretazione che non privi la direttiva medesima del proprio effetto.
Dunque, se una prestazione specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d’investimento dovesse essere assoggettata all’Iva per il solo fatto di non essere interamente esternalizzata, ciò favorirebbe le società di gestione che forniscono tale prestazione in proprio, nonché gli investitori che investono direttamente i propri denari in titoli, senza ricorrere alle prestazioni di gestione di fondi.
Pertanto, un’interpretazione della condizione relativa al carattere “distinto” secondo cui, per beneficiare dell’esenzione prevista dalla direttiva Iva, una prestazione di servizio, che sia specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d’investimento, debba essere interamente esternalizzata porterebbe a limitare l’effetto utile della possibilità che una prestazione del genere benefici dell’esenzione laddove quest’ultima sia fornita da terzi.
Inoltre, la Corte afferma che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari e le raccomandazioni di acquisto e di vendita di elementi patrimoniali fornite da un terzo a una società di gestione di fondi comuni d’investimento, che sono specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi, possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva.
La Corte, infatti, ritiene irrilevante che spetti alla società di gestione stessa l’attuazione di tali raccomandazioni una volta verificato che queste non violino alcuna restrizione legale in materia di investimento applicabile ai fondi comuni d’investimento e che la società di gestione mantenga, quindi, un potere decisionale finale e di responsabilità ultima.
Con riferimento alla prima fattispecie, per determinare se i servizi forniti alle società di gestione, quali le prestazioni per il calcolo dei valori rilevanti ai fini dell’imposizione dei redditi dei partecipanti ai fondi, rientrino nell’ambito dell’esenzione, spetta al giudice del rinvio valutare se tali servizi debbano essere considerati specifici ed essenziali per l’attività di gestione dei fondi comuni d’investimento. Il fatto che spetti alle società di gestione compilare le dichiarazioni standardizzate sulla base dei calcoli effettuati da un terzo, nonché trasmettere queste dichiarazioni all’unità di dichiarazione, non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi ricadano nell’esenzione in questione.
Anche con riferimento alla seconda  fattispecie, al fine di determinare se i servizi forniti dalla società concedente alla beneficiaria, quali la concessione del diritto d’uso del software, rientrino nell’esenzione in argomento, spetta al giudice del rinvio valutare se tali servizi debbano essere considerati specifici ed essenziali per l’attività di gestione dei fondi comuni di investimento. Il fatto che il software in questione possa essere utilizzato unicamente sull’infrastruttura tecnica della società di gestione interessata e possa espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, di tale società e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato forniti da quest’ultima, non è di per sé decisivo per stabilire se tali servizi rientrino nell’esenzione in questione.

In secondo luogo, sempre per determinare se le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati a imposta, conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrino nell’esenzione, occorre valutare se tali servizi siano specifici ed essenziali per la gestione dei fondi comuni d’investimento.
Quanto agli adempimenti fiscali, la Corte dichiara che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, oltre alle funzioni di gestione dei portafogli, quelle di amministrazione di organismi di investimento collettivo come quelle indicate all’allegato della direttiva Oicvm
Infatti, l’allegato II della direttiva Oicvm prevede che l’attività di gestione collettiva di portafogli includa, in particolare, funzioni amministrative quali i servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo, nonché la valutazione del portafoglio e la determinazione del valore delle quote (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali).
Inoltre, il fatto che determinate prestazioni non siano indicate nel suddetto allegato non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di “gestione” di un fondo comune d’investimento, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva
Infatti, per stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell’esenzione, è necessario esaminare se il servizio fornito dal terzo presenti un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento.
Rientrano nella nozione di “gestione” di un fondo comune d’investimento, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), non solo la gestione degli investimenti, comprendente la scelta e la cessione degli elementi patrimoniali oggetto di tale gestione, ma anche le prestazioni di amministrazione e contabilità, quali la determinazione degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e Iva, nonché la preparazione delle previsioni di utili.
Per contro, eventuali prestazioni non specifiche per l’attività di un fondo comune di investimento, ma riguardanti qualsiasi tipo di investimento non ricadono nell’ambito di applicazione della nozione di “gestione” di un fondo comune di investimento.
Pertanto, le prestazioni di amministrazione e di contabilità fornite da un terzo a una società di gestione, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati a imposta, conformemente alla legge nazionale, laddove presentino un nesso intrinseco con l’attività di gestione di fondi comuni d’investimento, rientrano nell’esenzione.

Inoltre, per quanto riguarda la concessione di un diritto d’uso di un software, benché la Corte affermi che mere prestazioni materiali o tecniche, quali la messa a disposizione di un sistema informatico, restano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, successivamente sostituito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva, tale giurisprudenza non può essere interpretata nel senso che qualsiasi servizio fornito da un terzo a una società di gestione tramite un sistema informatico debba essere escluso, a priori, dalla sfera di applicazione dell’esenzione.
In proposito, gli eurogiudici precisano che il solo fatto che un servizio sia eseguito interamente con strumenti elettronici non impedisce, di per sé, l’applicazione dell’esenzione allo stesse servizio.

In particolare, in una precedente pronuncia concernente servizi di controllo delle prestazioni e dei rischi, forniti da un terzo a società di gestione di fondi mediante una piattaforma informatica, la Corte non ha escluso ‘a priori’ tali servizi dall’ambito di applicazione dell’esenzione.
In quell’occasione, la Corte ha ritenuto che quegli specifici servizi non potessero beneficiare dell’esenzione, fondando la conclusione sulla circostanza che essi non erano specifici per la gestione di fondi comuni d’investimento, essendo stati concepiti ai fini della gestione di investimenti di varia natura e potendo essere indifferentemente utilizzati per la gestione di fondi comuni d’investimento e per quella di altri fondi.
 
Pertanto, laddove un servizio, come la concessione di un diritto d’uso di un software, sia fornito esclusivamente per la gestione di fondi comuni d’investimento, e non per quella di altri fondi, può essere considerato “specifico” a tal fine.
Quindi, le prestazioni di servizi, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati a imposta, conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi, nonché la valutazione delle prestazioni, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione di tali fondi, rientrano nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva.
Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se i servizi forniti alle società di gestione soddisfino tali condizioni.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte di giustizia Ue perviene alla conclusione che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati a imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.

Data sentenza
17 giugno 2021

Numero causa
Cause riunite C 58/20 e C 59/20

Nome delle parti
K (C 58/20),
DBKAG (C 59/20)
contro
Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz

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