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Giurisprudenza

Il giudice amministrativo mette le ganasce a quello ordinario

Sollevata la questione di legittimità costituzionale in tema di giurisdizione per il fermo di veicoli

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Il Consiglio di Stato (sezione sesta), con ordinanza n. 2032 del 13 aprile 2006, nel precisare che, alla luce di un'interpretazione sistematica del dato normativo aderente al dettato della Carta costituzionale, la giurisdizione in tema di fermo amministrativo, previsto dal Dpr n. 602/1973, appartiene al giudice amministrativo, ha rimesso la questione alla Consulta poiché è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42 della Costituzione, degli articoli 49, 57, 86, Dpr n. 602 del 1973, e degli articoli 2 e 19, Dlgs n. 546 del 1992, se interpretati, secondo il diritto vivente quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli.

Tale consesso ha osservato che:

  1. la questione della giurisdizione in relazione al fermo di veicoli ("ganasce fiscali"), previsto dall'articolo 86, Dpr n. 602 del 1973, ha formato oggetto di contrastanti pronunce da parte dei Tar ed è stata di recente oggetto di esame da parte della V e della IV sezione del Consiglio di Stato (Angelo Buscema, "Al giudice ordinario la controversia sul fermo amministrativo", in FISCOoggi del 23 settembre 2005; Angelo Buscema, "Ganasce fiscali la competenza non è dei giudici amministrativi", in FISCOoggi del 5 ottobre 2004.), che hanno ritenuto non sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo bensì quella del giudice ordinario. Anche la Corte di cassazione (Marco Denaro, "Il fermo amministrativo dell'auto si impugna innanzi al giudice ordinario", in FISCOoggi del 1 marzo 2006.), con pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione, ha ritenuto esservi la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione, Sezioni unite, 31 gennaio 2006, n. 2053)
  2. il fermo è un provvedimento amministrativo di autotutela, in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla soddisfazione del credito tributario
  3. l'espropriazione forzata del Dpr n. 602/73 ha connotati peculiari che la avvicinano ai procedimenti amministrativi ablatori e, dunque, a strumenti di autotutela pubblicistica più che al processo di esecuzione forzata
  4. le ganasce sortiscono sì effetti analoghi a un sequestro conservativo, ma in virtù di un atto autoritativo unilaterale proprio dei provvedimenti amministrativi oblatori
  5. colui che circola con veicoli sottoposti al fermo è punito con sanzione amministrative e non civilistiche, ossia anche con la confisca del bene
  6. a differenza degli atti di autotutela civilistica, la prova del pagamento non consente la cancellazione dell'iscrizione del fermo nei registri mobiliari, poiché nel nuovo assetto compete al concessionario disporre la revoca del fermo. Solo dopo il provvedimento di revoca è possibile, per il debitore, ottenere la cancellazione dell'iscrizione del fermo, recandosi al Pra ed esibendo il provvedimento. In buona sostanza, per l'ordinanza citata, il giudice naturale per il fermo è quello amministrativo trattandosi di un atto con natura provvedimentale
  7. le norme contenute negli articoli 49, 57, 86, Dpr n. 602 del 1973, nonché quelle contenute negli articoli 2 e 19, Dlgs n. 546 del 1992, non attribuiscono al giudice ordinario un potere di sindacato pieno sull'atto amministrativo, esteso al potere di annullamento dello stesso. Sicché questo non ha il potere di sindacare la motivazione del provvedimento e, segnatamente, la proporzione tra l'entità della misura e il credito garantito. Se, invece, tali norme venissero interpretate nel senso della giurisdizione del giudice amministrativo (ovvero del giudice tributario), vi sarebbe maggiore tutela per il destinatario del fermo, avendo il giudice amministrativo (e quello tributario) il potere di sospendere e annullare il provvedimento, previo sindacato sul corretto esercizio del potere, sulla adeguatezza della motivazione e, segnatamente, sulla proporzione tra misura del fermo ed entità del credito. Le norme citate, se intese nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sul fermo, senza contestualmente attribuirgli una giurisdizione piena sul provvedimento, appaiono in contrasto con gli articoli 3, 16, 41 e 42 della Costituzione.

Giova osservare che, di recente, con ordinanza n. 149 del 7 aprile 2006, la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 86 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Menfi, con ordinanza del 27 agosto 2005.

Il giudice di pace in questione ha dubitato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità del modificato articolo 86 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, sia nella parte in cui non indica l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione al fermo di beni mobili registrati, sia nella parte in cui non prevede, per tale fermo, un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l'azione esecutiva, a pena di decadenza dal diritto a procedere a esecuzione forzata.

E' evidente che la vexata quaestio della giurisdizione in tema di fermo amministrativo sarà risolta dal giudice delle leggi, fermo restando che la citata ordinanza n. 2032 ha assolto al doveroso tentativo (Angelo Buscema, "I requisiti dell'ordinanza di rimessione", in FISCOoggi del 25 ottobre 2005.) di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, non tenendo in alcun conto quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui va attribuita al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli.

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