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Giurisprudenza

Il giudice dissequestra la prova

L'autorizzazione ex articolo 63, Dpr 633/72, non è condizione di utilizzabilità della documentazione acquisita nel corso di attività di polizia tributaria

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La recente sentenza n. 14055 del 16 giugno 2006 della Corte di cassazione, sezione V, ha puntualizzato quanto segue sull'utilizzazione fiscale della documentazione sequestrata:

  • l'utilizzo ai fini fiscali della documentazione acquisita nel corso di attività di polizia tributaria non è condizionato all'autorizzazione di cui all'articolo 63, Dpr n. 633 del 1972, posta a esclusiva tutela del segreto istruttorio, cosicché è irrilevante la questione relativa alla mancata produzione della autorizzazione stessa ovvero alla sua tardività
  • sotto altro aspetto deve considerarsi che il provvedimento autorizzativo alla perquisizione nei confronti di un soggetto, allo scopo di acquisire la documentazione fiscale relativa al soggetto stesso, consente di acquisire, in tale domicilio, anche la documentazione relativa ad altro soggetto, pur non menzionato nel provvedimento autorizzatorio (Cassazione, n. 19837/2005)
  • in ogni caso va ribadito che la violazione delle regole dell'accertamento tributario non comporta, come conseguenza necessaria, l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in mancanza di una specifica previsione in tal senso (Cassazione n. 8344/2001).

L'orientamento giurisprudenziale d'utilizzabilità della prova irrituale sottolinea che:

  1. la prova irritualmente assunta può, comunque, costituire elemento a carico del contribuente, poiché occorre distinguere l'inutilizzabilità dall'attendibilità
  2. l'inutilizzabilità è una forma d'invalidità specifica degli atti aventi rilevanza probatoria propria del diritto penale, che soddisfa diverse finalità di garanzia. Questa fattispecie sanzionatoria non è prevista dalle norme che regolano l'accertamento tributario, campo nel quale si oscilla tra la mera irregolarità, che non condiziona l'acquisizione probatoria, e la nullità, che va prevista in modo specifico; è evidente che la categoria processuale penalistica dell'inutilizzabilità non è recuperabile in campo fiscale, tramite le norme di chiusura dei decreti in materia d'Iva e d'accertamento, sia per la radicale diversità dei due procedimenti, sia per ragioni d'ordine temporale. In difetto di un'esplicita regola generale in materia tributaria, che contempli la sanzione dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (a differenza di quanto previsto nel codice di procedura penale), l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta l'inutilizzabilità degli stessi da parte dell'ufficio accertatore. Non esiste nell'ordinamento tributario un principio generale d'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso
  3. la particolare rilevanza degli interessi coinvolti nell'esercizio della giurisdizione penale non fa nascere sospetti d'incostituzionalità, circa una mancata previsione di tale categoria in altri processi e in particolare in quello tributario
  4. gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salvo la verifica dell'attendibilità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi e dei limiti d'utilizzabilità derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico
  5. la mancanza dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 63 del Dpr n. 633/1972 - a parte le conseguenze di ordine penale e disciplinare, a carico del trasgressore - non determina l'inutilizzabilità degli elementi probatori, sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario. Siffatta violazione non è priva di conseguenze, sia sotto il profilo disciplinare che sotto il profilo civile e penale per l'autore dell'illecito. L'autore della violazione ne dovrà rispondere nelle sedi competenti, mentre la prova non subisce gli effetti dell'illegittimità come conseguenza necessaria dell'acquisizione illecita: trattasi di due diversi profili (uno soggettivo e l'altro oggettivo) che non vanno confusi (Ctr del Molise, sentenza n. 33 del 16 marzo 2005; Ctr della Lombardia, sentenza n. 101 del 7/05/2002)
  6. la prova irritualmente assunta può essere utilizzata anche nei confronti dei terzi per non creare una sorte di immunità dalle indagini in favore di questi ultimi soggetti.

Giova osservare che siffatto orientamento si pone in antitesi con le statuizioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali, con sentenza n. 16424 del 21 /11/2002, hanno affermato la non utilizzabilità, a sostegno della pretesa erariale (rectius dell'accertamento tributario), delle prove reperite irritualmente.
Peraltro, i punti salienti della tesi dell'inutilizzabilità, evidenziati dalla sentenza n. 16424 del 21/11/2002, sono i seguenti:

  1. l'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita non ha bisogno di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola
  2. è ravvisabile l'esistenza di un principio generale di garanzia del contribuente alla prova ritualmente acquisita
  3. il compito del giudice di vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelle di cui si abbia preventivamente riscontrato la rituale assunzione
  4. l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile
  5. il giudice ha il potere -dovere di verificare, in ossequio al canone di ermeneutica secondo cui va privilegiata l'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, che la pretesa fiscale non trovi fondamento su prove irritualmente acquisite (si pensi alla documentazione rinvenuta a seguito di una non valida autorizzazione giurisdizionale all'accesso). In buona sostanza, il giudice tributario, davanti al quale è in contestazione la pretesa impositiva, è chiamato a controllare (rectius ad apprezzare sotto il profilo tecnico-giuridico) la rispondenza formale e sostanziale al paradigma legale di un provvedimento amministrativo (ad esempio, autorizzazione all'accesso nell'abitazione del contribuente), presupposto per l'acquisizione d'elementi probatori e, di conseguenza ad appurare i riflessi di siffatto controllo sulla regolarità del procedimento accertativo; in altri termini, costituisce principio generale immanente del vigente sistema quello per il quale il giudice, prima di utilizzare ai fini della decisione una qualsiasi emergenza probatoria, deve verificare la regolarità della relativa acquisizione, restando tenuto a non porre a base della sua pronuncia prove che riscontri indebitamente raccolte
  6. la messa al bando, ossia la privazione di qualsiasi valore dimostrativo della prova irrituale (si pensi a una prova acquisita in violazione del diritto costituzionalmente garantito all'inviolabilità del domicilio) non assurge a peculiarità esclusiva del processo penale, ma è la conferma di criteri generali dell'ordinamento che vogliono proteggere il contribuente da illecite ingerenze sulla sua vita privata (si pensi al bene protetto dell'inviolabilità del domicilio al di fuori dei casi espressamente previsti); peraltro, irrinunciabili ragioni di coerenza del sistema richiedono l'operatività d'analoghe regole nel processo penale e nel processo tributario, poiché anche in quest'ultimo processo, di tipo pubblicistico, l'accertamento del debito d'imposta deve essere contemperato con la protezione di beni della vita a rilevanza costituzionale.



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