La vicenda e i giudizi di merito
L’intimato proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale del capoluogo campano, che accoglieva il gravame, annullando l’atto impugnato.
La Commissione regionale, peraltro, con sentenza 155/23/2007, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevando che la relativa questione era stata dedotta per la prima volta in appello. A questo punto, l’Agenzia ricorreva dinanzi alla Corte di cassazione, censurando l’anzidetta statuizione in quanto la Ctr avrebbe dovuto riconoscere l’ammissibilità dell’eccezione e decidere nel merito, declinando la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La pronuncia delle sezioni unite
Quanto poi alla questione, di interesse in questa sede, del sollevato difetto di giurisdizione, le sezioni unite - premesso che “la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l’altro, dichiarata l’illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari (Corte cost. 2008/130)”, e rilevato che nel caso de quo si trattava, invece, di crediti “non aventi carattere fiscale” - hanno definito il giudizio riconoscendo nella fattispecie la giurisdizione ordinaria.
Considerazioni
Tale interpretazione trova, tra gli altri, un autorevole precedente nella sentenza 130/2008 (non a caso richiamata dalle sezioni unite nella fattispecie in commento) con la quale la Corte costituzionale, intervenendo in tema di giurisdizione su sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ha a suo tempo dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 2, comma 1, del Dlgs 546/1992, “nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria” (si vedano, al riguardo, i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 56/2008).
I principi espressi dalla Consulta nella sentenza 130/2008, ribaditi in successive pronunce anch’esse sulla definizione dei limiti della giurisdizione tributaria, affermano dunque una regola di portata generale in ordine all’individuazione della competenza giurisdizionale sulle “sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari”.
Analogamente, nella sentenza 238/2009, sempre la Corte costituzionale ha ricordato che “Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la giurisdizione del giudice tributario ‘deve ritenersi imprescindibilmente collegata’ alla ‘natura tributaria del rapporto’ (ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006), con la conseguenza che l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall’art. 102, secondo comma, Cost. (sentenze n. 141 del 2009; n. 130 e n. 64 del 2008)”.
In sostanza, come si evince anche dalla sentenza delle sezioni unite in commento, poiché l’ambito della giurisdizione tributaria è delimitato dall’articolo 2 del Dlgs 546/1992, occorre verificare la natura del credito cui si riferisce la pretesa portata all’attenzione del giudice, con il conseguente radicamento della giurisdizione speciale tributaria solo ove il rapporto presupposto abbia, per l’appunto, natura “tributaria”.