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Giurisprudenza

Il giudice tributario deve avvalersi delle fonti probatorie esibite

Non può limitarsi a valutare se le triangolazioni siano in linea di principio vietate; è suo compito accertare in base alle prove prodotte in giudizio se siano deducibili i costi afferenti a operazioni inesistenti

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L'ufficio finanziario notificava a una Srl un avviso di accertamento al fine di recuperare a tassazione dei costi indeducibili afferenti a operazioni inesistenti.
La suddetta società impugnava l'avviso di accertamento.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società ricorrente e, successivamente, la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello proposto dall'ufficio finanziario avverso la sentenza della Ctp.
L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la citata società per ottenere la cassazione della sentenza della Ctr, eccependo che i giudici di appello non avevano tenuto conto della documentazione prodotta, dalla quale risultava che talune società, implicate nelle "operazioni triangolari", erano "inesistenti", cioè prive di una struttura aziendale che rendesse possibili le operazioni loro attribuite.
Più specificatamente, l'ufficio finanziario, che aveva allegato il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, eccepiva la mancanza di valutazione delle prove specificamente indicate nel ricorso.
La parte intimata resiste con controricorso.

I giudici di legittimità, con la sentenza in rassegna, hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrare, in quanto "le tre affermazioni sulle quali si basava la sentenza impugnata erano assolutamente irrilevanti e non potevano giustificare la decisione adottata".
In particolare, la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale si reggeva su tre affermazioni:

  1. l'onere di fornire la prova del recupero d'imposta grava sull'Amministrazione finanziaria
  2. dagli atti non risulta instaurato alcun procedimento penale nei confronti della società ricorrente
  3. la "triangolazione" non è vietata da alcuna disposizione legislativa.

La Corte suprema, con riferimento al punto sub a), ha affermato che detta asserzione "riproduce il principio generale che regola l'onere della prova, ma non dice altro in relazione alla vicenda sub iudice".
In altri termini, per la Cassazione, i giudici di appello "hanno ricordato una pacifica regola di giudizio, ma non spiegano come l'hanno applicata".

Riguardo al punto sub b), i giudici della Corte di cassazione, nel riconoscere che l'affermazione della Commissione tributaria regionale era priva di qualsiasi rilevanza, hanno affermato che "il fatto che non risulti instaurato alcun procedimento penale a carico della società, potrebbe soltanto significare che le violazioni contestate non abbiano assunto rilevanza penale, ma non che non siano state commesse".
In buona sostanza, per la Corte suprema, i giudici regionali, prima di giungere al convincimento espresso, avrebbero dovuto fare, ex officio, delle indagini, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del Dlgs 546/1992, atteso che, nella fattispecie, "l'Amministrazione finanziaria potrebbe aver taciuto la circostanza per esigenze di tutela della segretezza del procedimento penale, o per altre ragioni di strategia processuale, attesa l'autonomia delle giurisdizioni".

Da ultimo, a parere dei giudici di legittimità, la terza affermazione, relativa alla liceità delle triangolazioni, "non dice nulla in ordine alla specificità delle "triangolazioni" in questione".
In particolare, afferma la Corte, nella fattispecie in argomento, non era in discussione la liceità delle "operazioni triangolari" in genere (nelle quali un soggetto cede a un altro per il tramite di un intermediario), "ma la liceità di un particolare tipo di triangolazione nella quale figurano soggetti inesistenti".

Il compito del giudice di secondo grado, nella specie, non era, dunque, quello "di valutare se le operazioni triangolari fossero vietate o meno, bensì quello di accertare se i costi afferenti ad operazioni fittizie, in quanto realizzati con soggetti ritenuti commercialmente inesistenti, fossero deducibili".
Del resto, le fonti probatorie, relative sia all'assenza della struttura aziendale delle società implicate nella triangolazione sia all'inesistenza del movimento di merci, risultavano dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e prodotto in giudizio dall'ufficio.
Pertanto, è sempre censurabile il comportamento del giudice tributario quando non accerta i rilievi operati dall'ufficio avvalendosi delle fonti probatorie prodotte in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, quali il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

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