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Giurisprudenza

Giudici tributari confermano:
indeducibili i costi da reato

Respinto il ricorso del contribuente relativo ai componenti negativi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, oggetto di specifica “notitia criminis”

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La Ctp di Ravenna, con la sentenza 133/2011, respingendo il ricorso presentato da una società di capitali, ha confermato ancora una volta l’indeducibilità dei costi “da reato”.
Giova evidenziare che, nella parte motivazionale della pronuncia, i giudici hanno fornito alcune importanti precisazioni giuridiche relative all’ambito di operatività della norma che sancisce l’indeducibilità dei componenti negativi riconducibili a fatti, atti o attività “qualificabili” come reato; tale disposizione normativa, più precisamente, è contenuta nel comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 537/1993, introdotto con la Finanziaria per il 2003: “Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”.
Puntuali indicazioni in merito alle concrete modalità applicative, nonché al campo di applicazione della norma appena citata, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare 42/2005, alla quale si rinvia per una più approfondita analisi di tali aspetti.
 
La contestata indeducibilità dei costi “da reato”
Così come si legge nelle motivazioni dell’arresto in esame, emerge che, ai fini dell’imposizione diretta, “sono in contesa fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti e che si contende, quindi, su fattispecie rientranti nella previsione di cui all’art. 2, D.Lgs. 74/2000, concernente la ‘Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’….
Il collegio di merito, inoltre, puntualizza che “E’ di tutta evidenza che si tratta di fattispecie penalmente rilevanti, rientranti nella disciplina di cui all’art. 14, comma 4 bis, L.537/1993….
 
La decisione sulla indeducibilità dei costi “da reato”
I giudici tributari, nella parte motivazionale della loro pronuncia, così come già accennato, hanno espresso alcuni principi giuridici di portata generale, che possono assumere fondamentale importanza in tutte le ipotesi in cui deve trovare concreta applicazione la citata disposizione normativa che prevede l’indeducibilità dei costi “da reato”.
Più in dettaglio, tali principi generali possono essere così riassunti:
  • viene dato conto, in maniera puntuale e corretta, che, relativamente alla questione fiscale in contestazione (indeducibilità dei costi “da reato”), si è avuto di recente un intervento della Suprema corte; in particolare, i giudici provinciali hanno evidenziato che “La pronuncia della Corte Costituzionale interviene con l’Ordinanza, in atti, n. 73 del 3/3/2011, che dichiara manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le eccezioni formulate dalla rimettente C.T.P. di Terni con propria ordinanza del 11/11/2009
  • viene sancito che, in ipotesi di componenti negativi considerati indeducibili ex comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 537/1993 in quanto riconducibili a fatti, atti o attività “qualificabili” come reato, non può determinarsi una sospensione del processo tributario fino alla definizione del giudizio penale. In particolare, a tale proposito, la Commissione di merito ha sottolineato che “nella udienza del 14/6/2011 il ricorrente, ritenendo la decisione…della Corte Costituzionale né utilizzabile, né tantomeno risolutiva ai fini del presente contenzioso, chiede la sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio penale. L’ufficio si oppone a tale istanza. La Commissione, reputando quest’ultima infondata, la respinge e decide nel merito
  • viene riconosciuta l’autonomia del comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 537/1993 (indeducibilità dei costi “da reato”) rispetto al comma 4 (tassabilità dei proventi illeciti) dello stesso articolo. A tale proposito, è significativo un passaggio della decisione citata dove i giudici affermano che “non pare sussistere alcuna relazione di dipendenza diretta fra i commi 4 (proventi illeciti) e 4 bis (costi da reato) dell’articolo 14 L. 537/1993. Al di là della collocazione della norma, non vi sono elementi che conducono a collegare il comma 4 bis al comma 4. In tal senso, non può deporre un’interpretazione letterale; e ciò perché il campo di operatività delle due norme appare autonomo, risultando indeducibili i costi che fanno riferimento a fattispecie qualificabili come reato
  • viene evidenziato che non vi è violazione dell’articolo 53 della Costituzione da parte della norma che sancisce l’indeducibilità dei costi “da reato”. Più precisamente, la Ctp di Ravenna ha ritenuto che “né può essere configurata una violazione dell'art. 53 Cost. della norma che sancisce tale indeducibilità, posto che l’ordinamento giuridico in tema di imposizione non classifica tra le voci del conto economico costi e spese derivanti da attività illecite
  • viene, inoltre, affermato che la notitia criminis fa scattare la ripresa a tassazione dei costi “da reato” con la conseguenza “della indeducibilità dei componenti negativi riconducibili a fatti, atti o attività illecite, in relazione a reati per i quali pende procedimento penale”.
 
Conclusioni dei giudici tributari
Applicando i principi generali appena schematizzati al caso specifico in decisione, l’organo giudicante ha ritenuto che “Se ne deve, quindi, concludere che i dedotti costi, derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti oggetto di specifica ‘notitia criminis’ alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Ravenna di cui in atti, non sono deducibili ex art. 14, comma 4 bis, L. 537/1993. Il gravame, pertanto, è infondato e va respinto…”.
 
Precedente giurisprudenza di merito conforme
E’ importante notare che la Ctp di Ravenna, decidendo con la pronuncia in commento nel senso della indeducibilità dei costi “da reato”, consolida un proprio precedente orientamento giurisprudenziale in quanto anche in passato i giudici tributari romagnoli avevano espresso la medesima determinazione conclusiva, compiendo, fra l’altro, le stesse importanti precisazioni giuridiche in merito alle modalità concrete di applicazione della norma (comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 537/1993).
Precedenti giurisprudenziali di merito conformi si individuano anche in altre tre pronunce della Ctp di Ravenna (112/2008, 113/2008, 57/2008).
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