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Giurisprudenza

Un “graffio” per firma non annulla
la notifica del messo all’interessato

Corretta, inoltre, la procedura anche in presenza di un’eventuale difformità tra l’indirizzo indicato nell’atto e quello in cui il destinatario è stato effettivamente raggiunto

In caso di notificazione postale, l’atto si considera recapitato nelle mani del diretto interessato, fino a querela di falso, quando dall’avviso di ricevimento, ancorché sottoscritto con grafia illeggibile, non risulti che il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario.

Questa, in sintesi, la regola ribadita dalla Cassazione con l’ordinanza 924 del 20 gennaio 2016, dove è stato altresì precisato che in questi casi, dovendo l’atto ritenersi notificato proprio all’interessato, neppure rileva un’eventuale difformità tra l’indirizzo indicato nell’atto e quello in cui il destinatario è stato effettivamente raggiunto.
 
La vicenda processuale
Un circolo nautico impugnava vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’accertamento per Irpeg 2003, notificatogli dal locale ufficio dell’Agenzia.
 
L’appello di quest’ultimo veniva dichiarato inammissibile dalla Ctr.
La pronuncia di seconde cure evidenziava che – a seguito di un primo rilievo di nullità della notifica del gravame e del conseguente ordine di rinnovazione della stessa “alla parte personalmente” – l’atto, spedito al legale rappresentante dell’ente, risultava indirizzato presso un determinato comune, mentre l’avviso di ricevimento del piego recava un indirizzo diverso situato in altro comune.
Il Collegio di seconde cure, inoltre, osservava che “la firma del ricevente certamente non è della destinataria, non è decifrabile, peraltro senza la specifica della qualità della/del ricevente”, e dichiarava quindi nulla anche la notifica così rinnovata.
 
L’Agenzia, nel ricorso di legittimità, lamentava, tra l’altro, l’erronea interpretazione della disciplina sulla notificazione postale, eseguita a mezzo raccomandata ordinaria, evidenziando che la normativa di riferimento non richiede, a pena di nullità, né che sull’avviso di ricevimento sia indicata la qualità della parte ricevente né che sia decifrabile la relativa sottoscrizione.
 
La pronuncia della Corte
Il Collegio di nomofilachìa ha ritenuto fondata la doglianza dell’ufficio riportandosi all’indirizzo (di cui, tra le altre, alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 9962/2010; ma vedi anche le pronunce 11244/2011, 26178/2011, 4895/2014 e 879/2016) secondo il quale, in caso di notificazione postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto, ancorché con grafia illeggibile, l’avviso di ricevimento – nell’apposito spazio destinato alla “firma del destinatario o di persona delegata” – e non risulti che il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario, “la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso”, senza che assuma rilievo la circostanza che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, “non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.”.
 
In applicazione del riferito principio, si risolve anche la questione, rilevata dal giudice regionale, della difformità dell’indirizzo risultante sull’A/r rispetto a quello riportato sull’atto di appello.
Invero, spiegano i togati di piazza Cavour, una volta che – anche solo per effetto dell’implicita attestazione dell’agente postale che il plico non risulta notificato a persona diversa da quella a cui è effettivamente destinato – non ci sia ragione per contestare che il plico sia pervenuto proprio al destinatario, non assume rilievo alcuno l’eventuale difformità tra l’indirizzo indicato in atto e quello in cui il destinatario è stato effettivamente raggiunto.
 
Osservazioni
La notificazione a mezzo del servizio postale, nell’ordinamento tributario, può essere eseguita, a seconda dei casi, con due diverse modalità che, seppure soggette ciascuna a una disciplina specifica, presenta anche aspetti strutturali e procedurali similari.
Le due forme di notifica in questione prevedono entrambe l’invio dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Peraltro, in un caso (che ricade sotto la disciplina della legge 890/1982), la notificazione è eseguita a mezzo di raccomandata “per atti giudiziari” e prevede l’utilizzo di un avviso di ricevimento dal caratteristico colore verde; nell’altro caso (ammesso per ipotesi specificamente previste dalla legge), si utilizza una raccomandata “ordinaria” con avviso di ricevimento di colore bianco (un tempo, giallo ocra).
 
La disciplina delle raccomandate ordinarie è contenuta essenzialmente, oltre che nel Dpr 655/1982, in due decreti ministeriali, rispettivamente, del 9 aprile 2001 e del 1° ottobre 2008.
Per quanto d’interesse in questa sede, la normativa sulle raccomandate “ordinarie” dispone che il recapito dell’atto venga eseguito tramite consegna al destinatario o ad altra persona specificamente individuata (ad esempio, l’articolo 26 del Dm 1° ottobre 2008 prevede che presso il domicilio del destinatario persona fisica sono abilitati a ricevere il piego anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori domestici e il portiere), che è tenuta a firmare “per ricevuta” sia l’apposito registro (in cui viene indicata la qualità del firmatario) sia l’avviso di ricevimento che, successivamente, verrà restituito al mittente e che costituisce la prova dell’avvenuta consegna.
All’atto del recapito, l’agente postale, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, controfirmando l’A/r, attesta l’avvenuta consegna, anche nel caso in cui chi riceve l’atto rifiuti di sottoscrivere l’A/r stesso.
 
Il chiarimento ribadito dalla Cassazione con l’odierna pronuncia è essenziale per evitare contestazioni laddove, eventualmente anche per finalità dilatorie, il destinatario dell’atto intenda contestare la validità della consegna per illeggibilità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento.
Su questo profilo, la Corte è molto rigorosa laddove riconosce piena validità persino a un segno grafico indecifrabile (il cosiddetto “graffio di penna”), salve, naturalmente, le azioni per il disconoscimento della sottoscrizione o la querela di falso.
 
In più, chiarisce la giurisprudenza di legittimità, quando l’atto venga consegnato al domicilio del destinatario, la sottoscrizione “per ricevuta” apposta nello spazio dell’A/r relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” si intende riferita al diretto interessato fino a querela di falso.
La validità di siffatta notifica, secondo quanto si legge nell’ordinanza 4895/2014, discende dall’applicazione della generale presunzione di conoscenza fissata dall’articolo 1335 del codice civile, ai sensi del quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
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