Le compravendite di beni immobili da parte dei Gruppi europei di interesse economico (Geie), scontano l’imposta di registro in misura ordinaria. A tali operazioni non è applicabile la lettera g) dell’articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131/1986, secondo la quale gli atti dei Geie scontano l’imposta in misura fissa.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2548 del 27 gennaio 2023.
Al riguardo, è necessario premettere che i Geie sono enti indipendenti, dotati di capacità giuridica e aventi lo scopo di favorire lo sviluppo dell’attività economica degli enti appartenenti al gruppo, soprattutto la condivisione di risorse, attività ed esperienze.
Per quanto riguarda la disciplina dei Geie, occorre fare riferimento:
- a livello comunitario, al regolamento n. 2137/Cee del 25 luglio 1985
- a livello nazionale, a diversi provvedimenti, tra i quali il Dlgs n. 240/1991, che si occupa dell’applicazione delle imposte, dirette e indirette.
Il legislatore fiscale italiano, con la norma sopra richiamata ha previsto un trattamento di favore per gli “atti propri dei Geie”. Il problema cruciale affrontato dall’ordinanza in esame attiene proprio all’interpretazione di tale espressione.
Nel caso concreto, il Geie aveva concluso una normale compravendita immobiliare e, in sede di registrazione dell’atto, il notaio rogante aveva versato la sola imposta di registro in misura fissa (200 euro) in applicazione del citato articolo 4 della tariffa allegata al Tur.
L’ufficio territoriale, presso il quale era stato registrato l’atto, aveva, invece, ritenuto inapplicabile la norma di favore e, di conseguenza, aveva inviato un avviso di liquidazione ai fini del recupero dell’imposta ordinaria.
La tesi favorevole al contribuente è stata accolta sia dalla Ctp di Roma che dalla Ctr del Lazio, quest’ultima con la sentenza n. 4069 del 17 dicembre 2020.
L’amministrazione finanziaria, in sede di ricorso per cassazione, ha sostenuto la tesi in base alla quale il regime di favore per l’imposta di registro previsto per i Geie non ha un’applicazione generalizzata e non riguarda tutte le tipologie di atti che tali enti possono compiere. Si tratterrebbe, pertanto, di un regime agevolativo di natura oggettiva, cioè applicabile soltanto a determinate categorie di atti.
Questa tesi sarebbe avvalorata dalla circostanza che la disposizione di favore, prevista dalla lettera g) dell’articolo 4 della Tariffa parte prima, è collocata in una norma che disciplina determinate categorie di atti societari o di enti diversi dalle società.
I giudici hanno richiamato, in motivazione, la propria ordinanza n. 18107 del 24 giugno 2021, nella parte in cui si era affermato che “…da un punto di vista letterale, l’espressione “atti propri dei gruppi europei di interesse economico” di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 4 della Tariffa Parte Prima, non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei Geie, o nell'ambito della organizzazione dei Geie, in quanto rientranti nel genus degli enti associativi. Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai Geie ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dall'art. 82, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017, a norma del quale "le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà' di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali...”.
I giudici hanno anche evidenziato che l’espressione “atti propri” è riportata anche nell’incipit del citato articolo 4 della Tariffa (“Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società”) al quale segue la specifica di quali sono gli “atti propri” dei Geie.
In particolare, è stato rilevato che gli atti elencati dalla norma sono finalizzati all’organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne all’ente. Si tratta, quindi, di atti che possono essere compiuti soltanto da persone giuridiche.
Sulla base di queste considerazioni i giudici hanno accolto le osservazioni dell’amministrazione, secondo la quale, un normale atto di compravendita immobiliare, essendo un atto che possono compiere anche le persone fisiche, non rientra tra gli “atti propri dei Geie” che beneficiano del pagamento dell’imposta fissa di registro.
È stato, quindi, ribadito il principio di diritto in base al quale “Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un GEIE, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4…”.
Per effetto di tale principio, l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio, ai fini dell’applicazione delle imposte ordinarie di registro è stato ritenuto legittimo.
Nello stesso senso si erano già pronunciate la Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 18107 e 18108 del 24 giugno 2021 e la Ctr del Lazio, con la sentenza n. 5893 del 13 settembre 2018.