Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Ha effetti anticipati la notifica
dell’Avvocatura a mezzo posta

Ed è ok anche se la busta non riporta domicilio e firma di chi la esegue: è una mera irregolarità che non ha impedito all’intimato di costituirsi tempestivamente e di difendersi nel merito

Analogamente a quanto previsto per gli avvocati del libero foro, la notificazione eseguita dall’Avvocatura dello Stato a mezzo del servizio postale si considera eseguita, per il notificante, alla data di spedizione del piego, quale risultante dai documenti che attestano l’esecuzione delle formalità di legge presso l’ufficio postale.

Questo il principio ribadito nell’ordinanza n. 24485 del 5 ottobre 2018, in cui la Corte ha altresì escluso che la mancata indicazione del domicilio e della sottoscrizione del notificante sulla busta contenente l’atto notificato possano comportare un vizio della notifica.
 
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava vittoriosamente dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Pisa un avviso di accertamento a fini Iva, Ires e Irap per l’anno 2004.
L’appello proposto dall’ufficio veniva rigettato dalla Ctr della Toscana con sentenza del 6 ottobre 2010, che la controparte notificava il successivo 21 gennaio 2011.
 
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione cui l’interessato resisteva, eccependo in via pregiudiziale la tardività della notifica e il vizio insanabile della stessa.
In particolare, per un verso la parte privata sosteneva che l’atto d’impugnazione le era pervenuto soltanto il 29 marzo 2011, quando cioè il termine d’impugnazione era già scaduto; di poi, lamentava un vizio insanabile della notifica per il fatto che la busta contenente l’atto notificato non recava l’indicazione del domicilio e la sottoscrizione del notificante.
 
La pronuncia della Corte
La Corte suprema ha concluso per la manifesta infondatezza delle doglianze del contribuente e, all’esito delle ulteriori valutazioni, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al medesimo collegio toscano per l’eventuale prosieguo del giudizio.
 
Nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta, si legge nell’ordinanza in commento, il principio rinvenibile nella sentenza 477/2002 della Corte costituzionale, ai sensi del quale il perfezionamento della notifica, per il soggetto notificante, si realizza con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, “ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte…, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato”.
Poiché, prosegue il Collegio di nomofilachìa, all’Avvocatura dello Stato, in assenza di diversi riferimenti normativi, si applica la disciplina prevista per gli avvocati ordinari, ovvero la legge 53/1994, il cui articolo 3, comma 3, rinvia, per il perfezionamento della notifica, agli articoli 4 e seguenti della legge 890/1982, ne consegue che la notifica effettuata dall’Organo legale a mezzo raccomandata postale si ha per eseguita “alla data di spedizione del piego, da comprovare mediante prova documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità presso l’ufficio postale”.
 
In relazione al secondo profilo di censura sollevato dal controricorrente, i giudici di piazza Cavour hanno invece osservato che, in assenza di una espressa sanzione, gli invocati requisiti di forma “devono ritenersi previsti dalla legge a pena di mera irregolarità della notificazione”; in ogni caso, la mancanza degli stessi non ha impedito all’intimato di costituirsi tempestivamente nel giudizio di cassazione e di difendersi nel merito, “con conseguente sanatoria di qualsiasi eventuale nullità della notificazione, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legittimità”.
 
Osservazioni
In materia di notificazioni opera, tra gli altri, un principio di ordine generale, cosiddetto di “anticipazione degli effetti della notifica”, che costituisce un vero e proprio canone di “diritto vivente”.
In ragione di tale principio – enunciato dalla Corte costituzionale, in particolare nelle pronunce 477/2002 e 28/2004, e condiviso unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr da ultimo, Cassazione, 18927, 17180, 14424, 8248 e 3292, tutte del 2018) – qualunque sia la modalità di esecuzione, la notifica di un atto che deve compiersi entro un termine prestabilito si intende perfezionata, per il notificante, nel giorno in cui l’atto è affidato al soggetto qualificato che nel procedimento di notificazione funge da tramite necessario tra il mittente e il destinatario dell’atto.
La ratio di tale regola, secondo quanto efficacemente chiarito da Cassazione, n. 23675/2014, si correla all’esigenza “di sottrarre il notificante alle conseguenze negative di un procedimento di notificazione conclusosi intempestivamente per circostanze dal medesimo non controllabili e comunque a lui non addebitabili”.
 
In sostanza, gli effetti di una notifica che si conclude con esito positivo nei confronti del suo destinatario “retroagiscono”, per quanto riguarda il notificante, al giorno in cui questi ha ultimato il compimento delle formalità a esso direttamente imposte dalla legge.
Nel caso della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, è quindi necessario e sufficiente che, entro il termine ultimo per il compimento dell’atto, il notificante abbia provveduto all’affidamento del piego all’ufficio postale preposto alle successive attività finalizzate al recapito al destinatario.
In virtù del “principio di anticipazione”, gli effetti della notifica postale vanno riferiti al momento della spedizione, perché la successiva attività del servizio postale è sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante cui, pertanto, non può addebitarsi un eventuale ritardo nel perfezionamento dell’iter notificatorio.
 
A livello normativo, il principio di anticipazione degli effetti della notifica è sancito, tra gli altri, dall’articolo 16, comma 5, del Dlgs 546/1992, in tema di processo tributario, ove appunto si prevede che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale “si considera fatta nella data della spedizione…”.
Con più specifico riferimento alla fattispecie in esame viene invece in considerazione l’articolo 4, terzo comma, della legge 890/1982, che nel testo novellato dall’articolo 1, comma 461, della legge 205/2017, in vigore dallo scorso 22 settembre, dispone che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione, “fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui imposte dalle vigenti disposizioni”.
 
L’odierno intervento del giudice di legittimità conferma quindi una regola che assume la valenza di vero e proprio dogma in tema di notificazioni e sul quale, oltre che nell’occasione in commento, la Corte suprema si era espressa da ultimo anche con sentenza 22492 dello scorso 26 settembre.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ha-effetti-anticipati-notifica-dellavvocatura-mezzo-posta