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Giurisprudenza

Illegittime le misure restrittive per la deducibilità delle perdite di una So

Nel mirino gli utili realizzati in uno Stato da una stabile organizzazione di una società residente in un altro Stato

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A stabilirlo una sentenza della Corte di Giustizia Ue, emanata oggi, secondo cui sono tali se eccedono il principio di proporzionalità. La controversia concerne la rispondenza, ai principi della libertà di stabilimento, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Germania e Lussemburgo. Gli utili realizzati in uno Stato da una stabile organizzazione di una società residente in un altro Stato, secondo la Convenzione, sono soggetti a tassazione soltanto nel primo Stato (cioè quello in cui ha sede la stabile organizzazione). Per cui nel caso in cui la società risieda in Germania, i redditi conseguiti da una sua stabile organizzazione con sede in Lussemburgo dovranno essere esclusi dal reddito imponibile della casa madre tedesca.
La controversia oggetto della pronunzia della Corte di Giustizia pubblicata in data odierna (procedimento C-414/2006) concerne la rispondenza, ai principi della libertà di stabilimento sanciti dall’articolo 43 del Trattato Cee, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Germania e Lussemburgo.

L’oggetto e il protagonista del caso
La controversia insorta concerne la Lidl Belgium Gmbh, con sede in Germania ed esercente la propria attività tramite, tra l’altro, una stabile organizzazione ubicata in Lussemburgo. A fronte delle perdite subite dalla filiale, la Lidl procedeva alla deduzione delle stesse dai propri redditi complessivi. Si opponeva a ciò l’ufficio delle imposte tedesco negando, in virtù della Convenzione vigente tra i due Paesi, la legittimità della deduzione operata. La questione è stata sottoposta al vaglio dei giudici comunitari per valutare se  il limite alla deducibilità delle perdite della stabile organizzazione previsto dalla Convenzione costituisca una ingiustificata restrizione alla libertà di stabilimento.

L’analogia con il caso Marks e Spencer
Per risolvere la questione, la Corte si è ricollegata alle motivazioni espresse nella sentenza pronunziata nella causa Marks e Spencer (c- 446/03). In questa fattispecie, i giudici si sono pronunziati sulla legittimità della legislazione britannica nella parte in cui esclude che una società residente deduca dal proprio reddito le perdite occorse ad una sua controllata avente sede in altro Stato membro sebbene accordi tale facoltà per le perdite subite da una controllata residente. A parere dei giudici, tale previsione limitatrice costituisce un’evidente restrizione alla libertà di stabilimento. Una restrittizione che, tuttavia, risulta giustificata, come si legge dalle motivazioni esposte in sentenza, dai seguenti motivi: finalità di tutelare la ripartizione del potere impositivo; rischio di un duplice (e, quindi, illecito) utilizzo delle perdite; rischio di evasione fiscale.

La posizione della Corte Ue
A parere della Corte, nella fattispecie in esame la tutela della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati potrebbe giustificare la circostanza che le attività economiche della stabile organizzazione presente in uno Stato membro di una società residente in un altro siano soggette alle sole norme tributarie del primo Stato, sia per quanto concerne i profitti che le perdite. A tal proposito i giudici ritengono che “il regime tributario di cui trattasi nella causa principale deve essere considerato proporzionato rispetto agli obiettivi da esso perseguiti”.

Le conclusioni
A parere della Corte, la controversia in esame deve essere risolta nel senso che “l’art. 43 CE non osta a che una società stabilita in uno Stato membro non possa dedurre dalla sua base imponibile le perdite relative ad una stabile organizzazione di sua appartenenza situata in un altro Stato membro, nella misura in cui, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione, i redditi di tale organizzazione siano tassati in tale ultimo Stato membro, nel quale le suddette perdite possono essere prese in considerazione nell’ambito della tassazione del reddito di tale stabile organizzazione per esercizi futuri”.
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