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Giurisprudenza

Immobile espropriato “a pagamento”:
è una cessione di beni soggetta a Iva

Non rileva il fatto che l’indennità sia stata corrisposta tramite una mera movimentazione finanziaria in sede di redazione del bilancio dell’ente destinatario del provvedimento coattivo

In tema di Iva, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, di rifusione del testo della sesta direttiva n. 388/1977, dispone che sono soggette a Iva le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Il successivo articolo 9, n. 1, della stessa direttiva, comprende poi nella nozione di “attività economica”, tra l’altro, tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, che comportano lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
L’articolo 13, nn. 1 e 2, della medesima direttiva, stabilisce altresì che, ai fini Iva, “gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubblica autorità, anche quando, in relazione a tali attività o operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni” (n. 1), a condizione, tuttavia, che il mancato assoggettamento al tributo non provochi “…distorsioni della concorrenza di una certa importanza” (n. 2: nel qual caso, appunto, gli stessi assumono invece la veste giuridica di “soggetti passivi d’imposta”).
Il successivo articolo 14 della medesima direttiva, infine, definisce in via generale come “cessione di beni” il “trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario” (paragrafo 1), considerando tuttavia anche, come cessione di beni, “il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge” (paragrafo 2, lettera a).

In relazione a tali disposizioni, con la sentenza 13 giugno 2018, n. C-665/16, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’assoggettabilità a Iva, o meno, di un’operazione (svoltasi in Polonia) avente a oggetto il trasferimento coattivo (espropriazione) di un bene immobile di proprietà di un Comune in favore dell’Erario in vista della futura costruzione di una strada nazionale, cui aveva fatto seguito il pagamento di un’indennità in favore dell’ente locale territoriale espropriato. Nel particolare caso di specie, in virtù di quanto consentito dalla normativa amministrativa polacca, il sindaco del Comune in questione risultava essere anche il rappresentante locale dello stesso Erario, svolgendo la “…funzione di responsabile dell’amministrazione dei beni immobili appartenenti a quest’ultimo…situati nel territorio del comune”.

In tale stato di cose, la questione era insorta in quanto il Comune espropriato – diversamente da quanto ritenuto dall’amministrazione finanziaria del proprio Stato membro di appartenenza – aveva considerato il suddetto trasferimento coattivo alla stregua di un’operazione non soggetta a Iva in quanto l’atto in questione aveva riguardato la sola “proprietà” del bene, ma non anche la relativa “disponibilità economica”, essendo stato di fatto il bene stesso utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune anche in data successiva al cennato trasferimento.

Investita della questione, nella sentenza in commento i togati europei – dopo aver richiamato numerose proprie precedenti decisioni in tema di qualificazione giuridica di talune operazioni di cessione di beni e/o di prestazioni di servizi e di corretta determinazione della relativa base imponibile, alcune delle quali riguardanti specificamente enti pubblici (vedi in generale, tra le varie, la sentenza n. C-288/07 del 16 settembre 2008, Isle of Wight Council; la decisione a cause riunite nn. C-53/09 e 55/09 del 7 ottobre 2010, Loyalty Management UK Ltd. e Baxi Group Ltd.; la n. C-549/11 del 19 dicembre 2012, Orfey Balgaria EOOD; la sentenza a cause riunite nn. C-249/12 e 250/12 del 7 novembre 2013, Corina-Hrisi Tulica e Calin Ion Plavosin; ancora, la decisione n. C-36/16 dell’11 maggio 2017, Posnania Investment SA; infine, la sentenza n. C-164/16 del 4 ottobre 2017, Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.) – hanno rilevato che se, da un lato, la nozione tipica di “cessione di beni” di cui al sopra citato articolo 14, paragrafo 1, della direttiva Iva di rifusione definisce come tale il trasferimento a titolo oneroso del “potere di disporre” dei beni, dall’altro lato lo stesso articolo 14, nel successivo paragrafo 2, per i particolari casi (come quello dedotto in controversia) di trasferimenti coattivi imposti dalle pubbliche amministrazioni fa, invece, riferimento al criterio del trasferimento della “proprietà” del bene a fronte del versamento di un’“indennità”.

Conseguentemente, ad avviso della Corte, tale ultimo criterio deve ritenersi valevole anche nelle ipotesi in cui – come in quella in esame – il trasferimento abbia a oggetto la sola proprietà “giuridica” del bene, e non anche quella “economica” del medesimo (essendo infatti il bene stesso rimasto, come detto, nella disponibilità esclusiva del Comune espropriato).

In tale ottica, pertanto, la Corte ha concluso affermando che, una volta acclarata la sussistenza del presupposto soggettivo Iva in capo all’ente territoriale espropriato (nella specie, il Comune “cedente”), il trasferimento coattivo conseguente all’atto amministrativo di espropriazione deliberato dalla Pubblica amministrazione competente a fronte del pagamento di un’indennità è necessariamente da qualificare come un atto soggetto al tributo, non rilevando in senso contrario a tale conclusione né il fatto che, nella specie, l’Erario (espropriante) e Comune (espropriato) risultino essere giuridicamente rappresentati dal medesimo soggetto-persona fisica (il sindaco), né che l’immobile continui ad essere gestito ed utilizzato esclusivamente dal Comune, né, infine, che il pagamento della relativa indennità sia stato effettuato per il tramite di una mera movimentazione finanziaria in sede di redazione del bilancio dello stesso ente territoriale, costituendo infatti la suddetta indennità pur sempre il “corrispettivo” dovuto in via sinallagmatica a fronte dell’operazione espropriativa.

Da parte nostra, è da rilevare che, in ambito nazionale, l’articolo 13 del Dpr n. 633/1972, ai commi 1 e 2, lettera a), in recepimento delle disposizioni sovranazionali all’inizio citate, stabilisce espressamente, tra l’altro, che la base imponibile (e cioè, appunto, il corrispettivo) delle “…cessioni di beni…dipendenti da atto della pubblica autorità…” è costituito “…dall’indennizzo comunque denominato…” (vedi anche, in tal senso, le risoluzioni del ministero delle Finanze n. 361370/1979 e n. 430797/1990).
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
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