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Giurisprudenza

Imposta di registro ordinaria
per l’immobile all’esterovestita

La conferente italiana non è stata in grado di dimostrare l’effettività della sede oltre confine della conferitaria, mentre l’Agenzia ha provato esattamente il contrario

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Il beneficio dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, per i conferimenti di immobili in società aventi sede legale o amministrativa in altro Stato dell’Unione europea, si applica a condizione che la società destinataria del conferimento svolga effettivamente la propria attività in tale Stato. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5537 del 22 febbraio 2023.

La descritta agevolazione è prevista dalla nota IV dell’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
Il trattamento di favore si applica a condizione che la società destinataria del conferimento abbia la sede legale o amministrativa in altro Stato dell’Unione europea.
La ratio di tale disposizione è quella di favorire la libera circolazione di capitali all’interno dei Paesi dell’Unione europea.

Il caso in esame ha riguardato un atto, registrato in Italia, con il quale due soci hanno conferito, in una società un immobile.
In sede di registrazione dell’atto è stata versata l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione della nota IV di cui sopra e, in considerazione del fatto che, secondo quanto dichiarato dalle parti, la sede legale della società beneficiaria del conferimento era situata a Londra, e, quindi, all’epoca del conferimento, in altro Stato dell’Unione europea.
A seguito del controllo dell’atto, l’ufficio territoriale ha emesso un avviso di liquidazione, al fine di recuperare l’imposta di registro nella misura ordinaria in quanto:

  1. il conferimento era stato eseguito in Italia
  2. la sede istituita a Londra costituiva soltanto una sede di consulenza
  3. la società non aveva dipendenti in Inghilterra
  4. l’unica attività svolta dalla società e avente a oggetto la costruzione di immobili, era esercitata in Italia
  5. gli unici soci e l’amministratore della società erano residenti in Italia.


La società destinataria dell’avviso di liquidazione ha impugnato l’atto emesso dall’ufficio, ma la sua tesi è stata respinta sia dalla Ctp di Genova che dalla Ctr della Liguria, con decisione n. 449 del 19 aprile 2018.

In sede di ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria ha fornito la prova che la previsione della sede legale della società a Londra era solo fittizia e strumentale a conseguire un indebito vantaggio tributario, considerato che non vi era alcun collegamento effettivo tra la società e lo Stato estero.
In particolare, è stato dimostrato che l’attività sociale si svolgeva in Italia, su terreni di proprietà dei due soci della società e nei confronti di appaltatori e acquirenti residenti in Italia.
La società, a sua volta, non è stata in grado di dimostrare l’effettività della sede estera.

Si è, quindi, ritenuto che si fosse in presenza di un caso di esterovestizione, “…configurabile allorchè una società, la quale ha nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell’attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa”.
 
Nella motivazione è stato affermato, che il beneficio dell’imposta fissa, per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in altro Stato membro Ue, “si giustifica proprio perché tale società con sede legale o amministrativa (effettiva e non fittizia) in altro Stato membro è in realtà soggetta al potere impositivo di quest’ultimo”.

Nel momento in cui l’attività svolta all’estero è fittizia, viene meno, di fatto il potere impositivo dello Stato estero. Di conseguenza non avrebbe senso applicare il trattamento di favore di cui alla citata nota IV dell’articolo della prima parte della tariffa allegata al Tur.Per questi motivi, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio con conseguente conferma della tassazione in misura ordinaria per il conferimento immobiliare.

In merito alla previsione di favore di cui alla richiamata nota IV, occorre precisare che, con il Dlgs n. 23/2011, a partire dal 1° gennaio 2014, sono state abrogate numerose agevolazioni relativamente ai trasferimenti immobiliari soggetti a imposta di registro.

Riguardo alla fattispecie in esame, la circolare n. 2/2014 ha chiarito che il beneficio di favore non è stato abrogato. Si è, infatti, affermato che “resta, inoltre, confermata la previsione recata dalla nota IV all'articolo 4 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, in base alla quale l'imposta di registro si applica in misura fissa (di euro 200) per gli atti di conferimento di beni immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tale interpretazione appare coerente con i principi affermati con la Direttiva comunitaria del 12 febbraio 2008, n. 7, in base alla quale i conferimenti sono tassabili esclusivamente nello Stato membro nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento dell'operazione. In relazione a tali atti, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, in linea generale, nella misura ordinaria proporzionale del 2 e 1 per cento, prevista rispettivamente dagli articoli 1 della Tariffa allegata al TUIC e 10 del medesimo TUIC (Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, par. 6.29)”.

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