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Giurisprudenza

Imposta di soggiorno non versata:
c'è danno erariale dell'albergatore

L'obbligazione del titolare della struttura ricettiva di destinare all'ente locale le somme incassate ha carattere pubblicistico, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti

immagine della reception di un hotel
In tema di imposta comunale di soggiorno sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale nei confronti del titolare della struttura ricettiva che ometta di versare all'ente locale le somme a tale titolo riscosse dai clienti. Questo il principio sancito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 19654 del 24 luglio scorso.

La vicenda processuale
Il gestore di una struttura ricettiva veniva chiamato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Toscana a rispondere del danno erariale corrispondente all'ammontare dell'imposta di soggiorno incassata dai clienti negli anni 2012 e 2013 e successivamente non versata nelle casse comunali.
L'albergatore proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, denunciando, con unico motivo, il difetto di giurisdizione della magistratura contabile.
In particolare, il ricorrente riteneva che, in virtù della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, solo una norma di rango primario potesse imporre a carico degli albergatori una prestazione patrimoniale consistente nell'esazione dell'imposta di soggiorno, nella sua contabilità e nel successivo versamento nelle casse comunali. Per contro, la norma istitutiva dell'imposta in argomento (Dlgs 23/2011) nulla dispone in merito alle modalità della relativa riscossione, che viene affidata all'albergatore - a tal fine qualificato "agente contabile" - soltanto in forza di fonti di rango secondario, quali i regolamenti comunali. Ne discende, ad avviso dell'istante, la natura prettamente civilistica del rapporto tra albergatore e Pa, assimilabile a quello che si instaura in presenza di una delegazione di pagamento.

La pronuncia della Suprema corte
Con l'ordinanza in commento la Cassazione confuta le argomentazioni del ricorrente, giungendo ad affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.
Nella propria articolata motivazione, i giudici di legittimità muovono, anzitutto, dalla considerazione che "l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico", e che l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha carattere pubblicistico, discostandosi dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione una pronta e sicura esazione delle entrate.
Il rapporto che si instaura tra privato ed ente pubblico si configura, dunque, a tutti gli effetti come "rapporto di servizio" non organico, bensì funzionale, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente come compartecipe (anche solo di mero fatto) dell'attività pubblicistica di quest'ultimo (cfr Cassazione sezioni unite n. 7663/2017).
Osserva ancora la Corte che, nell'ambito di tale rapporto, il privato incaricato di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione e il versamento, riveste perciò la qualifica di "agente contabile".
Ne discende che "ogni controversia con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti" rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi, a tal fine, avere riguardo unicamente alla natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita ed essendo, per contro, irrilevanti tanto la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, quanto il titolo in base al quale la gestione è svolta (cfr Cassazione sezioni unite n. 21297/2017).

Infine, secondo la Suprema corte, non è ravvisabile, nel caso di specie, alcun profilo di contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge. In ossequio all'articolo 23 della Costituzione, infatti, la norma di rango primario istitutiva dell'imposta di soggiorno (articolo 4, Dlgs 23/2011) individua tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè: a) il soggetto attivo (Comuni capoluogo, quelli inclusi negli elenchi delle località turistiche o d'arte, eccetera); b) il presupposto impositivo (il soggiorno nella struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale); c) il soggetto passivo (colui che alloggia nella struttura ricettiva); d) la misura massima del prelievo, demandando a fonti secondarie (regolamenti di attuazione e regolamenti comunali) la previsione delle specifiche modalità applicative del tributo.
In assenza del regolamento statale di attuazione, la disciplina è contenuta nei regolamenti comunali, i quali "affidano al gestore della struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale", instaurando, così, come si è detto, un rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e riversamento dell'imposta implicano la disponibilità materiale di denaro pubblico, generando il conseguente obbligo della "resa del conto" (cfr Corte costituzionale n. 292/2001).
In conclusione, quindi, come già precedentemente affermato dalle stesse Sezioni unite (Cassazione n. 1774/2013), spetta alla Corte dei conti la cognizione dell'azione di responsabilità per danno erariale "ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute".
 
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