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Giurisprudenza

Impugnazione, occhio ai protocolli ingannatori

Per la tempestività del ricorso rileva solo la data di ricevimento della pronuncia da parte dell’ufficio

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Ai fini della tempestività dell’impugnazione, rileva la data in cui l’ufficio dell’agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione della sentenza di appello, non quella di protocollazione della stessa, che ha valore interno all’Amministrazione o, più in generale, all’organizzazione interna dell’ente impositore, senza rivestire alcun valore ai fini dell’attività, terza e neutrale, propria dell’Ufficiale giudiziario.
Questo è, in sintesi, l’indirizzo espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25753 del 10 dicembre 2007.

Nella fattispecie, la notificazione della sentenza di appello all’ufficio locale delle Entrate era stata eseguita, a mezzo spedizione postale, dall’ufficiale giudiziario, il 19 luglio 2005.
Nel pensiero della Corte, tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, rileva la data il cui destinatario ha ricevuto il piego postale.
Tale data, non può essere, però, ricavata dal timbro e dal numero di protocollo, apposto sulla sentenza, dell’ufficio fiscale (nella specie, 22 luglio, rispetto alla quale il ricorso per cassazione sarebbe stato tempestivo). Essa, in mancanza di altri elementi, deve essere desunta dalla busta di spedizione (che, sul retro, aveva apposta la data del 20 luglio 2005, vale a dire quella di arrivo del plico).

Per la Suprema corte, la prova della consegna tempestiva di un atto non può essere desunta da attestazioni della parte (quale è, nell’ambito del processo tributario, l’ufficio fiscale), ma soltanto da elementi oggettivi, sicché essa non può essere dedotta dalla data di protocollazione.
La protocollazione della sentenza da parte dell’ufficio, infatti, ha valore interno all’Amministrazione o, più in generale, all’organizzazione interna dell’ente impositore, senza rivestire alcun valore ai fini dell’attività, terza e neutrale, propria dell’ufficiale giudiziario.

Secondo la Cassazione, all’ufficio non si applica il principio affermato dalla stessa Corte, a sezioni unite (sentenza n. 14294 del 2007), secondo cui la certezza della data "può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data" e che "solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione" (nella specie, quella dell’ufficiale giudiziario), "la quale, essendo diretta a provare l’ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell’art. 372 Cpc".

Invero, pur essendo il protocollo dell’ufficio fiscale un atto ricevuto da un ufficio pubblico, retto da pubblici funzionari, il principio sopra riportato – elaborato con riguardo agli uffici pubblici di notificazione degli atti processuali – non è a esso applicabile, atteso che attesta il compimento di una attività interna all’ente destinatario dell’atto processuale, che corrisponde ad altre finalità, quali sono quelle organizzative, non rilevanti all’esterno, proprie della formazione di una documentazione a uso dell’Amministrazione (o dell’ente impositore) e delle sue tempistiche.

In definitiva, in caso di discrepanza tra la data di ricezione dell’atto notificato e la data di protocollazione dello stesso da parte dell’ufficio fiscale, deve considerarsi soltanto la prima ai fini della tempestività dell’impugnazione per Cassazione nel termine breve di sessanta giorni (articolo 325, comma secondo, Cpc).

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