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Giurisprudenza

Impugnazioni: attenzione alla scadenza!

Fissati due importanti principi per individuare i termini di opposizione alle sentenze delle Commissioni

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Con le recenti sentenze nn. 25356 e 25753 del 2007, la Corte di cassazione ha richiamato l’attenzione sulle modalità da seguire per l’esatta individuazione dei termini previsti dagli articoli 38, comma 3, e 51 del Dlgs 546/1992, per proporre impugnazione avverso le pronunce giurisdizionali delle Commissioni tributarie.
Le norme citate in materia di processo tributario, mutuando parzialmente(1) il contenuto della normativa processualcivilistica, stabiliscono che, salvo diversa previsione legislativa, il termine per impugnare le sentenze delle Ct è di 60 giorni dalla data di notificazione a istanza di parte ovvero, se nessuna delle parti ha provveduto alla notificazione della sentenza, entro un anno dalla pubblicazione della stessa(2).
La normativa, seppur chiara nel contenuto, ha tuttavia ingenerato, nel riscontro empirico, dei dubbi ermeneutici circa la corretta determinazione del dies a quo dal quale calcolare i termini di legge per l’impugnazione. In questo senso, la Cassazione, con le due sentenze in commento, ha sciolto qualche dubbio, fornendo indicazioni utili per evitare spiacevoli pronunce di inammissibilità dell’appello ovvero del ricorso per Cassazione.

Sentenza n. 25356 del 5 dicembre 2007: dies a quo per il termine lungo
Con tale sentenza, i togati di piazza Cavour si sono pronunciati sull’eccezione preliminare di tardività, sollevata dal contribuente, secondo il quale il dies a quo doveva ravvisarsi dalla comunicazione del dispositivo oltre che da apposita successiva certificazione rilasciata dalla segreteria della Commissione, nei quali si indicava una data di deposito antecedente rispetto a quella apposta sulla sentenza dalla medesima segreteria, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, Dlgs 546/1992 ("La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data").
Il contrasto tra il contenuto dei primi due documenti e la sentenza è stato risolto a favore di quest’ultima.
Secondo i giudici di Cassazione, "in caso di omessa notifica della sentenza ad istanza di parte, il termine lungo per impugnarla decorre dalla sua pubblicazione che avviene mediante deposito in segreteria, attestato dalla firma e dalla data apposti sulla sentenza dal medesimo pubblico ufficiale".

La decisione dei giudici si fonda su due considerazioni.
Innanzitutto, le attestazioni contenute nella sentenza costituiscono atto pubblico, la cui efficacia può essere inficiata soltanto con la proposizione della querela di falso: la parte, pertanto, che ritiene non corretta la data apposta sulla sentenza potrà metterla in discussione esclusivamente attraverso il procedimento ex articolo 221 Cpc.
In secondo luogo, le comunicazioni e le dichiarazioni rilasciate dal medesimo segretario, anche successivamente, non prevalgono – in mancanza della querela di falso – sulla data apposta dal medesimo sulla sentenza(3).

Come già spiegato da consolidata giurisprudenza, nell’ambito del processo civile "L’attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell’art. 133 c.p.c., dà atto del deposito della sentenza apponendovi in calce la data e la firma, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell’art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza, occorre tener conto esclusivamente della data del deposito risultante dall’annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza stessa, senza che possa rilevare – in mancanza di querela di falso contro tale attestazione – la diversità della data risultante dall’avviso di cancelleria notificato alla parte ovvero di quella risultante dal registro cronologico" (Cassazione, sentenza 4092/1985).

Sentenza n. 25753 del 10 dicembre 2007: dies a quo nel termine breve
Con tale pronuncia, i giudici sono intervenuti per stabilire la data corretta cui fare riferimento nel caso di notificazione della sentenza a mezzo posta, laddove sovente sorgono concrete difficoltà per risalire alla data di effettiva consegna del plico.
In particolare, i giudici, nell’ambito dell’indagine preliminare di tempestività del ricorso, rilevavano un contrasto tra l’affermazione dell’ufficio, contenuta nel ricorso, circa la data di notificazione della sentenza (dalla quale si desumeva la tardività dell’impugnazione) e la consultazione del fascicolo processuale, laddove invece emergeva, sul frontespizio della sentenza impugnata, un timbro dell’ufficio, con numero di protocollo “in entrata” e data successiva (e rispetto alla quale, il ricorso sarebbe stato tempestivo).
La data risultante dal timbro di protocollo dell’ufficio, secondo i giudici della Suprema corte, non può essere tenuta in considerazione in quanto trattasi di "attestazioni della parte, quale indubbiamente è, nell’ambito del processo tributario, l’Ufficio fiscale".
La protocollazione della sentenza, secondo i giudici, ha mero valore interno all’Amministrazione o, più in generale, all’organizzazione interna dell’ente impositore, né tantomeno può essere paragonata all’attività, terza e neutrale, propria dell’ufficiale giudiziario.

Rispetto a tale ultimo aspetto, la Corte di cassazione ha precisato che non può estendersi, anche al timbro di protocollo interno dell’Amministrazione finanziaria, il principio statuito dalle Sezioni unite, con la sentenza 14294/2007, in virtù del quale la prova della spedizione può essere ricavata dal timbro apposto dall’ufficiale giudiziario sull’atto da notificare recante il numero cronologico e la data.
Infatti, "pur trattandosi di un atto ricevuto da un Ufficio pubblico, retto da pubblici funzionari, tale principio – elaborato con riguardo agli Uffici Pubblici di Notificazione degli Atti processuali – non è ad esso applicabile, atteso che attesta il compimento di una attività interna all’ente destinatario dell’atto processuale, che corrisponde ad altre finalità, quali sono quelle organizzative non rilevanti all’esterno, proprie della formazione di una documentazione ad uso dell’Amministrazione (o dell’Ente impositore) e delle sue tempistiche".

A fronte, quindi, dell’irrilevanza probatoria del timbro di protocollo in entrata apposto dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria e in assenza di ulteriori elementi dai quali poter trarre elementi diversi, la Corte di cassazione ha ritenuto che il dato potesse evincersi esclusivamente dal timbro apposto sul plico dall’ufficio postale di destinazione, il quale recava una data anteriore rispetto a quella apposta, in sede di protocollazione, dall’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate, con conseguente declaratoria di tardività del ricorso.
Tali conclusioni, considerata l’ordinaria inesistenza di ulteriori elementi oggettivi dai quali trarre considerazioni diverse circa la data di consegna del plico notificato, àncora - in via generale - l’individuazione del dies a quo ex articoli 32 e 51 del Dlgs 546/1992 proprio nella data risultante dal timbro dell’ufficio postale di arrivo, alla quale sarà opportuno fare riferimento per non incorrere in eventuali pronunce di inammissibilità.

NOTE
1. Ai sensi dell’articolo 325 Cpc, i termini per impugnare la sentenza notificata dei giudici di primo grado è di 30 giorni, contrariamente a quello di 60, previsto per le sentenze delle Commissioni provinciali.

2. Il termine annuale di decadenza dall’impugnazione è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, prevista dalla legge 742/1969, con la conseguenza che, ove il dies a quo ricada in detto periodo, deve tenersi conto, al fine dell’ammissibilità dell’impugnazione, sia dello scorrimento di tale giorno fino al primo giorno dopo il periodo feriale, sia della sospensione del termine durante il periodo feriale del successivo anno solare (così Cassazione a sezioni unite, sentenza 5066/1978).

3. Tale considerazione deve essere valutata, anche, in virtù della minor valenza attribuibile alle comunicazioni, le quali - ricordiamo - svolgono una mera funzione informativa (in questo senso, A. Buscema, Sull’impugnazione tardiva nel processo tributario, in FISCOoggi del 9 febbraio 2006).


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