Indagini bancarie: avviso valido
anche se l'ok è comunicato dopo
In tema di attività di verifica, lo Statuto del contribuente, nello stabilire obblighi informativi quando viene iniziata l'attività, non li contempla espressamente a pena di nullità

Difatti, come noto, l'articolo 12 dello Statuto, al secondo comma, dispone che, quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Nella controversia oggetto della decisione di legittimità in rassegna (n. 18370/2015), era stato eccepito dalla contribuente la nullità dell'avviso di accertamento fondato sulle attività della verifica bancaria relativa agli anni precedenti al 1997 e al 1998 - per i quali vi era l'autorizzazione rilasciata il 26 febbraio 2002 dal comandante regionale della Guardia di finanza - in quanto la comunicazione al contribuente dell'estensione pare fosse intervenuta soltanto il 28 ottobre 2002, ossia successivamente alla chiusura dell'accesso e della verifica.
La ragione dell'intervenuta "sanatoria" a posteriore dell'attività svolta dalla Guardia di finanza è fondata dalla sentenza del supremo Collegio in rassegna su due distinte argomentazioni, la prima delle quali afferente alla disciplina positiva contenuta nel cennato articolo 12 ove non si rinviene alcuna sanzione, con l'effetto che, "anche in materia tributaria, vale la regola generale della tassatività delle nullità (Cass. sezioni unite, n.3676 del 2010)", quest'ultima emessa in tema di incompatibilità comunitaria dei condoni.
Una tassativa fattispecie di nullità è stata, invece, rinvenuta dalle sezioni unite della Cassazione 29 luglio 2013, n. 18184, nel settimo comma del citato articolo 12 ove la notifica dell'avviso di accertamento intervenga anteriormente allo scadere dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione.
La conferma dell'inesistenza di "un'ipotesi di nullità virtuale" ha trovato conforto, secondo la decisione in commento, dalla giurisprudenza eurounitaria, espressa nelle decisioni della Corte di giustizia 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/213, Ramino, in forza del quale l'inadempimento di una prescrizione formale può comportare invalidità solo nel caso in cui l'esito del procedimento sarebbe stato diverso ove tale prescrizione fosse stata rispettata.
L'esclusione della nullità non tassativamente indicata trova conferma nella giurisprudenza di legittimità per quella nullità fissata dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 212/2000, riguardo gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione che non indicano né l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, né il responsabile del procedimento.
Difatti, nella sentenza della Cassazione a sezioni unite 14 maggio 2010, n. 11722, venne affermato che non sussiste alcuna equivalenza tra la dizione "tassativamente" e la previsione espressa di nullità della cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento, come confermato dall'articolo 36, comma 4-ter, del Dl n. 248/2007, che, nel fissare la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisa, con evidente portata interpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".
Nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto espressasi sul quinto comma dell'articolo 12, limitativa della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente in trenta giorni, prorogabili - con provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio - per ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità delle indagini, come evidenziato nella decisione del supremo Collegio 22 settembre 2011, n. 19338.
Infatti, venne statuito dai giudici di legittimità che, alla eventuale violazione del termine di permanenza, non sono ricollegate dalla legge le conseguenze dell'inutilizzabilità delle prove raccolte e della nullità degli atti di accertamento compiuti, a ragione della mancanza di una siffatta norma sanzionatoria e, ancora, della compiuta disciplina dettata dalla legge n. 212/2000 con riferimento a eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante l'ispezione.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME