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Giurisprudenza

Indagini bancarie: la presunzione
deve essere superata dal verificato

Il principio si applica in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ridotta compagine sociale e la stretta contiguità tra amministratore o soci e familiari intestatari dei conti

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In materia di accertamento del reddito d'impresa, la norma prevede che le verifiche sui conti correnti dell'imprenditore possano essere estese anche a quelli dei congiunti e/o dei soci e, per "ribaltare" gli sfavorevoli risultati del controllo, spetta al contribuente fornire una prova analitica contraria.
Lo riafferma la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 22089 dell'11 settembre 2018.

Evoluzione del contenzioso
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio contestava maggiori ricavi ai fini Iva, Irap e Irpef, sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso e delle movimentazioni verificate sia sul conto corrente bancario cointestato al medesimo e alla coniuge sia a quello intestato ai genitori, sul quale aveva delega a operare.
Dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale, favorevole al contribuente, l'Agenzia delle entrate proponeva appello in Ctr che, in parziale accoglimento, riteneva fondata la pretesa fiscale limitatamente alle operazioni espressamente riconosciute dal contribuente.
Avverso tale statuizione l'ufficio ricorre per cassazione, deducendo l'omesso esame da parte dei giudici d'appello dei dati extracontabili emersi nel corso della verifica fiscale e contestando l'esclusione della ripresa a tassazione, quali ricavi professionali del contribuente non contabilizzati, delle somme movimentate sul conto corrente intestato ai genitori del medesimo, il quale neppure li aveva in qualche modo giustificati, come avrebbe dovuto fare.

Decisione della Cassazione
La suprema Corte, investita della controversia, in accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, afferma che "in tema di accertamento del reddito d'impresa, gli artt. 32, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente" (cfr Cassazione n. 1898/2016).
"Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente" (in virtù della quale i prelevamenti e i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa) dal soprarichiamato articolo 32, non è sufficiente una prova generica circa la provenienza delle somme sul proprio conto, ma "è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività" (cfr Cassazione n. 14556/2018).

Tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci e i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi, poiché "in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano - in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario - ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica" (cfr Cassazione n. 27075/2017).

Con riferimento a un caso analogo a quello in esame, la suprema Corte aveva sostenuto che "lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente" (cfr Cassazione nn. 26173/2011, 26829/2014, 428/2015 e 12276/2015).

La prova in caso di accertamenti bancari
In tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari, consolidata giurisprudenza della Cassazione ha affermato che la presunzione di cui all'articolo 32, comma 1, n. 2, Dpr 600/1973 dettata in materia di imposte sui redditi, così come quella di cui all'articolo 51, comma 2, n. 2, Dpr 633/1972 per l'Iva, è una presunzione legale juris tantum, che consente di considerare come ricavo riconducibile all'attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo e su quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici.
Ciò comporta l'inversione dell'onere della prova, spettando al contribuente di superare la suddetta presunzione, dimostrando che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni o indicando la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (cfr Cassazione nn. 26111/2015 e 21800/2017).

Pertanto, il contribuente, nell'adempimento dell'onere di dimostrare l'estraneità delle movimentazioni bancarie alle operazioni imponibili, deve fornire una prova analitica della diversa riferibilità di ogni versamento bancario, (cfr Cassazione nn. 18081/2010, 22179/2008 e 26018/2014) e il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza e inverosimiglianza dei risultati ottenuti, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell'inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (cfr Cassazione n. 21800/2017).
 
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