Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Le indennità di trasferta non sfuggono all'Irpef

Confermata la natura retributiva dell'emolumento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 51 del Tuir

_1467.jpg

Con la sentenza n. 4346 del 26/2/2007, la Cassazione ha chiarito che le indennità di trasferta percepite dal lavoratore hanno natura retributiva e non risarcitoria, e vanno pertanto assoggettate a Irpef, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 51, quinto comma, del Tuir (come risultante dalle modifiche operate dal Dl 262/2006).

Nel caso di specie, una contribuente, in servizio presso il ministero del Lavoro, avanzava richiesta per ottenere il rimborso delle ritenute Irpef subite sull'indennità di trasferta percepite negli anni dal 1992 al 1999, in occasione di ispezioni eseguite su società cooperative sottoposte alla vigilanza ministeriale.
A tale richiesta, l'ufficio delle Entrate non forniva risposta; la contribuente impugnava il silenzio rifiuto formatosi, sostenendo l'illegittimità della tassazione, attesa la natura risarcitoria delle indennità in questione, in ragione delle spese da quest'ultima sostenute per l'espletamento dell'incarico ispettivo.

La Ctp accoglieva il ricorso, sulla scorta del principio in base al quale le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta costituirebbero un rimborso spese avente natura risarcitoria, e come tale non assoggettabile a tassazione Irpef.
L'appello dell'ufficio era respinto dalla Commissione regionale, che basava le sue conclusioni sulle medesime considerazioni fatte proprie dal giudice di primo grado.

L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 51 del Tuir e 2697 del cc, derivando le indennità corrisposte agli ispettori dallo stesso rapporto di lavoro in essere con il ministero e, quindi, in assenza di specifica documentazione giustificativa delle spese sostenute per la trasferta, pienamente tassabili oltre la parte di rimborso spese individuata puntualmente dalla legge, che, al richiamato articolo 51 del Dpr 917/1986, recisamente statuisce che le indennità percepite per le trasferte o per le missioni fuori dal territorio del Comune di appartenenza dell'ufficio concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le 90mila lire al giorno, elevate a 150mila lire per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

La Suprema corte, con la sentenza in commento, ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria.
I giudici, infatti, dopo aver ricordato come la stessa Cassazione abbia mutato orientamento, facendo seguito a una iniziale sentenza - la n. 9107/2002 - che escludeva la tassabilità ai fini Irpef degli emolumenti in questione, in quanto aventi funzione risarcitoria e non retributiva, hanno affermato e sostenuto il principio secondo il quale le indennità di trasferta percepite dal lavoratore nell'esplicazione delle sue mansioni hanno natura retributiva e devono, pertanto, essere assoggettate a Irpef, ai sensi e nei limiti del già citato articolo 51 del Tuir. Tra l'altro, l'indirizzo favorevole alla tassabilità delle indennità in parola era già stato espresso dalle sentenze n. 13843/2004 e n. 1798/2005.

Il legislatore, è stato rimarcato, con le previsioni dell'articolo 51, comma quinto, del Tuir, dettato proprio in tema di indennità di trasferta per attività fuori sede, ha inteso prescrivere una chiara norma di favore per il contribuente, prevedendo espressamente la non imponibilità delle somme percepite a titolo di detta indennità, per la parte non eccedente le limitazioni già viste.


URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/indennita-trasferta-non-sfuggono-allirpef