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Giurisprudenza

Interessi su indebiti rimborsi Iva:
si applica la prescrizione decennale

Diverse le ragioni adducibili a sostegno di tale principio di diritto, innanzitutto la mancanza, nel caso in esame, di una specifica norma derogatoria del regime ordinario

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La fattispecie sub iudice (sentenza 6659/2014) ha a oggetto la corretta individuazione del termine entro il quale si prescrive il diritto alla percezione degli interessi maturati sull’Iva indebitamente rimborsata da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, la società contribuente aveva maturato, in relazione all’anno d’imposta 1995, un credito Iva che aveva riportato nelle dichiarazioni successive e chiesto a rimborso con la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 1997. Analoga istanza di rimborso, tuttavia, era stata al contempo presentata anche al Concessionario per il servizio di riscossione tributi e, conseguentemente, entrambi gli uffici avevano proceduto al medesimo rimborso.
 
A seguito della restituzione da parte della società contribuente delle somme indebitamente rimborsate, mediante compensazione in dichiarazione, l’ufficio aveva proceduto alla riscossione degli interessi maturati dalla erogazione del rimborso indebito fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva nella quale era stata effettuata la restituzione della somma capitale.
In relazione alla richiesta di detti interessi, la società contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione, operante a suo avviso nella forma abbreviata di cui all’articolo 2948, comma 1 n. 4, cc.
 
La Corte di cassazione, chiamata a decidere in merito alla corretta individuazione del termine prescrizionale operante con riferimento alla fattispecie, ha ritenuto di doverlo individuare nella prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 cc.
A tal uopo, osserva la Suprema corte, diverse sono le ragioni adducibili a sostegno dell’indicato principio di diritto. Innanzitutto, va evidenziata la mancanza, nel caso in esame, di una specifica disciplina normativa derogatoria del principio generale fissato dalla disposizione codicistica.
In secondo luogo, non è possibile applicare alla fattispecie sub iudice le disposizioni recate dalla legge 29/1961, che si riferiscono alla diversa fattispecie degli interessi moratori dovuti a seguito dell’omesso versamento del tributo (in ordine ai quali la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile la prescrizione abbreviata: Cassazione 4 febbraio 2005, n. 2331, e 14 marzo 2007, n. 5954).
 
Secondo la Cassazione, viceversa, nella fattispecie in esame sarebbe possibile applicare in via analogica le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 16, del Dl 417/1991, posto che le situazioni a confronto risultano oggettivamente comparabili “avuto riguardo alla natura della “causa debendi” principale cui il credito per interessi accede, ovvero alla specifica esigenza di tutela connessa alla posizione della parte che chiede il rimborso”.
In particolare, il richiamato articolo 1, comma 16, prevede che gli interessi accessori ai rimborsi d’imposta spettanti ai contribuenti sono soggetti al termine di prescrizione ordinaria decennale e tale termine dovrebbe essere applicato in via analogica anche agli interessi maturati sul credito restitutorio dell’Erario di cui all’articolo 38-bis, comma 6, del Dpr 633/1972, in relazione ai quali il legislatore non ha dettato alcuno specifico termine prescrizionale.
 
Del resto, secondo la Suprema Corte, “non è dato ravvisare ragioni giustificative di un diverso trattamento, ai fini della disciplina della prescrizione, tra gli interessi spettanti al contribuente sulla somma chiesta a rimborso IVA e gli interessi spettanti all’Erario, ai sensi del comma 6 dell’art.38 bis Dpr n.633/1972, sulla somma rimborsata in difetto delle condizioni di legge o richiesta in restituzione fino a concorrenza della nuova pretesa impositiva”. E, infatti, il legislatore ha inteso assimilare le due fattispecie, prevedendo per entrambe l’applicazione del medesimo tasso d’interesse.
 
Peraltro, anche qualora si ritenesse che la fattispecie sub iudice non sia riconducibile all’ipotesi di credito restitutorio erariale, in ogni caso si dovrebbe giungere ad analoga conclusione in ordine all’operatività della prescrizione ordinaria decennale, facendo corretta applicazione della disciplina codicistica dell’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 cc.
Infatti, qualora, come nel caso in esame, l’obbligazione restitutoria insorga in conseguenza di un rimborso erogato al contribuente in totale assenza di un titolo giustificativo, non è in questione alcuna obbligazione tributaria (a differenza delle ipotesi disciplinate dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972), vertendosi in tema di indebito oggettivo ex articolo 2033 cc. Di conseguenza, l’obbligazione avente a oggetto il pagamento degli interessi maturati per ritardata restituzione dell’indebito rimane assoggettata all’ordinaria prescrizione decennale, di cui all’articolo 2946 cc.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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