Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Interpello disapplicativo respinto: la soluzione non sta in tribunale

Inammissibile impugnare il diniego, in quanto atto non incidente nella sfera patrimoniale del destinatario

La questione risolta dalla Ctp di Ancona con due sentenze del 13 settembre attiene a una delle tematiche più spinose che, nonostante il recente intervento del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sentenza n. 414/2009), trova ancora qualche collegio di merito propenso ad annoverare, tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, i dinieghi opposti dalle direzioni regionali delle Entrate alle istanze di disapplicazione (di cui al combinato disposto degli articoli 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973, e 30 della legge 724/1994) previste per le società non operative.

Il thema decidendum delle controversie, instaurate negli anni 2007 e 2008 presso la Commissione tributaria provinciale di Ancona, era costituito, per la società ricorrente, sia dalla formulazione di un'eccezione di illegittimità costituzionale della stessa disciplina sul reddito minimo utile per la qualificazione delle società non operative (Dl 223/2006) in relazione a fattispecie precedenti il 1° gennaio 2006, sia dalla sussistenza di situazioni oggettive che avrebbero, di fatto, reso impossibile il conseguimento di ricavi. Per la società si trattava di cause tangibili, che non avrebbero consentito alla stessa, nemmeno al momento dell'instaurazione del giudizio, di trovarsi a operare in un regime di "normalità", e che l'Agenzia non avrebbe voluto esaminare.

La direzione regionale Entrate delle Marche si è costituita osservando che il ricorso era stato proposto avverso un provvedimento di per sé insuscettibile di impugnazione, come del resto espressamente evidenziato nelle avvertenze, in quanto non direttamente incidente nella sfera patrimoniale del suo destinatario e non determinante perciò alcun pregiudizio. Inoltre, era stato chiarito che dall'atto impugnato non si poteva evincere alcun diritto soggettivo (contrapposto a quello della società) vantato dall'Agenzia, ma soltanto l'esposizione della soluzione interpretativa alla fattispecie dedotta dall'interpellante.

La direzione regionale, in particolare, sosteneva (e tale opinione è stata condivisa dal giudice di primo grado) che il rigetto dell'istanza di disapplicazione di una norma antielusiva non può costituire oggetto di apprezzamento e valutazione da parte del giudice tributario, in quanto improduttivo di effetti concreti, attuali e immediatamente pregiudizievoli per il contribuente, tali da generare l'interesse all'impugnazione.
Inoltre, osservava l'Agenzia (e anche su tale deduzione la Ctp di Ancona ha espresso la propria integrale condivisione), con il ricorso non era stato chiesto espressamente uno specifico provvedimento (annullamento, modifica, eccetera) del giudice, idoneo a porre rimedio alla situazione giuridica soggettiva o sfera patrimoniale del ricorrente: in pratica, il ricorso era carente del petitum. La società, infatti, si era limitata a sottoporre al giudice la stessa istanza di disapplicazione presentata all'Agenzia delle Entrate, presumibilmente al fine di un suo riesame, chiedendo esclusivamente di accogliere il ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

L'Amministrazione finanziaria riteneva, quindi, che non fosse consentito in alcun modo procedere alla trattazione in contenzioso delle questioni di fatto e di diritto, in quanto la disamina nel merito dell'originaria istanza di interpello si sarebbe tradotta nell'esercizio di un potere non attribuito all'organo giurisdizionale, ma assegnato in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973, e 30, comma 4-bis, della legge 724/1994.

Le sentenze della Ctp di Ancona hanno pienamente accolto l'ulteriore eccezione della direzione regionale Entrate delle Marche costituita dal rilievo che il ricorso aveva a oggetto un provvedimento "formalmente" non impugnabile, stante l'elencazione contenuta nell'articolo 19, Dlgs 546/1992, e sostanzialmente insuscettibile di essere sottoposto all'esame del giudice tributario. Ciò in quanto, come sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, "costituisce elemento imprescindibile per potersi rivolgere alla commissione tributaria la presenza nell'atto della manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria" (cfr Cassazione, sentenza n. 21405/2007).
In particolare, le pronunce di merito hanno riconosciuto che, in caso di ricorso avverso il diniego di disapplicazione, sussiste il vizio d'improponibilità dell'azione (in tale caso, infatti, l'azione si tradurrebbe in una domanda di accertamento negativo in via preventiva della pretesa erariale).

Peraltro sull'inammissibilità dell'azione di mero accertamento sperimentata in via preventiva e non ricollegabile a un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria è più volte intervenuta la Corte di legittimità (cfr sezioni unite, sentenza n. 24011/2007 e, sezione tributaria, sentenza n. 16909/2007), sancendo una evidente inammissibilità del ricorso:
  • per insussistenza dell'interesse concreto, attuale e specifico ad agire, condizione imprescindibile per poter proporre domanda a un giudice (articolo 100 c.p.c.)
  • per mancanza di domanda giudiziale (articolo 24 Costituzione)
  • per inesistenza di provvedimento autonomamente impugnabile (ex articoli 18, comma 4, Dlgs 546/1992, e 99 e seguenti c.p.c.)
  • per mancata univoca individuazione dell'ufficio nei cui confronti dovrebbe avere effetto la sentenza (violazione, tra l'altro, del combinato disposto degli articoli 18, comma 2, lettere d ed e, e 19, Dlgs 546/1992)
  • per mancata indicazione esplicita dei motivi d'impugnazione, cioè i fatti costitutivi del diritto fatto valere (vizio, peraltro, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 22, comma 2, Dlgs 546/1992).

Da ultimo, la Ctp, sul piano della ripartizione delle spese di lite, ha integralmente applicato il principio della soccombenza, non ravvisando alcun motivo per disporre la compensazione.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/interpello-disapplicativo-respinto-soluzione-non-sta-tribunale