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Giurisprudenza

Invalidità della procura alla lite da rilevare alla prima difesa

Va dichiarata quando la sottoscrizione è illeggibile, l'identità non è ricavabile dagli atti della causa e non si tratta di riferimento a una carica, nel qual caso sarebbe desumibile dal registro delle imprese

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La Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 4810 del 7 marzo 2005, torna sul tema dell'invalidità delle procura alla lite rilasciata (in calce o a margine di un atto processuale) da persona giuridica, per incertezza sull'identità della persona fisica che agisce in rappresentanza di questa.
Richiedendo, il conferimento dell'incarico al difensore, una manifestazione di volontà da parte di una persona fisica, la conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità dell'autore diventa condizione imprescindibile perché l'atto possa produrre effetti.

La questione attiene, in particolare, al caso in cui l'identità del soggetto conferente sia incerta poiché non indicata nella procura né ricavabile dall'atto stesso(1) e di cui sia illeggibile la sottoscrizione.
Si discute, pertanto, se tale situazione di incertezza e il conseguente vizio della procura alla lite determini o meno l'inammissibilità del relativo atto processuale.
E' avvertita, infatti, l'esigenza di garantire alla controparte la possibilità di controllare la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto della società; le continue pronunce sulla questione da parte dei giudici di legittimità, nonché, da ultimo, la recente sentenza a sezioni unite n. 4810/2005, dimostrano proprio l'importanza e attualità della questione.

Invero, la Corte, per fare chiarezza sui divergenti orientamenti, era già intervenuta a Sezioni unite con la sentenza n. 1167 del 5 febbraio 1994, dichiarando inammissibile un ricorso per cassazione per invalidità della procura alla lite con firma illeggibile e nell'impossibilità di accertarsi del nome del sottoscrittore anche dal contesto dell'impugnazione o da altri atti di causa(2).
Si erano, al contrario, discostate dall'orientamento prevalente, le pronunce n. 5309 del 1/6/1999 e n. 13761 del 20/9/2002, le quali, aderendo a un'impostazione meno formalistica, avevano ritenuto che la provenienza da parte del "legale rappresentante" di società dotata di personalità giuridica era sufficiente a individuare la persona fisica investita dallo Statuto del potere rappresentativo e che spetta, a ogni modo, alla controparte dimostrare che tale sottoscrizione non è riferibile a detta persona(3).

In senso favorevole all'impostazione secondo cui è possibile supplire a tale incertezza, risalendo all'identità del titolare del potere rappresentativo mediante le risultanze del registro delle imprese, è intervenuta successivamente la suprema Corte, con la sentenza n. 6521 del 2/4/2004, la quale ha esteso tale possibilità anche alle società prive di personalità giuridica, purché iscritte al registro delle imprese.

Facendo propri rilievi e spunti critici emersi nelle varie pronunce, la Corte, con la sentenza in oggetto, rivede parzialmente l'originaria impostazione di cui alla sentenza n. 1167 del 1994.
Dopo aver premesso che la questione della conoscenza o conoscibilità dell'identità dell'autore della procura è prioritaria e autonoma rispetto a quella della sussistenza del potere rappresentativo, essa conferma in primo luogo che l'identificazione può avvenire sia dalla leggibilità della sottoscrizione che dall'espressa indicazione del nome nel testo della procura medesima oppure può essere ricavata anche dall'atto in calce o a margine del quale è apposta la procura.

Nell'eventualità in cui permanga tale incertezza o, in altri termini, qualora l'identità non sia in tal modo ricavabile, la Corte precisa, altresì, che la possibilità di identificare il soggetto che conferisce procura deve essere ravvisata anche nel caso in cui venga enunciata una specifica funzione o carica all'interno della società, quale, ad esempio, quella di "unico rappresentante legale, unico socio accomandatario, presidente o vice-presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato o Direttore Generale", a condizione, tuttavia, che questa unicità di funzione emerga chiaramente dagli atti della causa oppure sia desumibile dalle risultanze del registro delle imprese (nel quale devono essere iscritte le società commerciali).

Proprio la natura pubblica del registro delle imprese e l'opponibilità a terzi dei fatti in esso registrati, valgono a colmare l'eventuale mancanza dell'indicazione del nome del titolare della specifica funzione o carica.
La suprema Corte, pertanto, mette in rilievo proprio l'aspetto dell'unicità della funzione o carica richiamata in quanto garanzia di esatta identificabilità; la persona fisica, sebbene non indicata, diviene, infatti, esattamente individuabile.
Tant'è che, a ulteriore chiarimento, i giudici di legittimità precisano che dalla situazione descritta va tenuta distinta "l'ipotesi in cui il sottoscrittore con grafia illeggibile non alleghi alcuna specifica funzione o carica, ovvero indichi genericamente la qualità di legale rappresentante, in quanto tale qualità non assicura senza margini d'incertezza la conoscibilità del suo nome. La società, infatti, può essere dotata di più rappresentanti (...)".

Il Collegio, una volta chiarito a quali condizioni è possibile risalire all'identità del soggetto conferente, si sofferma sull'altro aspetto fondamentale, dei tempi e modalità con cui può o deve essere rilevato tale vizio.
La suprema Corte, in precedenti pronunce relative a casi analoghi, aveva affermato la nullità assoluta insanabile delle procura alla lite in tal modo viziata (sentenza n. 16991 del 12/11/2003), allo stesso modo stabiliva che si tratta di nullità che "non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio" (sentenza n. 5820 del 12/06/1999), ancora "se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile né dall'atto cui si riferisce né dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza" (Cassazione n. 6815 del 2001).

La sentenza in esame segna dunque, rispetto a tale orientamento, un mutamento di prospettiva, visto che i giudici affermano che l'incertezza sull'identità del soggetto conferente l'incarico, non riguardando il difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento allo scopo e in mancanza di un'espressa previsione normativa che ne preveda la rilevabilità d'ufficio, va ricondotta tra le nullità relative opponibili, ex articolo 157 c.p.c., soltanto dall'interessato (ossia il destinatario dell'atto), e, in particolare, la norma richiede che la denuncia avvenga con la prima istanza o difesa successiva.

Va, tuttavia, osservato al riguardo che la pronuncia della suprema Corte attiene a un giudizio civile e non tributario e che a quest'ultimo - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Dlgs 546/92 - si applicano le norme del codice di rito solo per quanto non espressamente previsto dal Dlgs 546/92, contenente le disposizioni sul processo tributario.
Il combinato disposto degli articoli 12, 18 e 22 del citato decreto, recano, infatti, la previsione espressa di inammissibilità rilevabile d'ufficio per il caso di mancanza o incertezza dell'indicazione del legale rappresentante del ricorrente.
In particolare l'articolo 12, al comma 3, stabilisce che "Ai difensori (...) deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione è certificata dallo stesso incaricato", l'articolo 18, comma 2, lettera b) che "Il ricorso deve contenere l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante" e al comma 4 che "Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 (...)"; infine, l'articolo 22, al comma 2, stabilisce chiaramente che "l'inammissibilità del ricorso può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio".

In conclusione, a fronte dei principi fissati dalle Sezioni unite della Cassazione nella pronuncia in esame, l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa e non si tratti di riferimento a specifica e unica funzione o carica, nel qual caso - come detto - sarebbe altrimenti desumibile dal registro delle imprese.
In tale eventualità di assoluta incertezza, l'inammissibilità dell'atto processuale rimarrebbe in sede tributaria rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Resta ferma, tuttavia, la necessaria valutazione di opportunità di tale declaratoria in armonia con i principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) e della rilevanza degli adempimenti formali, da circoscriversi nei limiti in cui non ne siano pregiudicate le finalità stesse del processo.


NOTE:
1) Nella pratica avviene, infatti, frequentemente che nell'intestazione dell'atto la parte indichi anche le generalità della persona fisica che agisce in nome e per conto della società.

2) Anche successivamente, sempre a Sezioni unite, la stessa affermava, con la sentenza n. 4505 del 5/5/1998, l'identificabilità della parte ricorrente, in caso di ricorso per cassazione proposto dal "legale rappresentante p.t. che fosse desumibile dall'epigrafe o dal complessivo contesto dell'atto di impugnazione" e ulteriormente con le sentenze n. 5398 del 17/5/1995 e n. 5323 del 16/3/2004.

3) Allo stesso modo anche la Cassazione, sentenza n. 10963 del 9/6/2004. Si veda in proposito A. Buscema "Firma illeggibile: quid juris nell'ordinamento tributario?" su FISCOoggi, edizione del 22 dicembre 2004.

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