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Giurisprudenza

Invio dichiarazione telematica:
provato solo con ricevuta del Fisco

Respinta dai giudici di legittimità la tesi del contribuente che eccepiva la mancata segnalazione, da parte del sistema di controllo formale, della presenza di un errore bloccante

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate rilevi il mancato invio telematico della dichiarazione fiscale, il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria mediante l'esibizione di apposita comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia.
Questo il principio di diritto che si ricava dall'ordinanza della Cassazione n. 17479 del 14 luglio 2017.

Il giudizio di merito
Il giudizio ha origine dal recupero di un credito di imposta maturato nell'anno di imposta 2001 e successivamente riportato a "nuovo" nel modello Unico 2003.
L'Agenzia delle entrate recuperava il credito in virtù dell'omessa presentazione della dichiarazione modello Unico 2002, relativa all'anno 2001, conseguente alla mancata acquisizione al sistema informativo del modello trasmesso telematicamente attraverso il servizio Entratel.

Contro tale atto di recupero il contribuente ricorreva in giudizio.
Il giudice tributario accoglieva i motivi di ricorso sia in Commissione tributaria provinciale sia, successivamente, in quella regionale.
In particolare, la Ctr riteneva che il contribuente avesse provato l'acquisizione al sistema della dichiarazione telematica trasmessa dall'intermediario, nonostante che il sistema di controllo formale dell'applicativo di trasmissione non avesse segnalato la presenza di un cosiddetto "errore bloccante" che, di conseguenza, avrebbe determinato lo "scarto" della dichiarazione; per queste ragioni, secondo la Ctr, sarebbe sussistita una ipotesi di errore scusabile.

Soccombente nei primi due gradi del giudizio, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La pronuncia di legittimità
La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria provinciale per un nuovo riesame della controversia e per la statuizione sulle spese.
Secondo i giudici di legittimità, vige il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Dpr 322/1998, si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della "comunicazione" di ricevimento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Secondo la suprema Corte, la prova della regolare presentazione della dichiarazione telematica è tipizzata dal legislatore nella apposita "comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione". La dichiarazione, dunque, non può ritenersi presentata neppure nel caso in cui il sistema proceda all'elaborazione della "comunicazione di scarto telematico" conseguente a "errori bloccanti".

La Cassazione rileva, inoltre, la lacunosità della pronuncia impugnata nel passaggio in cui si afferma che il contribuente ha fornito la prova dell'acquisizione al sistema della dichiarazione telematica inviata dall'intermediario incaricato alla trasmissione, senza però precisare se ciò fosse stato effettivamente dimostrato con l'acquisizione agli atti processuali di apposita e idonea ricevuta.
La motivazione della sentenza della Ctr è stata infine censurata poiché ritenuta insufficiente nella parte in cui ha rilevato che la mancata segnalazione del sistema informativo in ordine alla presenza di un "errore bloccante" avrebbe potuto integrare la rilevabilità di "un errore scusabile".

Osservazioni
Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Dpr n. 322/1998, la dichiarazione inviata telematicamente può essere considerata presentata solo con la esibizione, da parte del contribuente, della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della stessa (cfr Cassazione 5403/2016, 16003/2015, 14197/2015, 675/2015, 11156/2014, 385/2013). Tale principio è applicabile anche se si verificano gli "errori bloccanti" della trasmissione telematica, che devono essere segnalati con le tempistiche e le modalità previste dal Dm 31 luglio 1998.

A tal proposito l'articolo 9, comma 10, di quel provvedimento prevede che, in tre particolari ipotesi, le ricevute non debbano essere generate. Ciò avviene quando il file risulta "scartato" per alcuni difetti di congruenza. In questi casi, il comma 11 sancisce espressamente che "Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del file". In questa ipotesi, l'utente, dopo avere rimosso la causa che ha provocato lo scarto, è tenuto a ripetere la trasmissione.

Infine, si evidenzia che in altre occasioni la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 11236/2015 e 27202/2013) ha chiarito che la dichiarazione dell'intermediario professionale, contenente l'impegno di trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è sufficiente a provare l'avvenuta presentazione della stessa.
 
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