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Giurisprudenza

Invito all’adesione digitale,
l’istruttoria può proseguire

Diversamente accade nell’ambito dell’attività di verifica, dove è imprescindibile la partecipazione del contribuente, il quale può legittimamente essere sfornito di un dispositivo di firma online

sogei accordo stretta di mano

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 1 del 2023, dello scorso 3 gennaio, ha stabilito che il Codice dell’amministrazione digitale, che si applica alle attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle entrate, non trova, invece, applicazione con riferimento alle funzioni di controllo ispettivo e fiscale, svolte dalla stessa amministrazione: l’invito all’adesione può, pertanto, essere redatto e sottoscritto digitalmente dall’Agenzia.

La vertenza origina dal ricorso di una srl, alla quale era stato notificato un avviso di accertamento, concernente il recupero di un maggior reddito ai fini delle imposte dirette nonché, ai fini Iva, la contestazione dell’indebita detrazione di fatture passive, afferenti a operazioni ritenute inesistenti.
La contribuente eccepiva, preliminarmente, l'inesistenza dell'invito (ex articolo 5-ter Dlgs 218/1997) all'accertamento per adesione mentre, nel merito, lamentava l'inadeguata indagine sulla struttura operativa del fornitore con il quale, peraltro, erano intervenuti rapporti effettivi di fornitura merci, adeguatamente documentati.

La Ctp di Prato, investita della decisione, respinte le eccezioni preliminari e le argomentazioni in punto di merito della ricorrente, rigettava il ricorso.
La srl interponeva gravame, insistendo sulla nullità dell’atto impositivo per il mancato invito all'accertamento con adesione, che non poteva – secondo la contribuente – essere formato digitalmente, con conseguente invalidità dell'attività istruttoria.

La sentenza
Nel rigettare il ricorso, la Corte di giustizia di secondo grado della Toscana ritiene non accoglibile l'eccezione relativa alla nullità dell'invito all'accertamento con adesione, che non avrebbe potuto essere redatto e firmato digitalmente.
In questo senso, il Collegio regionale richiama l’orientamento di legittimità, secondo cui le norme del cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, sono applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento svolte dall'Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere applicate alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale” (cfr Cassazione n. 1150/2021).
Ebbene, continua la Corte, la decisione di legittimità richiamata ha compiuto, anzitutto, un'approfondita valutazione riguardante la differenza fra l'attività accertativa e l'attività preliminare di verifica e controllo. Inoltre, la Cassazione ha confermato l'inesistenza di alcun necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo Pec.
 
Da queste premesse, è stato correttamente ritenuto – a giudizio del Collegio toscano – che nulla impedisca la notifica, secondo le regole ordinarie della notificazione a mezzo posta di una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale.

In questo senso, riguardo alla distinzione normativa afferente l'attività ispettiva e di controllo e quella di accertamento, appare opportuno rilevare che, mentre nell'ambito dell'attività di verifica è imprescindibile la partecipazione del contribuente il quale potrebbe non essere munito di firma digitale, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla digitalizzazione in quella fase, l'invito all’adesione, oggetto del contenzioso esaminato, ben poteva essere redatto e sottoscritto in formato digitale, in quanto contenente l'analitica elencazione dei rilievi e la quantificazione del debito fiscale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del Dlgs 82/2005.
Ricordiamo, in conclusione, che quest’ultima norma dispone che “lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.

Quindi, in una fase come quella dell’invito all’adesione, che vede il contribuente come partecipe solo eventuale e non necessario, l’Agenzia delle entrate si è correttamente e pienamente informata ai principi dell’”amministrazione digitale”.

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