Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Ipoteca sui debiti tributari invalida:
l’iscrizione è ridotta, non annullata

Va rimodulata cancellando solo la parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte e ordinando la riduzione della misura cautelare

immagine generica illustrativa

La mera pendenza di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti prodromici quali cartelle o intimazioni di pagamento, anche se con decisioni di annullamento non ancora irrevocabili, che riducano l’importo minimo previsto, pari a 20mila euro, per dar seguito all’iscrizione ipotecaria, non determina l’annullamento in toto della misura cautelare, in quanto ai fini del raggiungimento di detta soglia minima, concorrono tutti i crediti iscritti a ruolo, ancorché in contestazione.  Questo il principio stabilito dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 203 del 5 gennaio 2022.

La vicenda processuale
L’agente della riscossione ha presentato, a seguito di impugnazione principale dei contribuenti, ricorso incidentale presso la Corte di cassazione, contro la sentenza n. 965/06/2019 della Ctr Veneto, la quale aveva ritenuto che l’annullamento giudiziale degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria ne giustificasse l’annullamento conseguenziale per la preclusione alla riscossione coattiva.

La pronuncia della Corte di cassazione
Il collegio ha accolto sul punto le doglianze formulate dall’agente della riscossione chiarendo che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima … a tal fine prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore purchè sia decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso…” .
I giudici di legittimità hanno poi precisato che “… qualora il giudice tributario reputi invalida (in via derivata) l’iscrizione ipotecaria per il motivo – di carattere sostanziale – che stante il sopravvenuto annullamento … di una cartella di pagamento il credito iscritto a ruolo risulta minore e quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte, il presupposto legittimante l’iscrizione dell’ipoteca, non può annullare in toto l’iscrizione ma ricondurla nella misura corretta annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte, nonché ordinando la riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c. ed in particolare la riduzione dell’importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell’importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo.”     

Osservazioni
L’agente della riscossione, a seguito di omesso pagamento nei termini, può procedere all’applicazione di misure esecutive e/o cautelari a tutela dei crediti insoddisfatti della pubblica amministrazione e, in alcuni casi, anche di enti privati.
Tra le suddette misure vi è l’iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprietà del debitore e dei coobbligati, qualora il valore del debito non sia inferiore complessivamente a 20mila euro (così elevato dagli originari 8mila per effetto dell’articolo 3 del Dl n. 16/2012). 
Tale misura cautelare assolve a una duplice funzione: da un lato, ai sensi dell’articolo 76 del Dpr n. 602/1973, costituisce il presupposto necessario nell’ipotesi in cui l’agente proceda ad espropriazione immobiliare, dall’altro in base al successivo articolo 77 svolge una finalità meramente conservativa del credito, potendo essere utilizzata anche in assenza dei presupposti per il pignoramento immobiliare, fermo restando il suindicato importo minimo.
A tale limite concorrono tutti i carichi a debito scaduti a prescindere dalla natura dei medesimi e dalla loro contestazione (Cassazione n. 4432/2020, n. 14567/2018, n. 20055/2015, n. 2190/2014). La Commissione tributaria regionale con la sentenza n. 928/2018 ha stabilito che anche il debito iscritto a ruolo da una cassa previdenziale privata concorre comunque alla formazione di detto limite legale, rendendo di palmare evidenza come ciò che rilevi sia la mera entità del debito. L’annullamento integrale della misura può avvenire solo quando l’importo dovuto scenda definitivamente sotto tale limite, potendo esserne disposta, prima del giudicato, solo la riduzione ai sensi dell’articolo 2872 cc (Cassazione n. 18850/2021, n. 29364/2020); inoltre, essendo i carichi ancora in contestazione, potrebbe venir vanificato, nell’ipotesi di riforma della sentenza, un successivo recupero da parte dell’agente, potendo il debitore disperdere il proprio patrimonio (ferma restando, in questo caso, la rilevanza penale della condotta).      
La funzione conservativa della misura di cui trattasi mira proprio ad evitare tale eventualità, e, in quanto tale, può essere applicata anche su un bene impignorabile: sul punto infatti la recente ordinanza n. 34311/2021 della Suprema corte ha chiarito che l’ipoteca, in quanto alternativa e svincolata dalla esecuzione forzata, ne è giuridicamente autonoma, assolvendo alla funzione di garanzia e conservazione del credito (Cassazione n. 13618/2018, n. 4587/2017, n. 4464/2016). Inoltre con la ordinanza n. 7002/2020, ivi richiamata, la Cassazione ha chiarito che i vincoli sulla natura dei beni, quali cause di inespropriabilità, non ostano all’iscrizione ipotecaria, essendo essi rilevanti ai fini dell’espropriazione e non anche dell’ipoteca che assume la diversa funzione di mera cautela del credito. Infatti – proseguono i giudici supremi - è la stessa evoluzione della disciplina della riscossione che, al comma 1-bis dell’articolo 77 del citato decreto presidenziale, prevede la possibilità di utilizzare la misura cautelare sia quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, sia quando siano ex lege inibite e ciò “anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere”.
A ulteriore conferma della non rilevanza dei vincoli della misura esecutiva immobiliare, le sezioni unite della Suprema corte con la sentenza n. 19667/2014 hanno precisato che l’iscrizione ipotecaria, quale misura di per sé non espropriativa, non deve essere preceduta dalla intimazione di pagamento di cui all’articolo 50 comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 2410/2021, n. 32720/2021, n. 29379/2019). 
L’unico limite è proprio quello dell’entità del credito scaduto, senza che rilevino la natura o la contestazione dello stesso.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/ipoteca-sui-debiti-tributari-invalida-liscrizione-e-ridotta-non