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Giurisprudenza

Irap dovuta dal medico di famiglia
che visita in tre diversi ambulatori

Triplicare gli studi rispetto alla struttura minima richiesta, vuol dire “organizzarsi” un’attività personale ben più articolata di quella prevista dalla convenzione con il Ssn

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Il medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che esercita la propria attività in più studi, dispone di una organizzazione superiore allo standard minimo stabilito nella convenzione e suscettibile di produrre un incremento potenziale di reddito rispetto al lavoro professionale svolto in un solo ambulatorio. Sussistono, pertanto, i presupposti dell’imposizione a fini Irap.

Questi i principi che hanno orientato la decisione dei giudici della Commissione tributaria regionale dell’Umbria nella sentenza n. 212/04/13.
 
La controversia
La lite è stata promossa da un medico di famiglia umbro per ottenere il rimborso dell’Irap versata con riferimento ai periodi d’imposta 2003-2009. Il contribuente sosteneva di non essere dotato di un’organizzazione eccedente il minimo indispensabile all’esercizio della professione medica, secondo quanto stabilito dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dell’attività di medico di base.
In particolare, non aveva lavoratori dipendenti e, quanto ai beni materiali, affermava di esser dotato dei soli “beni minimali”, come computer, autovettura, telefono e arredi. Inoltre, il ricorrente sosteneva l’impossibilità di equiparare a un libero professionista il medico generico convenzionato con il Ssn, in quanto non effettivamente responsabile dell’organizzazione del proprio lavoro.
 
L’ufficio, nel contestare le tesi di parte, faceva rilevare, già dal primo grado di giudizio, che l’attività del medico era svolta in tre diversi studi professionali, evidenziando, inoltre, l’ammontare non modesto delle “spese relative agli immobili” dedotte negli anni.
La Ctp di Perugia respingeva il ricorso con la sentenza n. 287/07/11, affermando che la predisposizione di più studi, peraltro in località diverse, è elemento decisivo nella configurazione di un’autonoma organizzazione professionale, in quanto atto volontario di gestione finalizzato ad incrementare il numero dei propri pazienti fino al livello massimo consentito per legge.
Nel grado di appello la parte riproponeva le proprie tesi, che nuovamente il giudice respingeva in quanto la dotazione di ben tre studi – il triplo della struttura minima necessaria – è indice di una organizzazione suscettibile di creare valore aggiunto rispetto all’opera personale del professionista e, dunque, di un’organizzazione autonoma secondo l’interpretazione voluta dalla Corte di Cassazione.
 
Osservazioni
La sentenza della Ctr dell’Umbria pone un importante punto a favore dell’Erario nella controversa questione dell’assoggettabilità a Irap dei medici di famiglia, individuando la dotazione di più studi ambulatoriali come requisito che configura l’autonoma organizzazione.
 
La Corte suprema, nell’esaminare il caso di un medico di base, con a disposizione uno studio con le caratteristiche indicate nell’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale (Dpr n. 270/2000), ha stabilito che tale dotazione non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cassazione, ordinanze n. 10240/2010 e 24953/2010). Infatti, l’articolo 22 del documento afferma che “ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata”.
 
Anche l’Agenzia delle Entrate ha preso atto, con circolare la n. 28/2010, che “lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta”.
 
Se la disponibilità di almeno uno studio con le dotazioni standard è requisito minimale indispensabile per l’esercizio dell’attività, allora la disponibilità di più studi è effettivamente frutto di un atto volontario di gestione del medico eccedente quel “minimo indispensabile” individuato più volte dalla Cassazione come non indicativo della presenza di attività autonomamente organizzata. Sotto tale profilo, la sentenza n. 212/04/13 della Ctr Umbria appare corretta, in quanto afferma che il medico, avendo attrezzato ben tre studi, presumibilmente tutti in modo idoneo, dispone di un’organizzazione ben superiore allo standard minimo stabilito in convenzione.
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