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Giurisprudenza

Irpef in Italia se è fittizio
il trasferimento a Montecarlo

Residenza anagrafica oltralpe ma domicilio fiscale che non si sposta quando, in realtà, con il “trasloco”, non cambiano Paese le sedi degli affari economici e personali

auto con carro per il trasloco
Poiché i presupposti di cui all’articolo 2, comma 2, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), devono essere considerati in via alternativa, l’iscrizione all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero) non costituisce, di per sé, elemento rilevante e sufficiente per escludere la residenza in Italia, una volta che ricorrono le condizioni per la terza ipotesi di tale norma, e cioè l’avere in Italia il domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni sociali e familiari.
Questo, in sintesi, il principio ribadito dalla sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n. 5382 del 4 aprile 2012 (conformi, Cassazione, sentenze 14434/2010, 10179/2003 e 13803/2001), che ha visto soccombere, ancora una volta, un noto personaggio del mondo sportivo e imprenditoriale italiano.

La vicenda di merito
Un contribuente impugna, con esito negativo, innanzi alla Commissione tributaria un avviso di accertamento Irpef anno 1997, ritenendolo illegittimo. Anche il successivo appello viene respinto dai giudici del gravame, nella considerazione che il contribuente, nonostante la residenza anagrafica nel principato di Monaco, aveva stabilito e mantenuto in Italia il suo domicilio, ossia la sede principale dei suoi affari e interessi economici e morali.
Inoltre, l’assidua presenza del contribuente nel territorio italiano era dimostrata, secondo i giudici di appello, dall’aver ricoperto, dal 1991 al 2001, cariche sociali in ben 13 società aventi sede legale in una città toscana e nella sua provincia, sottoscrivendo personalmente, tra il 1995 e il 1998, molti atti societari.
E ancora, nell’anno oggetto di verifica, il ricorrente era stato intestatario o cointestatario di numerosi conti correnti bancari e che, in particolare negli anni 1996 e 1997, aveva erogato finanziamenti a favore di una delle suddette società mentre da un’altra aveva ricevuto un compenso in qualità di consigliere, risultando, altresì, rappresentante per l’Italia di una società residente in Gran Bretagna ma con domicilio fiscale in Italia e che, come pilota automobilistico, aveva stipulato vari accordi di prestazioni sportive con società italiane.
Peraltro, secondo i giudici del gravame, le cariche societarie del contribuente non erano puramente formali, ma egli partecipava attivamente alla vita imprenditoriale delle società nelle quali rivestiva cariche sociali.

Avverso la richiamata sentenza di appello, il pilota ricorre in Cassazione e deduce, tra le altre, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del Tuir, in quanto i giudici d’appello, ai fini dell’individuazione del domicilio avrebbero considerato i soli interessi economico-patrimoniali e non anche gli interessi morali, sociali e familiari del contribuente, non esaminando, in particolare, una serie di elementi di segno contrario (quali, per esempio, i certificati di iscrizione all’Aire, il certificato di residenza a Montecarlo anche di sua moglie, articoli giornalistici, contratti).
In altri termini, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero violato la norma citata senza considerare che il domicilio estero, unico e principale, impone al giudice, in presenza di più luoghi ed elementi qualificanti, di effettuare un giudizio comparativo circa la presenza di interessi economico-patrimoniali, morali, sociali e familiari della persona.

La decisione della Cassazione
La Corte suprema ritiene inammissibili le censure esposte perché non trovano riscontro nella decisione impugnata. Infatti, i giudici d’appello non hanno affermato il principio di diritto in base al quale, ai fini dell’individuazione del domicilio, devono essere considerati soltanto gli interessi economico-patrimoniali, ma hanno ritenuto, sulla base di una argomentata serie di elementi, che il centro degli affari e degli interessi economici e morali del contribuente fosse in Italia, essendo risultato il suo pieno coinvolgimento nelle vicende economiche e morali della sua famiglia e delle società a essa facenti capo.

Al riguardo, la Corte di piazza Cavour ricorda che, sulla base di un orientamento consolidato in giurisprudenza, l’articolo 2, comma 2, del Tuir richiede, “…per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via alternativa, il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile, con la conseguenza che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della ‘scelta’ dell’interessato – rilevante solo quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato di quella scelta – ma dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi…”.

Considerazioni
All’attualità, il fenomeno del trasferimento all’estero della residenza fiscale con l’intento elusivo connesso alla possibilità di simulare la perdita della residenza con fittizi trasferimenti è in crescente aumento.
Ciò ha indotto la Cassazione a un’applicazione restrittiva del dato normativo in materia di residenza fiscale, ossia dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, secondo cui, ai fini della tassazione diretta, “… si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Ne consegue che, a oggi, la perdita dello status di residente risulta molto complessa nel nostro ordinamento, considerata l’estrema difficoltà, per il contribuente, di fornire la prova dell’effettività del suo trasferimento all’estero.
Le condizioni indicate dal citato articolo 2 iscrizione all’anagrafe dei residenti, domicilio o residenza sono tra loro alternative e non concorrenti (circolare 304/1997); ciò vuol dire che la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.Pertanto, secondo il condivisibile insegnamento della Cassazione, una volta accertata l’iscrizione all’Aire del contribuente, bisogna verificare la sussistenza, o meno, della terza ipotesi, l’effettivo domicilio in Italia, inteso come sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.
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