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Giurisprudenza

Irreperibilità assoluta o relativa:
cambia l’iter di notifica degli atti

Va seguito il procedimento previsto dall’articolo 140 cpc quando, pur essendo conosciuti residenza e indirizzo del destinatario, la consegna non è eseguita per assenza temporanea

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Le sentenze 7971 e 7972 del 4 aprile 2014 hanno a oggetto la verifica della legittimità della notifica di un avviso d’accertamento, emesso nei confronti di una società, effettuata presso il domicilio del legale rappresentante per irreperibilità della società presso la propria sede legale.
Nello specifico, detta notifica era stata inizialmente tentata, ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 60 del Dpr n. 600 del 1973 (nel dato testuale applicabile ratione temporis), presso il domicilio fiscale della società, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non essendo stato possibile rinvenire la sede della società preso tale indirizzo, il messo aveva proceduto alla notifica ex articolo 140 cpc presso il domicilio del legale rappresentante, residente nel medesimo comune in cui la società aveva il domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 145 cpc nel testo applicabile ratione temporis.
 
La Suprema corte ha riconosciuto la legittimità del procedimento seguito per la notificazione dell’atto posto che, deve escludersi l’applicabilità al caso di specie della disposizione recata dall’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973, ai sensi del quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
 
La Cassazione, infatti, è tornata a sottolineare la differenza tra l’irreperibilità assoluta e quella invece soltanto relativa del destinatario della notificazione, ribadendo che la circostanza di fatto rilevante per l’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973 è che oggettivamente non vi sia alcun luogo conosciuto nell’ambito di quel comune (“irreperibilità assoluta”) in base all’ordinaria attività che il messo notificatore deve effettuare, mentre se il nuovo luogo di domicilio è conoscibile (“irreperibilità relativa”), occorre procedere ai sensi del citato articolo 140 cpc.
Ne consegue che soltanto nell’ipotesi in cui nel comune dove la notifica deve essere effettuata non si rinvenga l'effettiva abitazione, l'ufficio o la sede del contribuente, la notifica può essere eseguita nei modi previsti dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973; mentre, in caso contrario, la notificazione deve essere effettuata nel rispetto delle forme prescritte dall'articolo 140 cpc, come si evince sin dalla decisione della Suprema corte 26 maggio 1997, n. 4654.
 
Il rito previsto dall'articolo 140 cpc trova infatti applicazione quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito. Dovendosi, viceversa, applicare la disciplina di cui all’articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973, soltanto qualora il messo notificatore non reperisca il contribuente risultato trasferito in luogo sconosciuto (in senso conforme: Cassazione 4 maggio 2009, n. 10177).
Né, secondo la Corte, è corretto ipotizzare che il messo notificatore avrebbe dovuto effettuare ulteriori ricerche prima di procedere ai sensi dell’articolo 140 cpc; infatti, “quando il notificatore si sia recato presso il comune di residenza del notificatario, e proprio presso la casa di abitazione o il luogo in cui egli svolge la propria attività, in caso di mancato rinvenimento in loco di soggetto idoneo a ricevere l’atto, può senz’altro procedere alla notificazione ex art.140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art.139 citato, in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive o lavora il notificata rio (omissis) lascia supporre che il destinatario stesso (o persona in grado di informarlo) verranno a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata”.
Ulteriori ricerche si potrebbero rendere necessarie unicamente nel caso in cui il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito in luogo diverso (Cassazione 9 febbraio 2007, n. 2919).
 
La sentenza in rassegna evidenzia, quindi, l’antinomia esistente tra l'articolo 140 cpc e l’articolo 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600/1973, con l’effetto che la suddetta lettera e) non trova applicazione nei casi disciplinati dall'articolo 140 cpc, ossia di irreperibilità, incapacità, o rifiuto del destinatario di ricevere copia dell’atto.
Infatti, i giudici di legittimità hanno ben rilevato come l’articolo 140 cpc presupponga l'effettività della sede o del domicilio e la momentanea irreperibilità di persone idonee a ricevere la notifica e, quindi, l'avviso di deposito deve essere affisso alla porta del notificando e non all'albo del Comune, come vuole l’articolo 60, lettera e), che presuppone, viceversa, il trasferimento della residenza, domicilio, dimora o sede del destinatario (in senso analogo, ex plurimis: Cassazione 29 settembre 1999, n. 10799; 17 maggio 2002, n. 7268; 28 settembre 2007, n. 20425; 27 giugno 2011, n. 14030; 3 luglio 2013, n. 16696; 11 dicembre 2013, n. 27677).
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
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