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Giurisprudenza

Iva light e foto “artistiche”, per la Ue
l’agevolazione richiede criteri certi

La valutazione del Fisco ai fini della riduzione d’imposta non può essere discrezionale, ma fondata su elementi circoscritti, in caso contrario “traballa” il principio di neutralità del tributo comunitario

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La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione degli articoli 103 e 311 e dell’allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva Iva n. 2006/112/Ce, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società che opera nel settore della realizzazione e della vendita di fotografie e l’Amministrazione tributaria francese, in merito al rifiuto opposto da quest’ultima all’applicazione dell’aliquota ridotta Iva sulla cessione di ritratti fotografici e foto di matrimonio.
La società ha, infatti, adito la competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, una questione, con cui chiede, in sostanza, se contrasta con l’articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva Iva, in combinato disposto con l’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva e l’allegato IX, parte A, punto 7), la normativa nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico.

Le valutazioni della Corte Ue
Con riferimento all’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva Iva, in riferimento anche alle importazioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, come definiti dall’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3), e 4), la Corte ha precisato che, fatto salvo il principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare il beneficio a elementi concreti e specifici di una delle categorie di prestazioni di cui all’allegato III di detta direttiva.
La possibilità di procedere con lo sconto d’imposta è giustificata dalla considerazione che, costituendo un’eccezione all’applicazione dell’aliquota normale fissata da ogni Stato membro, la limitazione della sua applicazione a elementi concreti e specifici della categoria di prestazioni è coerente con il principio secondo il quale le esenzioni e le deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo.
L’articolo 311, paragrafo 2, della direttiva non impone un’interpretazione diversa dell’articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), dello stesso documento. Infatti, nel primo caso, la norma definisce la nozione di “oggetto d’arte” sia per l’applicazione del regime del margine che per quella dell’aliquota Iva ridotta. Pertanto, benché tale ultima disposizione preveda che gli Stati membri possono non considerare oggetti d’arte le fotografie rientranti nell’allegato IX, parte A, punto 7), di tale direttiva, essa non può escludere la possibilità, derivante dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 96 della stessa, di circoscrivere l’applicazione dell’imposta “scontata” a una limitata categoria di tali fotografie.

Ne consegue che l’esercizio della facoltà riconosciuta agli Stati membri di circoscrivere l’applicazione dell’aliquota ridotta a una limitata categoria di fotografie rientranti nell’allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva Iva è soggetto alla duplice condizione, da un lato, di isolare soltanto elementi concreti e specifici delle fotografie e, dall’altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale.
Il rispetto di tali condizioni è finalizzato a garantire che gli Stati membri utilizzino la possibilità di prevedere un regime di vantaggio esclusivamente in circostanze che assicurino la prevenzione di qualsiasi frode, elusione e abuso eventuale.

In base alla costante giurisprudenza della Corte, nonostante incomba al giudice nazionale valutare la compatibilità di una normativa nazionale con le esigenze del diritto comunitario, spetta tuttavia alla Corte fornirgli tutte le indicazioni utili alla soluzione della controversia di cui è stato investito.
Nel caso di specie, si considera che una fotografia abbia carattere artistico solo ove esprima un evidente intento creativo da parte dell’autore e rivesta un interesse per qualsiasi tipo di pubblico; i suddetti criteri sono precisati da un certo numero di indizi fissati da una circolare, applicativa della disciplina nazionale, al fine di guidare la valutazione, caso per caso, dell’Amministrazione tributaria. Benché la normativa interna, così interpretata, disponga che alcune fotografie che immortalano eventi familiari come i matrimoni non hanno, in linea di principio, carattere artistico, essa non esclude che tuttavia possano avere eccezionalmente tale carattere. In particolare, per rispondere a tale ipotesi, gli “scatti” devono, in primo luogo, costituire un elemento concreto e specifico di “distinzione”.
Al fine di poter pervenire a una tale identificazione, occorre far riferimento a dei criteri oggettivi, chiari e precisi, che consentano di definire le ipotesi di applicazione dell’agevolazione.
Tuttavia, le disposizioni francesi in esame non stabiliscono regole certe, ma si limitano a una definizione in astratto delle fotografie, basata su criteri vaghi e soggettivi attinenti all’evidente intento creativo dell’autore e all’esistenza di un interesse per ogni tipo di pubblico.
L’applicazione di tali criteri non consente, quindi, di identificare con precisione le fotografie aventi carattere artistico.
Inoltre, una disciplina nazionale che circoscriva, sulla base di criteri di questo tipo, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per le foto artistiche è idonea a ledere il principio di neutralità fiscale.

Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 311, paragrafo 1, punto 2,  e l’allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva Iva, contrasta con la normativa nazionale, come quella in esame, che limita l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, se quest’ultimo carattere è subordinato a una valutazione dell’Amministrazione tributaria nazionale competente, senza che siano fissati i criteri oggettivi, chiari e precisi, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.


Data sentenza
5 settembre 2019

Numero della causa
C-145/18

Nome delle parti:
Regards Photographiques SARL

contro

Ministre de l’Action et des Comptes publics

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