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Giurisprudenza

Con Iva i passaggi immobiliari
finalizzati al riacquisto di titoli

A condizione (che deve essere verificata dal giudice nazionale) che i beni siano stati precedentemente utilizzati dalla cedente nello svolgimento della propria attività economica

In tema di Iva, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, di rifusione del testo della sesta direttiva n. 388/1977, dispone che sono soggette a Iva le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Il successivo articolo 9, n. 1, comprende nella nozione di “attività economica”, tra l’altro, tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, che comportano lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), stabilisce poi, tra l’altro, che, ai fini Iva, “gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un’operazione relativa alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, …, e in particolare…la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato…e del suolo pertinente…” (fabbricati nuovi).
Ancora, l’articolo 14, paragrafo 1, definisce in via generale come “cessione di beni” il “trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”.
Infine, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), dispone che gli Stati membri esentano dal tributo, tra l’altro, “le cessioni di fabbricati…e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lett. a) …” (fabbricati non nuovi).
 
In relazione a tali disposizioni, con la sentenza 13 giugno 2018, causa n. C-421/17, la Corte di giustizia Ue è stata chiamata a pronunciarsi in merito a una particolare controversia, insorta tra l’Amministrazione finanziaria polacca e una società per azioni farmaceutica ivi residente, in merito all’assoggettabilità a Iva, o meno, di un’operazione di cessione di immobili a fronte del riacquisto di titoli azionari emessi dalla stessa società.
Più in particolare, il fisco polacco aveva ritenuto che un’operazione con cui la società in questione avrebbe inteso trasferire taluni propri beni immobili in favore di un’altra società (Srl), titolare di un certo numero di azioni emesse dalla prima, a titolo di pagamento delle azioni stesse nell’ambito di una procedura di riacquisto di titoli autorizzata dalla normativa commerciale interna polacca, avrebbe dovuto considerarsi regolarmente soggetta a Iva.
La società per azioni cedente gli immobili, al contrario, aveva sostenuto che dette cessioni, in contropartita del riacquisto delle proprie azioni possedute dalla Srl cessionaria, avrebbe dovuto essere considerata alla stregua di un’unica operazione, di natura complessa, esclusa dal tributo per carenza del requisito soggettivo d’imposizione in capo alla stessa cedente, non avendo infatti essa agito nell’esercizio della propria attività economica.
 
Investita della questione, i togati europei – dopo aver richiamato taluni propri precedenti orientamenti in tema di verifica della sussistenza della soggettività passiva Iva, in capo a taluni soggetti (pubblici e privati), agli effetti della rilevanza al tributo, o meno, di determinate operazioni da essi poste in essere (v., al riguardo, tra le decisioni richiamate, la sentenza n. C-465/03 del 26 maggio 2005, Kretztechnik AG; la n. C-174/14 del 29 ottobre 2015, Saudaçor c. Fazenda Pùblica; la n. C-36/16 dell’11 maggio 2017, Posnania Investment SA – hanno rilevato che l’operazione dedotta in controversia, in sostanza, sarebbe consistita nel trasferimento, a fronte del pagamento di uno specifico corrispettivo (il ritiro delle proprie azioni), di un diritto di proprietà su beni (gli immobili) appartenenti a un soggetto passivo (la società per azioni cedente), che ha agito, in quanto tale, nel territorio del proprio Stato membro di appartenenza (Polonia).
In tale ottica, pertanto, la Corte ha ritenuto che – qualora risulti acclarata (a seguito dell’attività istruttoria spettante esclusivamente al giudice nazionale) la circostanza che gli immobili ceduti dalla società erano stati da essa precedentemente utilizzati nello svolgimento della propria attività economica, nell’accezione di cui all’articolo 9 della direttiva di rifusione – l’operazione in questione dovrebbe considerarsi oggettivamente rientrante nel campo di applicazione del tributo, con possibile applicazione della disciplina di esenzione, in luogo dell’imponibilità, prevista per le cessioni di fabbricati non nuovi dall’articolo 135, n. 1, della medesima direttiva Iva di rifusione.
 
In merito, infine, alla qualificazione giuridica da attribuire alla relativa controprestazione, costituita, come detto, dalla retrocessione delle azioni possedute dalla Srl in favore della Spa cedente gli immobili (ed emittente originaria delle stesse azioni), i giudici comunitari hanno ricordato di avere già in passato affermato che il mero acquisto e detenzione di titoli azionari non danno di per sé luogo allo svolgimento di un’attività economica rilevante agli effetti dell’applicazione dell’Iva, in quanto i relativi proventi derivano non già dal loro “sfruttamento economico”, nei sensi di cui all’articolo 9 della direttiva, bensì dalla ”mera proprietà” dei medesimi (vedi, in tal senso, la decisione della Corte n. C-465/03 del 26 maggio 2005); conseguentemente, se l’acquisto di partecipazioni azionarie non costituisce ex se un’attività di carattere “economico”, ad avviso dei giudici comunitari non può essere considerata tale neppure la fattispecie dedotta in controversia, sostanzialmente similare, avente appunto a oggetto la retrocessione della proprietà dei titoli azionari in favore del soggetto originario emittente i medesimi.
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
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