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Giurisprudenza

Iva: sul luogo della prestazione,
conta la sede d’attività economica

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva Ue 2006/112/CE che individua e determina dove deve essere versata l’imposta

corte di giustizia ue
La controversia, al centro dell’attenzione dei giudici comunitari, verte proprio sull’individuazione del luogo di assoggettamento a Iva di taluni servizi forniti da una società ad altra società con sede della propria attività economica nel territorio di altro Stato membro.
 
La controversia principale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE ai fini della individuazione del luogo prestazione per la determinazione dell’imposta da versare. La società cipriota si occupa dell’organizzazione delle vendite all’asta attraverso una piattaforma di di vendite on line. La vendita riguarda titoli che danno il diritto di formulare un offerta per l’acquisto di un bene messo all’asta proponendo un prezzo più elevato rispetto all’ultimo prezzo proposto. Nell’aprile 2009, la società cipriota concludeva un contratto di cooperazione con una società polacca, con il quale si impegnava a fornire un servizio di messa a disposizione del sito internet di vendita all’asta dei titoli e la messa a disposizione di server funzionali al sito nonché alla presentazione dei prodotti messi all’asta. La società polacca, aveva assunto l’impegno di vendere i beni sul sito medesimo. Pertanto, come emerge dagli atti di causa, la fonte di guadagno della società polacca è costituita, da un lato, dal prezzo di vendita realizzato nell’ambito delle vendite on line e, per altro verso, dai corrispettivi percepiti dalla società cipriota, corrispondenti ad una parte dei titoli venduti in Polonia per la successiva formulazione di offerte di acquisto all’asta. Nell’aprile 2010 la società cipriota acquisiva il 100% del capitale sociale della società polacca. In fase di fatturazione, ritenendo che le prestazioni fossero state fornite presso la sede sociale della società cipriota con conseguente assoggettamento ad Iva, la società polacca non fatturava l’Iva con la motivazione che la doveva essere versata dal destinatario dei servizi medesimi.

Il ricorso al giudice amministrativo
Nel ricorso al tribunale amministrativo veniva sostenuto come un operatore indipendente ed esercente attività autonoma, avente lo status di soggetto passivo all’Iva, non può costituire una stabile organizzazione di un altro soggetto passivo.  Tale ricorso si concludeva con un rigetto nella considerazione che la società ricorrente non necessitava, al fine di essere considerata titolare di una stabile organizzazione sul territorio polacco, di possedere risorse materiali e umane permanenti, né tantomeno di utilizzare direttamente personale ed edifici situati  nel territorio polacco. In altri termini, veniva sottolineato come le attività delle due società costituissero un unicum indissociabile dal punto di vista economico anche se il raggiungimento del degli obiettivi produttivi avviene solamente grazie alla cooperazione delle due società. Sul rigetto la società polacca proponeva ricorso per cassazione alla Corte suprema amministrativa, che decideva di sospendere il procedimento e proporre la questione pregiudiziale sulla nozione di stabile organizzazione e, pertanto, sulla luogo di imposizione ai fini Iva ai giudici europei.
 
La questione pregiudiziale
Il giudice nazionale ha sollevato il dubbio interpretativo se ai fini della tassazione Iva dei servizi prestati dalla società ricorrente alla società convenuta e con sede in altro Stato membro UE, laddove quest’ultima società utilizza l’infrastruttura della società con sede in Polonia, il luogo di prestazione ai fini impositivi è da considerarsi la stabile organizzazione ubicata nel territorio polacco.

Sulla questione pregiudiziale
La questione dubbia è quella relativa al fatto se tra i due Paesi coinvolti nella vicenda, Polonia e Cipro, quale sia quello nel quale debbano essere assoggettati a Iva i titoli venduti dalla società cipriota ai clienti residenti in Polonia. La direttiva Iva, al capitolo 3, attiene al luogo delle prestazioni di servizio di cui le sezioni 2 e 3 del medesimo, stabiliscono, rispettivamente, le regole generali per la determinazione del luogo di imposizione delle prestazioni stesse. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, le disposizioni che mirano a stabilire il luogo del collegamento fiscale delle prestazioni di servizi vogliono evitare il crearsi, da un lato, dei conflitti di competenza che possano sfociare in doppie imposizioni, dall’altro, la mancata imposizione di introiti. Ecco che allora, appurato come il tenore dell’articolo 44 sia lo stesso a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, della sesta direttiva, il luogo delle prestazioni è certamente, dal punto di vista tributario, è individuato nel luogo in cui il soggetto passivo stabilisce la sede della propria attività economica.
 
La pronuncia
Gli eurogiudici si sono pronunciati nel senso di stabilire che, ai fini dell’accertamento, il luogo di imposizione dei servizi coincide con la stabile organizzazione del soggetto passivo che mette a disposizione tale sede per lo svolgimento dell’attività. A condizione che tale sede sia dotata di struttura idonea e di risorse umane e tecniche tali da potersi definire, appunto, quale stabile organizzazione.
 
 
Data della sentenza
16 ottobre 2014
Numero della causa
Causa C-605/12
Nomi delle parti
  • Welmory sp. z o.o.
contro
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/iva-sul-luogo-della-prestazione-conta-sede-dattivita-economica