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Giurisprudenza

L’accertamento esecutivo non è viziato
anche se la notifica è a mezzo posta

Non occorre una relata di notifica o una annotazione sull’avviso di ricevimento riguardo alla persona cui è stato consegnato il plico, l’atto pervenuto deve ritenersi ritualmente consegnato al destinatario

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La generale possibilità riconosciuta agli uffici finanziari dall’articolo 14 della legge n. 890/1982 di procedere alla notifica degli atti e degli avvisi tributari a mezzo del servizio postale in modo diretto, senza cioè l’intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, non ha subito deroghe a opera dell’articolo 29 del decreto legge n. 79/2010, risultando dunque pienamente legittimo l’utilizzo di tale strumento anche per la notificazione dell’atto di accertamento “impoesattivo”.
Questo il principio confermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 10109 dello scorso 17 aprile.

La vicenda processuale
Una società impugnava due avvisi di riscossione emessi da Equitalia Nord Spa in relazione ad altrettanti avvisi di accertamento “esecutivi”, notificati dall’Agenzia delle entrate e non impugnati.
Nel ricorso al giudice provinciale, la contribuente contestava, tra l’altro, la notifica degli atti prodromici, eseguita a mezzo del servizio postale, affermandone l’inesistenza o, comunque, la nullità, atteso che gli stessi risultavano notificati direttamente dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 890/1982.
A parere dell’istante, la notifica doveva ritenersi viziata per violazione dell’articolo 29 del Dl n. 78/2010, che, secondo la ricorrente, avrebbe consentito la notifica postale diretta da parte dell’ufficio soltanto in relazione agli atti successivi all’accertamento “impoesattivo”.
La pronuncia di prime cure, sfavorevole alla parte privata, veniva confermata dalla Ctr della Lombardia (sentenza n. 1962/2016), secondo la quale l’ufficio aveva agito correttamente, non essendo stabilito per l’accertamento esecutivo l’obbligo di procedere alla notifica a mezzo degli ufficiali giudiziari.

Ricorrendo in sede di legittimità, la società articolava più motivi, ribadendo l’eccezione già avanzata in sede di merito, circa l’asserita inesistenza della notifica dell’accertamento “impoesattivo” ove eseguita a mezzo posta e rilevando, inoltre, che il giudice di merito non aveva tenuto conto di altri profili di censura riguardanti la circostanza che i plichi contenenti gli avvisi tributari erano stati consegnati a soggetto “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notifiche” senza ulteriori precisazioni e che, stante l’illeggibilità della sottoscrizione apposta dal consegnatario sull’avviso di ricevimento, non era possibile accertarne l’identità ed eventualmente contestare quanto assunto dal portalettere in fase di recapito dei pieghi.
In ogni caso, concludeva il ricorrente, poiché la consegna risultava eseguita nelle mani di soggetto diverso dal destinatario, ai fini della ritualità della notifica, a quest’ultimo avrebbe dovuto essere inviata la comunicazione di avvenuta consegna prevista dall’articolo 7 della legge n. 890/1982.

La pronuncia della Corte
La Corte suprema ha disatteso in toto il gravame, ricordando che, a partire dal 15 maggio 1998, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo del servizio postale, in via “diretta”, ovvero senza avvalersi dell’intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori, di tutti gli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.
Questa regola generale, spiega il Collegio di nomofilachìa, non ha subito deroghe a opera della disciplina di cui al Dl n. 78/2010, che ha operato la concentrazione della riscossione nell’accertamento; “in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione”, prosegue il giudice di piazza Cavour, “deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi, previsti dal citato D.L. n. 78 del 2010, art. 29…”.
Né, si legge ancora nell’odierno arresto, può condurre a una diversa conclusione l’inciso di cui all’articolo 29 in parola che prevede la facoltà di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento gli atti “successivi” all’avviso di accertamento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi: infatti, questa disposizione, chiosano i giudici di legittimità “non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (della legge n. 890 del 1982, n.d.a.)”.

Osservazioni
La notificazione (procedimento del notum facere) è lo strumento, le cui forme e modalità sono prefissate dalla norma, attraverso il quale il contenuto di un atto viene portato nella legale conoscenza di uno o più soggetti determinati. Si fa riferimento alla “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, ma anche sufficiente, che vengano poste in essere le formalità stabilite al riguardo dalla legge (Cassazione, n. 26501/2014, n. 24002/2019 “il rispetto della sequenza procedimentale costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell’atto, pur non avendo ricevuto l’atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza”).

In ragione della sua essenzialità, la notificazione è requisito previsto dalla legge con riguardo a tutti gli atti del procedimento amministrativo tributario: essa, per costante giurisprudenza, è peraltro una mera condizione di efficacia (di “operatività”) e non un elemento di giuridica esistenza dell’atto tributario (tra innumerevoli, da ultimo, Cassazione, nn. 36675, 36061, 29417, 22286/2022).
In particolare, per quanto riguarda l’iter procedurale della notifica degli atti sostanziali, allo stato è possibile individuare tre diverse modalità: “personale”, eseguita cioè per il tramite di un agente notificatore che procede mediante accesso fisico presso il luogo in cui la notifica deve essere effettuata (la norma fondamentale è costituita dall’articolo 60 del Dpr n. 600/1973, disciplina di riferimento anche per gli altri tributi, la cui regolamentazione fa ad esso espresso rinvio); “a mezzo del servizio postale”, effettuata o per il tramite di un agente notificatore oppure in via diretta da parte dell’ufficio (la disciplina è quella di cui all’articolo 149 cpc e alla legge n. 890/1982 e prevede l’utilizzo della raccomandata “per atti giudiziari”, con AR di colore verde. Rilevano, altresì, le disposizioni sulla notificazione mediante raccomandata “ordinaria”, con AR di colore bianco); a mezzo posta elettronica certificata, secondo le regole di cui al settimo comma del citato articolo 60 del Dpr n. 600/1973.

Per il caso di notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’ufficio finanziario ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 890/1982, è consolidato l’orientamento secondo cui “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.” (da ultimo, Cassazione, decisioni nn. 9832, 8924, 8130, 5303, tutte del 2023).

Da tale affermazione, tutte le pronunce appena richiamate fanno discendere una serie di conseguenze ribadite anche dall’ordinanza in commento.
Nello specifico, in caso di notifica postale diretta: non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario. Laddove il consegnatario abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, seppure con grafia illeggibile, nello spazio dell’AR relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, la consegna si considera validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, “a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.

L’ordinanza in commento, dunque, conferma principi consolidati nell’ermeneutica di legittimità e ribadisce altresì la regola della piena validità della notifica postale diretta dell’atto “impoesattivo”, già enunciata in passato, tra le altre, da Cassazione, n. 16679/2029 e n. 23435/2022.

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