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Giurisprudenza

L’acconto alle agenzie
“viaggia” a Iva subito

Affinché l’imposta diventi esigibile, occorre che al momento del versamento siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, ossia della futura prestazione

Una ditta polacca, i cui servizi rientravano nel regime speciale delle agenzie di viaggio, riteneva poco chiaro il momento in cui l’Iva divenisse esigibile per gli acconti percepiti da dette agenzie.
A suo dire, l’Iva doveva divenire esigibile per i suoi servizi solo quando l’agenzia fosse in grado di determinare il margine di profitto finale.
Per contro, il ministro delle Finanze polacco riteneva l’Iva esigibile al momento del versamento dell’acconto, purché il pagamento fosse effettuato per un servizio specifico e chiaramente definito. In sostanza, per stabilire il margine di profitto, l’agenzia avrebbe dovuto tener conto dei costi previsti e, successivamente, effettuare le opportune rettifiche ove necessario.
 
Il contenzioso polacco
La ditta adiva il Tribunale amministrativo del voivodato di Cracovia, ribadendo la propria prospettazione.
Il ministro delle Finanze, convenuto e soccombente in prime cure, impugnava la sentenza dinanzi alla Corte suprema amministrativa polacca, che manifestava dubbi sul fatto che la norma speciale sulla base imponibile per i servizi delle agenzie di viaggio incidesse sulla determinazione del momento in cui l’Iva per tali servizi divenisse esigibile.
 
Questioni pregiudiziali
Prospettato un contrasto del diritto nazionale con il diritto europeo, la Corte di ultima istanza, sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
  • se le disposizioni della direttiva Iva debbano essere interpretate nel senso che il debito d’imposta a titolo di acconti incassati dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio di cui agli articoli da 306 a 310 della menzionata direttiva, sorge nel momento indicato all’articolo 65 della direttiva 2006/112
  • in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 65 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che, ai fini della tassazione, l’acconto incassato dal soggetto passivo che fornisce servizi turistici, tassati secondo il regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, è diminuito dei costi, di cui all’articolo 308 della detta direttiva Iva, effettivamente sostenuti dal soggetto passivo fino al momento dell’incasso dell’acconto. 
La pronuncia della Corte
I togati comunitari premettono che il regime speciale dell’Iva applicabile alle agenzie di viaggio non costituisce, in quanto tale, un regime tributario indipendente ed esaustivo, ma contiene unicamente disposizioni in deroga ad alcune norme del sistema generale dell’Iva.
Di conseguenza, le norme sul fatto generatore e sull’esigibilità dell’Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi restano applicabili alle operazioni che rientrano nell’ambito del detto regime speciale.
Ai sensi dell’articolo 63 di tale direttiva, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Tuttavia, l’articolo 65 della direttiva Iva dispone che, in caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso, a concorrenza dell’importo incassato. Si tratta di una deroga alla regola enunciata all’articolo 63 della direttiva e, come tale, deve essere interpretata restrittivamente.
Pertanto, affinché l’Iva diventi esigibile in tali circostanze, concludono gli eurogiudici sul punto, occorre che siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, ossia della futura prestazione, e dunque, in particolare, che al momento del versamento dell’acconto i servizi siano individuati con precisione.
 
La tassazione dell’acconto
Al fine di fornire chiarimenti più precisi circa il caso in questione, la Corte di giustizia ricorda che, ai sensi dell’articolo 308 della direttiva Iva, per la prestazione di servizi unica resa dall’agenzia di viaggio, la base imponibile è costituita dal margine dell’agenzia, ossia dalla differenza tra l’importo totale, al netto dell’Iva, a carico del viaggiatore e il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
Tuttavia – prosegue la Corte – l’interpretazione delle disposizioni della direttiva Iva non può avere la conseguenza di rendere di fatto impossibile il calcolo esatto della base imponibile specificamente prevista al suo articolo 308, il quale presuppone che l’agenzia di viaggio possa dedurre, dal prezzo totale, al netto dell’Iva, pagato dal viaggiatore, la totalità dei costi effettivi sostenuti da tale agenzia per la cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
 
Casi particolari
Qualora l’acconto versato dal cliente corrisponda al prezzo totale o a una parte significativa del prezzo totale del servizio turistico e, al momento del versamento di tale acconto, l’agenzia non abbia ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio – ipotizzano i togati comunitari - il fatto di prendere in considerazione unicamente il costo effettivamente sostenuto dall’agenzia al momento del suddetto versamento può, in alcuni casi, impedire a quest’ultima di sottrarre in tutto o in parte tale costo dal prezzo totale del servizio, al netto dell’Iva, e può, pertanto, falsare le modalità di calcolo della base imponibile.
Inoltre, un’agenzia di viaggio può non essere in grado di determinare il costo effettivo del servizio turistico specifico di un viaggiatore al momento in cui quest’ultimo versa il relativo acconto.
 
Di conseguenza, secondo la Corte di Lussemburgo, il margine dell’agenzia può essere determinato sulla base di una stima del costo effettivo totale che essa dovrà infine sostenere. Ai fini di siffatta stima, l’agenzia deve prendere in considerazione, se del caso, i costi che ha già effettivamente sostenuto al momento dell’incasso dell’acconto.
Deducendo dal prezzo totale del viaggio il costo effettivo totale stimato, l’agenzia di viaggio ottiene il suo margine prevedibile. La base imponibile dell’Iva da pagare al momento dell’incasso dell’acconto si ottiene moltiplicando l’importo di tale acconto per la percentuale che il margine di profitto prevedibile così calcolato rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio.
I costi previsti così stimati devono essere collegati al servizio turistico concreto per il quale l’acconto è stato incassato dall’agenzia di viaggio, giacché il margine e la base imponibile devono essere determinati riferendosi a ciascuna prestazione di servizi unica fornita dall’agenzia, ossia singolarmente e non complessivamente, con riferimento a gruppi di servizi o a un insieme di servizi forniti durante un dato periodo.
 
Tale soluzione – conclude la Corte – lascia impregiudicato il fatto che, non appena il costo effettivo definitivo individuale del viaggio sarà noto all’agenzia di viaggio, esso, in applicazione dell’articolo 308 della direttiva Iva, dovrà essere preso in considerazione per la determinazione dell’Iva, se del caso, procedendo alla rettifica delle dichiarazioni Iva effettuate al momento dell’incasso dell’acconto.
 
Le conclusioni della Corte
Gli articoli 65 e da 306 a 310 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che, allorché un’agenzia di viaggio assoggettata al previsto regime speciale incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l’Iva è esigibile, in conformità all’articolo 65, a partire dal momento dell’incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.
 
L’articolo 308 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che il margine dell’agenzia di viaggio e, di conseguenza, la sua base imponibile, è costituito dalla differenza tra l’importo totale, al netto dell’Iva, a carico del viaggiatore e il costo effettivo sostenuto a monte da tale agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
Qualora l’importo dell’acconto corrisponda al prezzo totale del servizio turistico o a una parte significativa di tale prezzo e l’agenzia non abbia ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’agenzia, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima del costo effettivo totale che essa dovrà infine sostenere. Ai fini di siffatta stima, l’agenzia deve prendere in considerazione, se del caso, i costi che essa ha già effettivamente sostenuto al momento dell’incasso dell’acconto. Per calcolare il margine, dal prezzo totale del viaggio è dedotto il costo effettivo totale stimato, e la base imponibile dell’Iva da pagare al momento dell’incasso dell’acconto si ottiene moltiplicando l’importo di tale acconto per la percentuale che il margine di profitto prevedibile così calcolato rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio.

 
Fonte:
Data della sentenza
19 dicembre 2018

Numero della causa
Causa C-422/2017

Nome delle parti
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
contro
Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie
 
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