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Giurisprudenza

L’accordo firmato non si tocca:
risolve la lite definitivamente

I giudici, qualora incaricati di dirimere una controversia derivante da un patto non rispettato da una delle due parti, non possono sindacare il concordato nel merito

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La Ctr di Firenze, ribaltando il deliberato della Commissione provinciale, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’accertamento definito con adesione è intoccabile e non suscettibile di successivi ripensamenti, tanto da parte del contribuente, che non può impugnarlo, quanto da parte dell’ufficio, che non può integrarlo o modificarlo.
Questo il contenuto della sentenza n. 671/31/2014 del 31 marzo.
 
I fatti
L’Agenzia delle Entrate di Massa, rilevato lo scostamento dei ricavi dichiarati da una ditta individuale rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, invitava il titolare a comparire, ai fini anche dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
A seguito del contraddittorio, ufficio e contribuente sottoscrivevano un atto di adesione.
La ditta, tuttavia, non provvedeva al pagamento – nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento – degli importi liquidati.
L’ufficio emetteva, allora, l’avviso di accertamento, determinando i maggiori ricavi nella misura, peraltro, definita nel concordato.
 
Il processo di primo grado
Il contribuente ricorreva presso la Ctp di Massa Carrara, contestando i maggiori ricavi e assumendo l’erroneità dell’accertamento, per esclusiva applicazione degli studi di settore, che non avrebbero tenuto conto della specifica realtà aziendale della ditta.
Di contro, l’Amministrazione finanziaria chiedeva la conferma del proprio operato.
La Ctp di Massa Carrara accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondate alcune delle ragioni di merito esposte dal contribuente.
 
L’appello dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate interponeva appello, censurando la pronuncia del primo grado, per non aver sancito l’intangibilità dell’adesione, preclusiva del successivo ricorso del contribuente e del conseguente sindacato giurisdizionale.
Il contribuente non si costituiva nel giudizio di appello.
 
Le motivazioni della pronuncia
I giudici toscani, ritenendo fondato l’appello dell’Agenzia, osservano che l’accertamento definito con adesione diventa intoccabile, tanto da parte del contribuente, che non può impugnarlo, quanto da parte dell’ufficio, che non può integrarlo o modificarlo, come prescrive l’articolo 2, comma 3 Dlgs 218/1997.
Infatti, “una volta definito l’accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che seguire (cioè perfezionare) l’accordo ... essendo normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e ... l’atto impositivo oggetto della transazione”.
In conclusione, i giudici, ritenute assorbite le ulteriori doglianze, confermano l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio, “la cui pretesa fiscale, pari al contenuto dell’atto di adesione, deve essere ritenuta pienamente fondata perché accettata dalle parti”.
 
Osservazioni
L’accertamento con adesione, ai sensi del Dlgs 218/1997, consiste in un accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, che consente di definire tutte le imposte dovute e di prevenire, di conseguenza, una lite potenziale.
La procedura amministrativa può avere impulso sia dall’ufficio sia dalla parte privata: nel primo caso, l’Amministrazione finanziaria, con un apposito invito a comparire, convoca il contribuente al fine di concordare il rapporto tributario, ancor prima di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. Qualora il contribuente non intenda aderire o non dia corso all’invito, l’Agenzia delle Entrate notifica, successivamente, l’avviso di accertamento.
Nelle altre ipotesi, ex articoli 6 e 12 del Dlgs 218/1997, il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, ovvero abbia ricevuto la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire, di cui agli articoli 5 e 11 dello stesso decreto, può autonomamente attivare il procedimento di adesione, mediante un’istanza in carta libera.
 
L’accordo conclusivo viene formalizzato con uno specifico atto di adesione, sottoscritto dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato e dal contribuente o da un suo rappresentante, contenente per ogni tributo oggetto di adesione tutti gli elementi e i motivi che hanno portato alla definizione, nonché la liquidazione delle imposte, sanzioni (ridotte a un terzo del minimo e riparametrate alle nuove imposte dovute) e interessi, eventualmente dovuti.
 
La pronuncia della Ctr conferma l’intangibilità della pretesa tributaria pattuita, con consequenziale preclusione al giudice di modifica del concordato.
In tal senso, viene recepito l’insegnamento della Corte suprema, secondo cui “una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione … al contribuente non resta che eseguire l'accordo … risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale” (cfr Cassazione, pronunce nn. 10086/2009, 18962/2005 e 20732/2010).
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